Internazionalizzazione


L’Agenzia illustra gli accordi preventivi per le imprese internazionali
Internazionalizzazione
Con il provvedimento direttoriale prot. 2016/42295 del 21.03.2016, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.
Premessa
L’art. 1 del recente Decreto Crescita e Internazionalizzazione (rubricato: Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale), è intervenuto in tema di ruling internazionale, sostanzialmente prevedendo una nuova tipologia di accordi preventivi tra le imprese aventi carattere internazionale e l’Amministrazione Finanziaria.
Nel dettaglio, gli accordi preventivi hanno a oggetto:
A) l'area della disciplina del transfer pricing, nonché dei valori fiscali di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza;
B) l'attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni presso altri Stati;
C) la valutazione preventiva persino della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione in Italia;
D) l'individuazione delle norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a (o da) soggetti non residenti.
Gli accordi vincolano le parti per il periodo di imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi di imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto.
E’ concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso, ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa.
Le imprese che aderiscono al nuovo regime di adempimento collaborativo avranno accesso alla procedura anche ai fini della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list.
La norma, come noto, demandava l’operatività delle disposizioni a decorrere dalla data fissata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo (ovverossia: 90 giorni dal 07.10.2015). Il provvedimento ha, viceversa, visto la luce solo lo scorso 21 marzo, con oltre 2 mesi e mezzo di ritardo. Diamogli un’occhiata.
Definizioni e ambito applicativo
Al primo punto vengono indicati i soggetti interessati dal provvedimento. Si tratta delle imprese qualificabili come residenti in base al TUIR, le quali, in alternativa o congiuntamente:
- si trovino rispetto a società non residenti in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’articolo 110 del TUIR (si ricorda che trattasi della disposizione concernente i Paesi "non collaborativi", oggetto di revisione nell’ultima Legge di Stabilità 2016);
- il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
- abbiano corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali;
- esercitino la loro attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato.
Sono inoltre destinatarie del provvedimento le imprese non residenti che esercitino l’attività nello Stato attraverso una stabile organizzazione residente, nonché quelle che hanno intenzione di esercitare un’attività ancora non intrapresa.
Gli accordi preventivi concernono i seguenti ambiti:
I) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del TUIR;
II) applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente, ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
III) applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a (oppure, da) soggetti non residenti.
Accesso alla procedura
L’istanza (redatta in carta libera e inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all’Ufficio, che ne rilascia ricevuta all’atto della presentazione) va indirizzata all’Ufficio Accordi Preventivi e Controversie Internazionali dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Sezione di Roma, Via Cristoforo Colombo N. 426 C/D, oppure Sezione di Milano, Via Manin N. 25.
Attualmente, non è ancora possibile utilizzare la PEC, in attesa che venga emanato ulteriore apposito provvedimento. Francamente, non si comprende quale ulteriore provvedimento sia necessario per dare il via libera anche all’inoltro tramite PEC, a parte possibili problematiche organizzative interne, le quali peraltro non dovrebbero avere ragion d’essere; tanto più che già il presente documento è stato licenziato in forte ritardo. Non possiamo fare a meno di osservare che siamo nell’era del tanto sbandierato processo telematico; con un utilizzo esclusivo della PEC da parte di tutti gli enti (Camera di Commercio, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate etc.), anche allorché si tratti di notificare atti e documenti a pensionati i quali, oggettivamente, non sanno nemmeno come "farsi la mail" (figurarsi la PEC). Ma questi sono inconvenienti tecnici che poco interessano all’Amministrazione, salvo - a quanto sembra - quando fa comodo a sé stessa. E poco importa se, avendo a che fare con gruppi internazionali (come nella concreta fattispecie), l’ennesima figuraccia sia - per l’appunto - a carattere internazionale.
Di regola, l’istanza deve:
- recare la denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA e, eventualmente, il domiciliatario nazionale per la procedura (se diverso dall’impresa), presso il quale si chiede di inoltrare le comunicazioni attinenti alla procedura;
- indicare l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio dello Stato, qualora presentata da impresa non residente, ed eventualmente - anche in tal caso - il domiciliatario nazionale per la procedura;
- contenere una chiara indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo, nonché una sintetica descrizione dell’operazione;
- recare, in allegato, la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti relativi all’impresa con attività internazionale;
- essere firmata dal legale rappresentante o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.
Dopo di che, l’Agenzia elenca una serie di ipotesi specifiche.
