Invalidità civile, visite di revisione e nuova procedura semplificata


Esonero visite di revisione INPS per alcune categorie di malattie e nuova procedura semplificata applicata dall'INPS per la gestione dell'invito a visita di revisione
Invalidità civile, visite di revisione e nuova procedura semplificata

La legge prevede che in presenza di determinate patologie, stabilite dal Decreto 2 agosto 2007, la persona sia esonerata da visite di revisione (Art. 6, COMM. 3 Legge 9 marzo 2006, n.80), ovvero "i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap".

Il Governo con la più recente Legge n.114/2014 (art. 25, comma 8), ha soppresso l’intero periodo che si riferiva a patologie stabilizzate con indennità di accompagnamento o di comunicazione. Con il Decreto Applicativo del 2 agosto 2007 vengono elencate in n. 12 voci le condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.

Per ciascuna voce viene indicata la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare la patologia o la menomazione, da richiedere alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.

Il Legislatore, se da un lato ha semplificato l’iter procedurale per le persone affette da patologie gravi ad inutili visite di revisione, dall’altro le indicazioni operative per le Aziende Usl e le misure di tutela per il cittadino sono pressoché assenti, dato che le Usl hanno continuato a chiamare a visita i cittadini nonostante le comprovate patologie ingravescenti di cui all’elenco del Ministero della Salute. In ogni caso, laddove l’Istituto preveda ab origine la rivedibilità del requisito o convochi la persona a visita di revisione, la procedura è stata semplificata. Infatti, l’INPS con messaggio del 6 maggio 2021 n. 1835 ha reso pubblica la nuova procedura semplificata delle visite di revisione dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (Articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Semplificazione delle attività di gestione degli assenti a visita di revisione).

In particolare, vengono semplificate le attività di gestione delle persone che risultano assenti a visita di revisione. In questi casi, l’assenza a visita di revisione determina la sospensione cautelativa della prestazione economica. L’interessato è invitato a presentare una giustificazione per l’assenza, entro 90 giorni, alla struttura INPS territorialmente competente. Con la presentazione di una giustificazione sanitaria o amministrativa fondata, si riavvia il processo di revisione e viene fissata una nuova data per la visita medica di accertamento. In caso di assenza anche alla seconda convocazione, il beneficio economico è revocato dalla data di sospensione. L’effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione.

Diversamente, ossia in mancanza di provata motivazione dell’assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea (su quest’ultimo passaggio il cittadino deve fare molta attenzione a produrre una giustificazione idonea), si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione. L’INPS in ogni caso comunica a mezzo lettera al cittadino dell’avvenuta sospensione e successiva revoca del beneficio, con la relativa obbligatoria comunicazione della possibilità di impugnare il provvedimento adottato qualora ritenuto ingiusto, pertanto bisogna prestare la massima attenzione alle comunicazioni ricevute dall’INPS poiché da quella data decorrono i termini per impugnare.

Dunque, per quanto semplificata la suddetta procedura, il cittadino rischia di vedersi revocare il beneficio senza essere neppure visitato dalla competente commissione medica. Per questo motivo si consiglia di non disertare mai le visite di revisione.

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di Avv. Marianna Contaldo

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