Invalidità civile


Passi da seguire per chiederne il riconoscimento e diritti che ne conseguono
Invalidità civile
Invalidità civile: cos’è?
In base all’art. 2, co. 2, della Legge n. 118 del 30 marzo 1971, come modificato dal d.lgs. 509/1988 si considera invalido civile il soggetto che - affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico), o insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali - abbia subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minore di anni 18, abbia importanti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

Nel d.m. 5.02.1992 sono previste le percentuali di invalidità in relazione al tipo di patologia e con riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa.
Più precisamente, la tabella indica sia talune malattie cui è direttamente attribuita una percentuale fissa di invalidità, sia malattie per cui invece la percentuale di invalidità è stabilita per fasce percentuali di 10 punti ciascuna.

Come ottenerne il riconoscimento?
Il primo passo, propedeutico alla presentazione della domanda, è rivolgersi al proprio medico curante, affinché lo stesso compili il certificato telematico introduttivo attestante le infermità invalidanti.
Nella compilazione del certificato il medico dovrà indicare:
- oltre ai dati anagrafici del paziente, anche i dati clinici, ossia l’anamnesi e l’obiettività;
- la diagnosi con codifica ICD-9;
- nel caso in cui si richieda anche l’indennità di accompagnamento, l’indicazione della impossibilità per il paziente di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
- l’indicazione delle eventuali patologie oncologiche in atto;
- nel caso si voglia ottenere una convocazione rapida entro 15 giorni, l’indicazione delle eventuali gravi patologie di cui all’allegato al d.m. 2.08.2007, che consente ciò;
- l’indicazione della specifica finalità del certificato: invalidità civile.

Una volta completata la compilazione, il medico invia telematicamente il certificato all’INPS e rilascia una ricevuta al paziente, ove è indicato il numero di certificato che dovrà poi essere riportato nella domanda di invalidità civile.
Il medico consegna e fa firmare al paziente anche il certificato in originale, che il paziente dovrà esibire alla Commissione Medica il giorno della visita.

Dal momento della compilazione e rilascio del certificato da parte del medico, vi è un termine massimo di 30 giorni per presentare la domanda di riconoscimento invalidità civile.
Tale domanda può essere presentata:
- autonomamente dal paziente stesso munito di computer, stampante, connessione a internet e pin rilasciato dall’INPS;
- presso un Patronato;
- presso un’Associazione di categoria abilitata.

Esaurita la procedura di invio della domanda, il sistema non solo rilascia una ricevuta (che occorrerà stampare), ma consente anche di prenotare la visita in una data disponibile dell’agenda della ASL territorialmente competente e comunque:
- entro i successivi 30 giorni per le visite ordinarie;
- entro i successivi 15 giorni nel caso di patologia oncologica o patologia di cui al d.m. 2.08.2007.

Il cittadino riceverà una copia dell’invito alla visita anche a mezzo lettera raccomandata al proprio domicilio.

La visita da parte della Commissione Medica ASL integrata da un medico dell’INPS, si conclude con un giudizio medico-legale contenuto all’interno di un verbale che verrà inviato anche al domicilio del cittadino.
Il giudizio si pronuncia sulle capacità e potenzialità lavorative del soggetto, nonché sulla ricorrenza o meno dei requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento.

Le indennità per gli invalidi civili
a) Assegno di invalidità mensile
Coloro che siano stati riconosciuti dalla Commissione Medica, invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% e con un’età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e 3 mesi, hanno diritto ad un assegno mensile di invalidità.
L’assegno viene corrisposto dall’INPS per tredici mensilità a condizione che l’invalido non superi determinati limiti di reddito, da ultimo, con la Circolare n. 186 del 21.12.2017, stabiliti per il 2018 negli importi precisamente indicati in tabella:
Limite reddito annuo personale Invalidi totali: € 16.664,36
Limite reddito annuo personale Invalidi parziali: € 4.853,29
Importo assegno mensile: € 282,55

L’assegno viene concesso per un periodo di tre anni, confermabile per altri tre anni su domanda dell’interessato, purché la capacità di lavoro continui a restare al di sotto di un terzo. Inoltre, l’assegno non è reversibile agli eredi.
Al compimento dell’età pensionabile, l’assegno di invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia.
b) Pensione di inabilità
A coloro che siano stati riconosciuti dalla Commissione Medica totalmente inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa e che abbiano un’età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e 3 mesi, è riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, reversibile agli eredi.
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) o contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995. L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012.
In altri termini la pensione è pari ad un importo risultante da un calcolo complesso eseguito direttamente dall’INPS.
I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa, nella misura prevista dall’INAIL e non reversibile.

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di Carla Etzi

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