1) L’istanza avente a oggetto il valore normale delle operazioni intercorse con Paesi "non collaborativi", dovrà (oltre a quanto già indicato):
- contenere l’indicazione dettagliata dei beni o servizi oggetto dell’operazione;
- indicare le società non residenti con le quali dette operazioni sono effettuate e le ragioni che caratterizzano il rapporto intercorrente tra di esse e l’impresa residente;
- illustrare i criteri e i metodi di determinazione del valore normale delle operazioni e le ragioni per cui i predetti criteri e metodi sono ritenuti conformi alla normativa e alla disciplina di riferimento;
- aggiungere l’eventuale documentazione illustrativa di riferimento.
2) L’istanza avente a oggetto l’applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente, ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, dovrà:
- contenere l’indicazione dettagliata del particolare caso concreto in relazione al quale si è prodotta l’istanza di accesso alla procedura volta alla stipula dell’accordo preventivo;
- indicare gli elementi identificativi dell’eventuale stabile organizzazione in altro Stato dell’impresa residente che propone l’istanza;
- illustrare la soluzione che si intende adottare sul piano applicativo della normativa di riferimento e le ragioni per cui si ritiene che essa sia conforme alle norme di legge;
- allegare, se reputato opportuno, la relativa documentazione economica, patrimoniale e finanziaria.
3) L’istanza avente a oggetto l’applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali, deve (sempre in aggiunta agli elementi di base):
- indicare dettagliatamente il caso concreto in relazione al quale si è prodotta l’istanza di accesso alla procedura volta alla stipula dell’accordo preventivo;
- indicare i soggetti non residenti, destinati a percepire o erogare i componenti reddituali;
- illustrare la soluzione che si intende adottare sul piano applicativo della normativa di riferimento e le ragioni per cui si ritiene che essa sia conforme alle norme di legge;
- allegare (se del caso) la relativa documentazione illustrativa.
4) L’istanza avente a oggetto i valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, in particolare, dovrà:
- indicare lo Stato di trasferimento o di provenienza;
- indicare dettagliatamente i componenti dell’azienda o del complesso aziendale in uscita e le attività e passività in ingresso, da e nel territorio dello Stato;
- illustrare i criteri e i metodi di valorizzazione dei componenti dell’azienda (o del complesso aziendale) in uscita e/o delle attività e passività in ingresso, da e nel territorio dello Stato, e le ragioni per cui si ritiene che essi siano conformi alla normativa e alla disciplina di riferimento;
- corredare l’istanza dall’eventuale documentazione illustrativa di riferimento.
5) L’istanza avente a oggetto la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, deve:
- descrivere dettagliatamente il caso concreto in relazione al quale si è prodotta istanza di accesso alla procedura volta alla stipula dell’accordo preventivo;
- corredare la domanda con la documentazione atta a illustrare in maniera circostanziata le iniziative poste in essere e le nuove attività che si intendono intraprendere;
- indicare le ragioni di fatto e di diritto per le quali l’impresa istante ritiene che, nel caso di specie, sia possibile configurare o escludere l’esistenza di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato in funzione delle norme Convenzionali e del TUIR;
- allegare l’eventuale documentazione illustrativa.
Ammissibilità, improcedibilità e inammissibilità dell’istanza
L’ufficio, entro trenta giorni, comunica al soggetto istante o al suo eventuale domiciliatario (anche tramite posta elettronica ordinaria), se l’istanza è ammissibile, ovvero improcedibile.
In tale seconda ipotesi, si concedono ulteriori trenta giorni per sanare l’improcedibilità, fornendo tutte le informazioni e i documenti eventualmente assenti o non soddisfacenti a parere dell’Ufficio.
Al termine di tale secondo passaggio, l’istanza è dichiarata definitivamente ammissibile, ovvero inammissibile.
Svolgimento dei vari procedimenti
Il provvedimento passa, quindi, a descrivere la fase del contraddittorio, la quale, in sostanza, non differisce da quanto già ordinariamente accade negli altri consueti procedimenti, con la redazione dei classici processi verbali da redigere al termine di ogni incontro, nonché alla fine dell’intera procedura (evidenziandovi le conclusioni concordate), salvo per alcune precisazioni già determinate ab initio dalla normativa.
In particolare:
- l’intero procedimento dovrà concludersi entro centottanta giorni;
- gli incaricati dell’Agenzia potranno compiere specifici accessi presso la sede dell’istante;
- l’accordo raggiunto ha validità per il periodo di imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro successivi.
Ovviamente, anche l’eventuale mancato raggiungimento dell’accordo verrà fatto constare da idoneo processo verbale.
Cause di estinzione del procedimento
Il procedimento si estingue nel caso in cui l’istante non provveda a comunicare le informazioni e i documenti richiesti dall’Ufficio, entro i termini indicati; ovvero allorché, nel periodo di vigenza dell’accordo, l’Ufficio venga a conoscenza di elementi o notizie che modifichino o inficino il rapporto di fiducia, trasparenza e collaborazione che sta alla base dell’accordo sottoscritto.
