Intermediazione finanziaria


Responsabilità da contratto sociale per violazione obblighi di protezione dell'intermediario finanziario dopo sent. Cass.Civ. 12.7.2016 n. 14188
Intermediazione finanziaria
Con la nota sentenza n. 26724 del 23 ottobre-19 dicembre 2007, le Sezioni unite della Suprema Corte hanno chiarito quali siano le conseguenze derivanti dalla violazione, da parte dell'intermediario finanziario, dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni.
In estrema sintesi, lo 'stato dell'arte', può dirsi consolidato nei termini che seguono:
i rapporti giuridici della c.d. 'intermediazione finanziaria', cioè quelli intercorrenti tra un intermediario finanziario ed il cliente, volti all'effettuazione, da parte del secondo, di investimenti in valori mobiliari con l'ausilio del primo, trovano fisiologicamente la loro fonte nel c.d. 'contratto quadro' volto a disciplinare il regime giuridico dei singoli 'ordini' che l'investitore conferisce all'intermediario.
Sempre secondo la ricomposizione della materia offerta dalla S.C., la violazione delle regole di condotta (obblighi di informazione attiva e passiva, di astensione etc. da parte dell'intermediario) può portare ad un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ovvero contrattuale.
La natura della responsabilità dell'intermediario si atteggia poi diversamente a seconda del 'momento' dell'iter negoziale in cui si pone: così se l'intermediario non consegna, prima della stipula del 'contratto quadro', il documento generale sui rischi negli investimenti finanziari, ovvero omette di acquisire informazioni sul suo 'profilo di rischio' ponendosi nella fase prenegoziale, sarà gravato da responsabilità c.d. precontrattuale.
Laddove invece l'intermediario vìoli il dovere di informare il cliente sulle caratteristiche del titolo, ovvero non si astenga dal compiere operazioni inadeguate non specificamente autorizzate ovvero ancora non si astenga dal compiere operazioni in conflitto d'interessi, trattandosi di violazione di obblighi che derivano dal contratto quadro, sarà gravato da responsabilità contrattuale.
Tutto ciò nell'ipotesi come si è detto 'fisiologica' della previa stipula del contratto quadro e del successivo conferimento degli ordini.
Capita però non infrequentemente che l'intermediario ometta di stipulare il contratto quadro ovvero non lo stipuli in forma scritta, procedendo comunque all'esecuzione degli ordini conferiti dal cliente.
Ci si chiede quali siano in tale caso le conseguenze dell'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione e/o astensione che normalmente si pongono 'a valle' del contratto quadro.
In sostanza, in assenza del contratto quadro (o di vizio formale del contratto quadro) e prescindendo dalle ipotesi di declaratoria di nullità di quest'ultimo (giacchè non richiesta e non rilevabile d'ufficio), l'unica fonte dei rapporti obbligatori tra le parti è l'ordine d'acquisto.
Ne deriva che, a rigore di logica, laddove venga dedotta la violazione da parte dell'intermediario dei doveri d'informazione ovvero di astensione, non potrà essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita o di mandato ed il cliente potrà giovarsi solo dell'azione risarcitoria per responsabilità precontrattuale.
Infatti, poichè i predetti doveri si pongono 'a valle' del contratto quadro (che però nel caso prospettato non esiste), ma 'a monte' dell'ordine d'acquisto, la violazione degli stessi non potrà comportare la risoluzione di quest'ultimo, non essendo ricompresi nel sinallagma contrattuale; dal contratto di compravendita o di mandato sorgono alcune obbligazioni a carico dell'intermediario (far acquisire la proprietà dei titoli, consegnarli, etc..), ma non quelli di informare il cliente sulle caratteristiche dei titoli stessi ovvero di astenersi.
Il regime giuridico di tale ipotesi di responsabilità, tradizionalmente rientrante nell'ambito della responsabilità aquiliana, con conseguente dimidiazione del termine prescrizionale ed aggravamento dell'onere probatorio a carico del danneggiato, in forza di recenti arresti giurisprudenziali, può essere ricondotto alla responsabilità 'da contatto sociale qualificato', sottoposta al regime giuridico della responsabilità contrattuale, più favorevole al danneggiato.
Con sentenza n. 14188 del 12 luglio 2016, infatti, la S.C., nel ricondurre all'ambito della responsabilità contrattuale la responsabilità della P.A. per mancata approvazione ministeriale del contratto stipulato con il privato, ha dato conto di un diffuso orientamento che ammette sussistere la responsabilità di natura contrattuale, anche in assenza di contratto, in tutti quei casi in cui tra le parti si instauri, ancor prima del rapporto contrattuale, un 'contatto sociale qualificato', da cui derivano reciproci obblighi, non di prestazione, ma di protezione, che si sostanziano nell'affidamento che ciascuna delle parti ripone nella correttezza, nella professionalità, nella buona fede dell'altra.
Conclude la sentenza con l'affermazione secondo cui: 'Ne discende che la responsabilità per il danno cagionato da una parte all'altra, in quanto ha la sia derivazione nella violazione di specifici obblighi (buona fede, protezione, informazione) precedenti quelli che deriveranno dal contratto, se ed allorquando verrà concluso, e non del generico dovere del neminem laedere, non può che essere qualificata come responsabilità contrattuale.'
Applicando tali principii al caso dell'intermediario che, in assenza di contratto quadro, esegue ordini di borsa omettendo di informare il cliente sui rischi dell'operazione, ovvero dando corso ad operazioni inadeguate od in conflitto d'interessi, ne deriva che tali violazioni, così come quelle 'a monte' dell'eventuale contratto quadro, pur non derivando dal sinallagma contrattuale per definizione non ancora realizzatosi, tuttavia rientrano tra gli 'obblighi di protezioni' cui è tenuto per legge l'intermediario in conseguenza del 'contatto sociale qualificato' con il cliente e la cui violazione ha natura contrattuale, con tutte le conseguenze di legge in ordine al termine prescrizionale ed alla ripartizione dell'onere probatorio.

A tali principi, infine, sembra essersi ispirato il Tribunale di Cuneo (sent. n. 612 del 21.6.2016) che, in un caso analogo a quello sopra ipotizzato, è giunto dichiarare risoluzione del contratto di compravendita di titoli in assenza di contratto quadro affermando che: 'Del resto, se l'obbligazione principale dell'intermediario, con riferimento agli ordini di acquisto, consiste nel procurare all'investitore la disponibilità dei prodotti finanziari richiesti, accanto a tale obbligazione principale si pongono degli obblighi accessori di informazione nei confronti del cliente che, pur collocandosi -necessariamente- in un momento antecedente all'acquisto dello strumento finanziario, rientrano nel sinallagma contrattuale. Si tratta di negozi riguardanti un prodotto così specifico che, al di fuori dell'ipotesi dell'investitore professionale, tali obblighi informativi rientrano nelle obbligazioni contrattuali facenti capo all'intermediario sui quali si misura l'adempimento dell'intermediario e la sua eventuale colpa'.

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di avv. mario procaccianti

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