Invalidità della notificazione
Distinzione tra nullità e inesistenza: conseguenze

Una recente sentenza della Cassazione (Sez. Lavoro 29/09/2015 n. 19299) ha messo un punto fermo e crediamo definitivo sulla distinzione tra nullità e inesistenza delle notificazioni.
La differenza è molto importante perchè mentre la notificazione nulla è sanabile con la costituzione in giudizio del convenuto ed è consentita la "rinnovazione" prevista dall'art. 291 c.p.c, l'inesistenza è insanabile e travolge tutto il procedimento giudiziario.
Tale distinzione, recita la Sentenza, è segnata dal discrimine tra la sua esecuzione in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estraneo, ovvero mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma tuttavia suscettibili dell' istituzione di tale collegamento così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario.
Questa sentenza fa chiarezza sul tema in questione ma certamente aprirà una fase di discussione dato che sostanzialmente affida al Giudice un largo potere discrezionale nella valutazione delle circostanze di fatto.
La differenza è molto importante perchè mentre la notificazione nulla è sanabile con la costituzione in giudizio del convenuto ed è consentita la "rinnovazione" prevista dall'art. 291 c.p.c, l'inesistenza è insanabile e travolge tutto il procedimento giudiziario.
Tale distinzione, recita la Sentenza, è segnata dal discrimine tra la sua esecuzione in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estraneo, ovvero mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma tuttavia suscettibili dell' istituzione di tale collegamento così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario.
Questa sentenza fa chiarezza sul tema in questione ma certamente aprirà una fase di discussione dato che sostanzialmente affida al Giudice un largo potere discrezionale nella valutazione delle circostanze di fatto.
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