Interpello n. 703 del 12-10-2021: novità al regime degli impatriati
L’Agenzia delle Entrate si è nuovamente pronunciata sul regime di cui all’art. 16 del D.lgs. 147/2015 (più volte novellato), il cd. regime degli impatriati (per saperne di più sul regime degli impatriati, leggere precedente articolo), questa volta in relazione al momento di esercizio dell’opzione per estenderne i benefici di ulteriori 5 anni (ricorrendone i presupposti).
L’estensione del beneficio
Con la Legge di Bilancio 2021 il legislatore ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’art. 5 del D.L. 34/2019 stabilendo, con il comma 2-bis, che i cittadini iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (o cittadini UE) che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
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si siano trasferiti in Italia prima del 1° gennaio 2020;
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al 31 dicembre 2019 siano già beneficiari del regime degli impatriati.
Questi possono beneficiare di un’agevolazione dell’abbattimento del 50% della base imponibile per ulteriori 5 anni a condizione che:
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esercitino l’opzione di voler aderire ancora ai benefici;
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versino un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il soggetto abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sia diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
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versino un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il soggetto abbia almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
Con il comma 2-ter, è stato poi previsto che sia emanato un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che indichi le modalità per poter esercitare l’opzione di adesione al prolungamento del regime agevolato. Tali modalità sono state individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, in cui viene indicato che il versamento delle summenzionate somme deve avvenire in un’unica soluzione mediante versamento con modello F24.
Il caso
L’istante ha rappresentato di essere un cittadino italiano, rientrato in Italia con la famiglia il 15 aprile 2019 alle dipendenze di una società, con la qualifica di managing director, fruendo del regime degli impatriati dal periodo d'imposta 2019.
L’istante ha inoltre rappresentato di avere due figlie, delle quali la minore compie 18 anni nel luglio 2021, cioè in costanza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
Alla luce di quanto precede, l’istante ha quindi chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di potere accedere all'opzione di estensione del regime degli impatriati per ulteriori 5 periodi d'imposta, esercitandola entro luglio 2021.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l'opzione in commento non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.
In concreto, quindi, dal momento che l’anno 2023 rappresenta il periodo d’imposta in cui si conclude il primo quinquennio in cui l’istante beneficia del regime degli impatriati, l’opzione per la relativa estensione potrà essere esercitata solo a partire dal 1° gennaio 2024 (cioè al termine del primo quinquennio di fruizione del beneficio) ma entro il 30 giugno 2024, cioè entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
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