Intermediario finanziario e obbligo informativo
L'intermediario finanziario e obbligo di adeguata informazione in concreto

L'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto con indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari e la specifica rischiosità tenendo conto delle caratteristiche personali e della situazione finanziaria del cliente. L'inadempimento di tale obbligo informativo comporta l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore quando si tratta di titoli ad alto rischio ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore (Cass. civ.ord.sez.I n.4727/2018). Tale inadempimento contrattuale comporta la risoluzione del contratto e la restituzione della somma investita e/o il risarcimento dei danni. La sottoscrizione di dichiarazioni generiche unilateralmente predisposte e predeterminate in via generale e modulare non è idonea ad assolvere l'obbligo informativo in un settore negoziale ad alto contenuto tecnico come quello dell'intermediazione finanziaria per cui è necessario informare concretamente l'investitore circa la specifica operazione proposta (Cass.sez.I civile n.11412/2012).
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