Riqualificazione energetica: Bonus facciate o Superbonus?


Con il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, scelta al singolo condomino se utilizzare bonus facciate o eco/superbonus per interventi di riqualificazione energetica
Riqualificazione energetica: Bonus facciate o Superbonus?

 

A seguito di istanza di interpello avanzata da un amministratore condominiale, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione N. 49/E dell’1.09.2020, si è espressa in merito ad interventi di riqualificazione energetica che possono rientrare sia nel c.d. bonus facciate ex art. 1 commi da 219 a 223 della L. 27.12.2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), che nel c.d. ecobonus di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, oggi valido per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, con  il  superbonus.

A differenza delle altre agevolazioni esistenti in materia, il bonus facciate non prevede limiti massimi di spesa per l’intervento da sostenere nell’anno 2020, ed assicura una detrazione lorda del 90% delle spese documentate per recupero o restauro della facciata esterna – strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi - degli edifici ubicati in zona A o B, come definite dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. La suddetta detrazione va ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo, a partire dal 2020.

L’art.  1, commi da 344 a 347, della Legge 27  dicembre  2006,  n.  296  ha  introdotto un’agevolazione fiscale specifica per la  realizzazione  di  interventi  che aumentino il livello di efficienza energetica degli  edifici (ecobonus);  detta  norma, originariamente limitata temporalmente al solo  periodo  d’imposta  2007,  è stata nel tempo prorogata ogni anno e, ad oggi, è valida con  il  superbonus  del  110% della spesa sostenuta.

L’agevolazione, prima dell’emanazione del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020), consisteva nel riconoscimento di una detrazione d’imposta (IRPEF o IRES) del 65% delle spese sostenute per gli interventi di “riqualificazione energetica” con importi massimi variabili a seconda della tipologia di intervento  previsto, da ripartire in rate annuali.

L’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, ovvero l’opzione per lo sconto in fattura, è ammessa sia per il bonus facciate che per l’ecobonus/superbonus, nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali (cfr Decreto Rilancio art. 121 D.L. 34/2020).

Indipendentemente dall’agevolazione che risulterebbe essere più conveniente, ciascun condomino ha diritto di sceglierne una sola per le spese sostenute pro quota, purchè siano stati soddisfatti i requisiti dell'agevolazione e rispettati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge e dai regolamenti, i quali potranno essere adempiuti autonomamente da un condomino ovvero dall’amministratore.

Pertanto, qualora nell’ambito del condominio si manifestasse il caso, per le medesime spese di intervento di riqualificazione energetica, dell’opzione di diverse agevolazioni da parte dei condomini, nella comunicazione per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, “l’amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai condomini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazioni diverse”. La suddivisione sarà guidata dai bonifici contenenti la causale relativa all’agevolazione opzionata e seguiti e dalle relative fatture di riferimento. Prosegue l’Agenzia delle Entrate nella citata Risoluzione n. 49/E: L’amministratore di condominio “[…] dovrà indicaredue distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, dovrà indicare le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condomini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condomini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito”.

Tale chiarimento è utile e funzionale ad una corretta fruizione delle agevolazioni.

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di Avv. Giovanna Fiore

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