Interessi moratori, sono dovuti dalla P.A. alle strutture convenzionate


La P.A. è obbligata al pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 anche nei rapporti con i privati convenzionati con il SSN
Interessi moratori, sono dovuti dalla P.A. alle strutture convenzionate

 

Il caso trattato dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 1521/2019 prende le mosse da un’opposizione a decreto ingiuntivo.

Nello specifico, il decreto ingiuntivo suddetto fu richiesto ed ottenuto da una società privata, dedita all’attività di “laboratori analisi”, nei confronti dell’azienda sanitaria provinciale.

Tale decreto, nel dettaglio, aveva ad oggetto gli interessi moratori, per il periodo che va dal 2004 al 2008, dovuti e previsti in base al D.lgs. 231/02, dato il ritardato pagamento delle prestazioni erogate da parte della società medesima in regime di convezione con l’azienda sanitaria provinciale ingiunta.

L’opposizione si fondava, in particolare, sull’errata convinzione che ai rapporti giuridici tra struttura privata e Azienda sanitaria non è applicabile il D.lgs. n. 231/2002, in quanto tali rapporti, a dire dell’Azienda sanitaria, non sarebbero rientrati nella nozione di “transazione commerciale”, avendo la propria fonte nell’atto di accreditamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 502/1992 e succ. modif., e, quindi, in una concessione ex lege di un pubblico servizio. Secondo tale ricostruzione fatta propria dal giudice di prime cure, dunque, le somme relative alle prestazioni erogate configurerebbero solo un rimborso ex lege e non un pagamento effettuato a titolo di corrispettivo contrattuale, stante l’assenza di un possibile legame sinallagmatico tra le prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio. Ebbene, grazie all’appello proposto alla decisione di primo grado e alle difese esplicate da difensore del Laboratorio è stato possibile ottenere la censura della decisione impugnata.

Qui di seguito la ricostruzione svolta negli atti di causa.

Nello specifico, nonostante il regime dell’accreditamento per le erogazioni di prestazioni sanitarie da parte di privati, di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 502/1992, come integrato dall'art. 6 della L. n. 724/1994 e succ. modif., abbia sostituito quello preesistente convenzionale, questo non ha modificato l’origine del rapporto esistente tra la struttura privata ed ente pubblico preposto all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria, con l’unica particolarità adesso che si tratta di un’ipotesi di concessione ex lege di servizio pubblico.

Tale ultimo aspetto fa si che il nuovo regime non ha cambiato la natura delle concessioni in esame, immutandone solo la fonte costitutiva.

Sul punto si rileva, infatti, che le precedenti concessioni in materia sanitaria, unitamente ad un profilo pubblicistico - funzionale di trasferimento di competenze di rilevo generale - possedessero un carattere strutturale di tipo privatistico, tanto che si sostanziavano in “convenzioni” (cfr. artt. 43 e 44 L. n. 833/1978), a mezzo delle quali, tra l'altro, il Sistema Sanitario Nazionale fissava, di comune accordo con i privati, le condizioni economiche nel rispetto delle quali le strutture si impegnavano ad erogare le prestazioni sanitarie.

Dalle premesse appena svolte si rileva come di conseguenza, tali figure (denominate non a caso “contratti di diritto pubblico”) sarebbero state certamente riconducibili all'ampio concetto di “transazione commerciale” delineato dal D.lgs. 231/2002, visto che costituivano accordi aventi ad oggetto “in via esclusiva o prevalente, la prestazione di taluni servizi” da parte dei convenzionati “contro il pagamento di prestazione pecuniarie” da parte dell'Amministrazione.

Ebbene se il regime delle nuove concessioni, dettato dal D.lgs. n. 502/1992, non ha mutato la natura delle medesime non risulta impossibile rinvenire, nell'ambito dell'accreditamento provvisorio, accanto alla parte autoritativa, anche un elemento “convenzionale” caratterizzante il medesimo rapporto stesso.

Ed invero, l’art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 prevede la stipula di appositi accordi tra la Azienda sanitaria e le singole strutture accreditate aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione del volume massimo delle prestazioni che le singole strutture si impegnano ad erogare e il corrispettivo unitario preventivato. Si tratta in altri termini di accordi, preceduti da una negoziazione regionale con le organizzazioni sindacali di categoria, che determinano la tariffa per ogni prestazione sanitaria e la quota a carico del servizio sanitario regionale.

La struttura bifasica che si è illustrata si pone, nel suo secondo momento, quale fonte dell’obbligazione negoziale che rende possibile l’applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 231/02 non solo nelle disposizioni concernenti il saggio degli interessi moratori, ma anche rispetto a quelle che dispongono l’elisione della necessità della previa costituzione in mora del debitore ai fini della loro decorrenza, che risulta dunque automatica.

In definitiva, tale accordo, attesa la sua autonoma rilevanza, nonostante la sua “accessorietà” al provvedimento legislativo costitutivo della concessione, non può non essere qualificato come “transazione commerciale”, costituendo lo stesso un incontro di consensi tra le parti, riguardante la disciplina degli assetti economici inerenti al rapporto di affidamento. E se i rapporti tra Azienda sanitaria e struttura accreditata hanno una base convenzionale, nulla impedisce che, in via di principio, ai rapporti tra le stesse possa applicarsi il D.lgs. n. 231/2002.

Nel caso sottoposto in esame, l’accordo tra le parti era disciplinato dalle apposite convenzioni-contratto richiamate dall’odierno procuratore sin dal ricorso monitorio, di cui sono state prodotte copia, e ha trovato quindi fonte anche negoziale, motivo per cui la Corte di appello ha ritenuto di doversi considerare sussistenti i presupposti per l’applicabilità alla fattispecie in esame della specifica disciplina dettata dal D.lgs. n. 231/2002.

Capovolgendo, in tal modo il pronunciamento di primo grado e riconoscendo gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002.

 

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di Avv. Vincenzo De Mela

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