Interpello


Le modifiche apportate dal decreto internazionalizzazione
Interpello
L'interpello è un'istanza che il contribuente rivolge all'Amministrazione finanziaria italiana, affinché quest'ultima dia una valutazione preventiva ad un'operazione economica.
L'ordinamento tributario italiano prevede diversi tipi di interpelli: in particolare il decreto attuativo della delega fiscale 23/2014 (d.lgs. 156/2015) , che entrerà in vigore domani 7 ottobre 2015, contiene la revisione della disciplina dell’interpello: in particolare il decreto riformula l’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (L.212/2000) individuando cinque categorie di interpello: ordinario, qualificatorio, probatorio, anti-abuso, disapplicativo.

INTERPELLO ORDINARIO (art. 11(1,lett.a) L.212/2000)
Consiste nella facoltà, da parte di ciascun contribuente, di porre quesiti alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, se vi sono obiettive condizioni di incertezza nella normativa fiscale relativamente a casi concreti e personali. L'amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 90 giorni (prima del decreto erano 120 i giorni di attesa) ed in caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta (in virtù del silenzio assenso). Attenzione: condizione che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state esposte in modo chiaro e univoco!!!

INTERPELLO QUALIFICATORIO (art. 11(1,lett.b) L.212/2000)
Riguarda «la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza[1][1]». In pratica si tratta di un quesito con cui si chiede al Fisco di chiarire quale norma si applica a uno specifico caso.
Anche per questo interpello la risposta deve arrivare in 90 giorni.

INTERPELLO PROBATORIO (art. 11(1,lett.c) L.212/2000)
Riguarda «la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti». Con questo interpello si chiede se ci sono le condizioni per applicare determinati regimi fiscali. La risposta arriva in 120 giorni.

INTERPELLO ANTI-ABUSO (art. 11(1,lett.d) L.212/2000)
Già previsto dall' art.21 L.413/1991, è relativo all’applicazione «della disciplina sull’abuso del diritto a una specifica fattispecie». Si chiede se un determinato comportamento fiscale che il contribuente intende adottare costituisca o meno violazione dell’abuso del diritto. Il Fisco risponde in 120 giorni.
Rispetto al vecchio interpello antielusivo dell’art.21 L.413/1991 sono estranee al nuovo schema antiabuso:
- le istanze sui costi black list (presentare interpello disapplicativo)
- le istanza relative alla qualificazione delle spese di pubblicità o propaganda (presentare interpello qualificatorio)
Continua invece ad applicarsi nei casi di interposizione fittizia (art. 37(3) DPR 600/1973.

INTERPELLO DISAPPLICATIVO (art. 11(2) L.212/2000)
Il contribuente chiede se è possibile disapplicare determinate norme che hanno lo scopo di evitare comportamenti elusivi (art. 37bis(8) DPR 600/1973) limitando detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, spiegando che nella fattispecie di cui intende servirsi non c’è comportamento scorretto. In altre parole, si chiede la possibilità di usufruire di facilitazioni fiscali che l’ordinamento limita per evitare comportamenti anti-elusivi, dimostrando l’insussistenza di scorrettezze. Risposta in 120 giorni.
Questo interpello è l’unico ad essere rimasto obbligatorio! Comunque il contribuente può anche non attenersi in caso di risposta contraria, fornendo poi la dimostrazione della propria correttezza in sede di accertamento o contenzioso.

Note comuni per tutti i tipi di interpelli:
- La risposta dell’amministrazione tributaria è sempre scritta e motivata, e vincola ogni amministrazione con esclusivo riferimento al richiedente e all’oggetto dell’istanza. Non vincola invece il contribuente, che è libero di non conformarsi (art.11(3) L212/2012): ovviamente in questo caso il contribuente si pone in una situazione di potenziale conflitto con l’agenzia delle entrate, con possibilità di avvio di una fase di accertamento. Ed anche in caso di un eventuale contenzioso vi sono per il contribuente ridotte possibilità di ottenere il riconoscimento della buona fede, la quale, ai fini sanzionatori, costituisce un’esimente.
Attenzione: se non arriva nessuna risposta, vale il silenzio assenso, per cui si sottintende che il Fisco è d’accordo con l’interpretazione prospettata dal contribuente. Qualsiasi eventuale atto impositivo o sanzionatorio successivo a una risposta di interpello e difformi da questa, sono automaticamente nulli.

- L’efficacia dell’interpello riguarda anche i successivi comportamenti del contribuente, salvo rettifiche della soluzione interpretativa da parte del Fisco. Nel caso in cui arrivino molteplici richieste analoghe, l’amministrazione pubblicherà specifiche circolari o note interpretative.

- Gli interpelli vanno presentati prima delle scadenze fiscali a cui si riferiscono. L’articolo 3 del decreto applicativo della delega fiscale specifica con chiarezza quali elementi deve contenere l’istanza di interpello (dati identificativi del contribuente, circostanze precise, norme di riferimento, soluzione proposta, sottoscrizione). Va allegata la documentazione rilevante ai fini della risposta. Se le istanze sono incomplete, l’amministrazione può chiedere rettifiche oppure dichiararle inammissibili.

- Le istanze di interpello presentate da un contribuente possono essere relative ai seguenti tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate; i tributi di competenza di altri enti diversi dall'Agenzia delle Entrate devono essere presentati direttamente a questi, e pertanto devono essere presentate all'Agenzia delle Dogane le istanze di interpello riguardanti le Accise, ai comuni quelle riguardanti l'IMU, alle Regioni quelle riguardanti i tributi regionali, ed alle Province quelle riguardanti i tributi provinciali, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per le iscrizioni di ipoteche sui beni mobili registrati, richieste in ritardo e cioè dopo un anno dalla data di autentica dell'atto costitutivo (art. 2 R.D. n. 436/27).

- L'istanza di interpello può essere compilata su carta libera, e deve contenere i seguenti elementi, in assenza dei quali è dichiarata inammissibile: dati anagrafici del contribuente; descrizione dettagliata del caso oggetto dell'interpello, e sul quale vi sono fondati motivi di incertezza; data e sottoscrizione dell'istanza da parte del contribuente.



Articolo del:


di dott.ssa Daniela Giordano

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