Introduzione al commercio elettronico


Breve guida all'e-commerce: come avviare le attività commerciali in rete e le tutele del consumatore nell'e-commerce
Introduzione al commercio elettronico

L’e-commerce è l’insieme delle relazioni negoziali, ovvero di transazioni commerciali aventi ad oggetto beni o servizi e realizzate tramite internet.

A seconda delle modalità di vendita e della tipologia di prodotti possiamo riconoscere due tipi di commercio elettronico:

•    commercio elettronico indiretto (off line), che è la forma di commercio che più si avvicina a quella tradizionale in quanto i beni materiali sono visionabili su un catalogo on line nel quale vengono descritte le caratteristiche merceologiche, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

A seguito dell’ordine il bene viene spedito o consegnato all’acquirente con i canali tradizionali (spedizione postale, vettore, corriere); il pagamento può avvenire o direttamente al momento dell’ordine in via elettronica (carta di credito o altri sistemi elettronici di pagamento) oppure alla consegna.

•    commercio elettronico diretto (on line) dove invece la vendita di beni immateriali e intangibili vengono forniti solo ed esclusivamente attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata.

In questi casi l’acquirente visiona sul catalogo on line il bene o servizio da acquistare, procede all’ordine, esegue il pagamento con sistemi elettronici, effettua il download del bene acquistato oppure gli viene fornito il servizio acquistato.

Il tipo contrattuale è la compravendita, ma nulla esclude la possibilità di concludere telematicamente altre fattispecie negoziali come, ad esempio, la locazione, la spedizione, il noleggio e la prestazione di servizi.

Sotto il profilo dei soggetti partecipanti al commercio elettronico si distinguono varie tipologie di rapporti, per ciascuno dei quali sono individuabili differenti principi e regimi giuridici applicabili.

Dunque, in base al fatto che la transazione coinvolga aziende piuttosto che singoli individui, si possono distinguere tre forme di commercio elettronico.

I rapporti “business to consumer” (B2C): questo è il modello di rapporto più comune e conosciuto, consta nell’acquisto di beni e servizi da parte del consumatore finale presso il sito internet di un’azienda.

I rapporti “business to business” (B2B) che si instaurano tra professionisti nel settore in cui operano e per lo più riguardano transazioni commerciali e anche se non è detto che nel medesimo settore professionale tutti i soggetti operanti abbiano la stessa capacità economica, in questo tipi di rapporti non ci sono particolari problemi di tutela della c.d. parte debole (solitamente consumatore).

In questo tipo di contratti è essenziale prevedere una clausola che determini la legge applicabile e il foro competente, o un arbitrato, o ancora una modalità alternativa di risoluzione delle controversie.

I rapporti “consumer to consumer” (C2C), ossia quelli che si svolgono tra i consumatori stessi, tra soggetti privati, solitamente con servizi di rivendita online.

 

L’avvio delle attività commerciali in rete

Si distinguono due casistiche di avvio di impresa o attività di commercio in rete:

•    Attività commercialmente preesistente: un’azienda che ha deciso d’implementare il proprio sito web con un e-shop deve aggiungere il relativo codice attività “47.91.10 commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet” all’attuale partita IVA, come attività secondaria e comunicare alla Camera di Commercio lo svolgimento dell’ulteriore attività di vendita al dettaglio per corrispondenza.

•    Nuova attività: entro 30 giorni, tramite comunicazione unica al Registro delle imprese, iscrizione al Registro della Camera di Commercio e alla gestione Inps ed attribuzione della partita IVA.

•    In ogni caso: comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’indirizzo del sito web, dei dati Isp, del recapito e-mail, del numero di telefono e di fax; iscrizione al Vies qualora si voglia effettuare attività all’interno dell’UE; presentazione della Scia allo Sportello Unico per le attività produttive del comune nel quale si avvia l’attività.

L’omissione di questi adempimenti provoca sanzioni che possono ridursi se in termini previsti dalla normativa il soggetto adempie alla regolarizzazione burocratica.

Il sito deve fornire, in linea con la normativa del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, tutte le informazioni che permettano d’identificarne correttamente il titolare con nome, sede e partita IVA. Inoltre, è obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica con gli estremi che permettono di contattare il titolare del sito web con facilità.

Devono poi essere riportati in modo chiaro ed inequivocabile i prezzi e le tariffe dei servizi o dei beni offerti, specificando se gli importi indicati siano comprensivi o meno d’imposte e costi aggiuntivi.

Tutte le informazioni devono essere costantemente aggiornate.