Verifica degli accordi
L’attività di verifica e controllo relativamente agli accordi stipulati, comporta lo svolgimento di quelle stesse operazioni eseguite in fase di contraddittorio iniziale, anche durante l’intero periodo di vigenza contrattuale.
Ergo, richieste di ulteriori informazioni e documenti, incontri presso l’Ufficio e visite di controllo periodico presso la sede del contribuente, potranno essere espletate anche durante tutto il citato periodo di vigenza contrattuale.
Violazione totale o parziale dell’accordo
Il provvedimento individua, poi, due ipotesi di violazione totale o parziale degli accordi:
- uno o più episodi di inosservanza dell’accordo in grado di produrre effetti sostanzialmente incompatibili con le finalità dell’accordo stesso;
- uno o più episodi di mancata collaborazione o trasparenza, che apprezzati complessivamente, non consentano di poter efficacemente verificare il rispetto dell’accordo nei tempi e nei modi previsti.
In tali fattispecie, l’Ufficio invita il contribuente (attenzione: questa volta, anche tramite PEC) a presentare eventuali memorie giustificative del suo comportamento, entro trenta giorni. Nel caso in cui il contribuente non provveda o le sue giustificazioni non siano considerate valide dall’Ufficio, verrà comunicata (sempre tramite gli stessi sistemi) la modifica parziale o la totale abrogazione dell’accordo - molto importante:
"A decorrere dalla data in cui risulta accertato il comportamento integrante violazione dell’accordo, ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, a decorrere dalla data di efficacia originaria dell’accordo medesimo."
Il che significa che il contribuente potrebbe dover intervenire in queste circostanze a correggere dei comportamenti adottati anche alcuni anni prima.
Modifica dell’accordo
Qualora sia stato riscontrato un mutamento delle condizioni di fatto o di diritto su cui l’accordo si basa, l’Ufficio invita l’impresa al contraddittorio.
In tutti i casi in cui i mutamenti riscontrati siano di consistenza tale da rendere impossibile la modifica, l’accordo si intenderà privo di efficacia a partire dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta intervenuto, ovvero (se non è possibile accertare tale data), dal momento in cui è stato inoltrato l’invito.
L’impresa, di sua iniziativa, durante il periodo di vigenza dell’accordo, può sempre richiederne la modifica, quando sopravvengano circostanze (non prevedute, né prevedibili) relative a sostanziali modifiche delle condizioni iniziali, suscettibili di incidere significativamente sulla validità delle conclusioni raggiunte in sede di accordo.
La nuova istanza indicherà dettagliatamente le ragioni di fatto e/o di diritto intervenute, e le relative modifiche proposte.
In merito, si instaura allora un nuovo contraddittorio, della complessiva durata massima di centottanta giorni, che si sviluppa in maniera analoga a quanto già in precedenza indicato con riferimento ai contraddittori preventivi.
Rinnovo dell’accordo
L’impresa che intende rinnovare i termini dell’accordo ha l’onere, a pena di decadenza, di inoltrare all’Ufficio l’istanza di rinnovo almeno novanta giorni prima della scadenza, seguendo nuovamente tutta la trafila già seguita nel caso di prima presentazione dell’istanza.
L’Ufficio, quindici giorni prima della scadenza dell’accordo, comunicherà l’avvio dell’istruttoria volta al rinnovo dell’accordo, ovvero, con provvedimento motivato, rigetterà l’istanza di rinnovo.
Il provvedimento, peraltro, non specifica cosa succeda nel periodo in cui si sviluppa l’istruttoria (la quale, come detto, potrebbe avere una durata massima complessiva pari a centottanta giorni), che decorre quindici giorni prima della scadenza dell’accordo previgente.
In merito, sulla scorta di quanto prima indicato nel provvedimento, pare lecito presumere che:
- se l’accordo viene rinnovato in base alle stesse condizioni previgenti, nelle more di tale ufficialità, varrà una sorta di prorogatio di quanto già prima in essere;
- se, viceversa, si pattuiscono delle modifiche, o, addirittura, non si procede ad alcun rinnovo, il contribuente dovrà tenere conto della mutata situazione a partire dalla data originale di scadenza dell’accordo inizialmente sottoscritto.
Certo è che una precisazione in proposito da parte dell’Agenzia delle Entrate sarebbe stata più che doverosa.
Disposizioni finali
In conclusione, si precisa che il provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (21.03.2016); e che, sempre a decorrere da tale data, tutte le disposizioni in esso indicate si applicheranno anche a quei procedimenti volti alla stipula di accordi preventivi già avviati, ma non ancora conclusi.

Articolo del:


di Dr. Paolo Soro

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse