Invalidità civile
Contestazione del verbale emesso dalla Commissione Medica

Spesso accade che la diagnosi resa dalla commissione medica a seguito della visita di accertamento dell’invalidità civile o dello stato di handicap riporti un grado di invalidità o di handicap minore rispetto a quello da cui si ritiene di essere affetti o, caso molto meno frequente, una valutazione di maggiore gravità. In tali ipotesi è possibile percorrere due vie: presentare la domanda di revisione o chiedere l’accertamento tecnico preventivo.
Con la domanda di revisione si chiede all’INPS di essere sottoposti ad una nuova visita, al fine di accertare il peggioramento o il miglioramento delle patologie psico-fisiche. È quindi la commissione medica che, di solito, dispone la revisione mediante indicazione espressa risultante dal verbale rilasciato dopo la visita.
Nulla esclude, tuttavia, che possa essere l’invalido stesso a chiedere di essere sottoposto ad una visita di revisione mediante la presentazione di apposita domanda. Chiaramente la diagnosi resa a seguito della revisione non ha efficacia retroattiva, in quanto mediante la domanda di revisione si chiede di accertare il mutamento che nel corso del tempo la patologia ha subito.
Qualora si voglia presentare la domanda di revisione, sarà necessario corredare l’istanza con certificazione medica aggiornata. La domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS.
L’accertamento tecnico preventivo (più comunemente indicato nella formula abbreviata A.T.P.), invece, è una fase antecedente al giudizio vero e proprio: esso rappresenta una condizione di procedibilità (cioè un passaggio obbligato) per poter impugnare il verbale della commissione medica innanzi al giudice. Esso si propone con ricorso e si traduce in una causa innanzi al giudice, benché caratterizzata da tempi notevolmente ridotti.
Mediante tale procedura, si chiede al giudice di nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio (ossia un medico esperto nella patologia da esaminare) il quale ha il compito di accertare la correttezza o meno della valutazione compiuta dalla commissione sanitaria. Qualora la relazione del CTU sia favorevole alle richieste del ricorrente e la controparte (l’INPS) non faccia opposizione, il giudice emetterà il decreto di omologa che non è passibile di impugnazione; nel caso contrario sarà possibile impugnare il provvedimento conclusivo del procedimento ed avviare una vera e propria causa di primo grado.
Se si vuole proporre il ricorso per ottenere l’accertamento tecnico preventivo sarà necessario rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto previdenziale. Il ricorso si propone in Tribunale.
Lo Studio Legale fornisce consulenza ed assistenza in ambito previdenziale previo appuntamento.
Con la domanda di revisione si chiede all’INPS di essere sottoposti ad una nuova visita, al fine di accertare il peggioramento o il miglioramento delle patologie psico-fisiche. È quindi la commissione medica che, di solito, dispone la revisione mediante indicazione espressa risultante dal verbale rilasciato dopo la visita.
Nulla esclude, tuttavia, che possa essere l’invalido stesso a chiedere di essere sottoposto ad una visita di revisione mediante la presentazione di apposita domanda. Chiaramente la diagnosi resa a seguito della revisione non ha efficacia retroattiva, in quanto mediante la domanda di revisione si chiede di accertare il mutamento che nel corso del tempo la patologia ha subito.
Qualora si voglia presentare la domanda di revisione, sarà necessario corredare l’istanza con certificazione medica aggiornata. La domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS.
L’accertamento tecnico preventivo (più comunemente indicato nella formula abbreviata A.T.P.), invece, è una fase antecedente al giudizio vero e proprio: esso rappresenta una condizione di procedibilità (cioè un passaggio obbligato) per poter impugnare il verbale della commissione medica innanzi al giudice. Esso si propone con ricorso e si traduce in una causa innanzi al giudice, benché caratterizzata da tempi notevolmente ridotti.
Mediante tale procedura, si chiede al giudice di nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio (ossia un medico esperto nella patologia da esaminare) il quale ha il compito di accertare la correttezza o meno della valutazione compiuta dalla commissione sanitaria. Qualora la relazione del CTU sia favorevole alle richieste del ricorrente e la controparte (l’INPS) non faccia opposizione, il giudice emetterà il decreto di omologa che non è passibile di impugnazione; nel caso contrario sarà possibile impugnare il provvedimento conclusivo del procedimento ed avviare una vera e propria causa di primo grado.
Se si vuole proporre il ricorso per ottenere l’accertamento tecnico preventivo sarà necessario rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto previdenziale. Il ricorso si propone in Tribunale.
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