 

La conclusione dell’accordo online: il point&click

Il contratto online segue la forma prevista dal Codice Civile, ossia forma libera eccetto casi specifici in cui è richiesta la forma scritta ad substantiam.

La conclusione dello stesso, nei casi in cui non sia richiesta la forma scritta, avviene con il c.d. point&click, cioè cliccando con il mouse (o altro puntatore) su di un “tasto virtuale” presente sullo schermo del computer.

Recentemente questa tecnica si è evoluta, grazie alla diffusione di schermi touch screen dei tablet e smartphone, in quello che viene chiamato mobile commerce.

Sotto il profilo giuridico la validità della conclusione con queste modalità di un contratto a distanza senza forma vincolata ha suscitato inizialmente dubbi e perplessità nella dottrina ma si è ritenuto giustificabile in ossequio alle regole generali del Codice Civile.

Il quarto comma dell’art. 1326 c.c. disciplina che: “Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa”.

Il venditore ha, così, possibilità di prescrivere forme e modalità di conclusione del contratto.

Il Codice del Consumo al suo art. 51, comma 2 introdotto dal d.lgs. n. 21/2014 in attuazione dell’art. 8, comma 2 della direttiva 2011/83 UE, riconosce espressamente la validità del contratto concluso con il point&click, ma prevede anche che il professionista debba garantire la consapevolezza, in capo al consumatore e al momento di inoltrare l’ordine, che l’ordine stesso implica l’obbligo di pagare e impone che:

“Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine”.

Questa tutela del consumatore completa la normativa all’art. 12 del d.lgs. n. 70/2003 che impone al predisponente il sito internet di fornire informazioni sui “mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore”, implicitamente imponendo al professionista di predisporre idonei strumenti di revisione dell’ordine prima dell’invio e di correzione di eventuali errori nella manifestazione della volontà.

 

Il consumatore nell’e-commerce

In generale alla parte contrattualistica del commercio elettronico si applica la disciplina sui contratti, tenendo in considerazione innanzitutto il Codice Civile.

Nel caso che colui che acquista tramite sito web sia un consumatore si applicherà la disciplina del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

Si definisce consumatore colui che agisce per scopi estranei alla sua attività professionale e in forza di questa qualifica gode di una protezione speciale che si articola su tre fondamentali direttrici:

•    gli obblighi informativi rafforzati;
•    la tutela sostanziale costituita dalla disciplina delle clausole vessatorie e sul recesso;
•    la tutela processuale.

Un’intera sezione del Codice del Consumo (artt. 50 a 61) è dedicata ai contratti a distanza, ovvero quei contratti che sono conclusi senza la presenza simultanea delle parti.

Sono previsti alcuni oneri aggiuntivi in capo al professionista a tutela della parte debole del contratto, come l’obbligo informativo precontrattuale per cui si devono fornire al consumatore informazioni il più dettagliate possibile.

Le clausole vessatorie per i consumatori (artt. 33 – 38) sono disciplinate in modo differente rispetto ai contratti conclusi tra professionisti, ai quali si applica solo il Codice Civile.

Una clausola vessatoria negli accordi business to consumer è una qualsiasi previsione contrattuale che provoca un significativo squilibrio di diritti e di obblighi a carico del consumatore.

La nullità della clausola è la diretta conseguenza fatta eccezione nel caso in cui il professionista provi che sia stata oggetto di una specifica trattativa con il consumatore, anche se vi sono eccezioni nell’eccezione per cui alcuni tipi di clausole vessatorie sono nulle anche se provata l’avvenuto accordo separato.

Riguardo al recesso dal contratto concluso online è riconosciuto al consumatore un termine di 14 giorni per l’esercizio dello stesso.

Nel caso di omessa comunicazione al consumatore dell’informazione sull’esistenza di un diritto di recesso il termine diventa di dodici mesi decorrenti dalla fine del recesso iniziale.

È richiesta una maggiore trasparenza sulle spese di restituzione del prodotto e in caso di mancata comunicazione delle stesse i costi graveranno solo sul venditore.

Non tutti i prodotti rientrano nella disciplina del diritto di recesso.

In generale sono sanzionate le pratiche commerciali sleali e scorrette.

All’interno di un e-shop al consumatore deve essere reso esplicito nella maniera più chiara possibile che sta passando dalle informazioni su un prodotto all’acquisto dello stesso.

Dal punto di vista processuale è istituito il c.d. “foro del consumatore” (art. 63), in questo caso la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

 

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di Studio legale tributario Caretta

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