Investigazioni del difensore e obbligo motivazionale del Giudice

INVESTIGAZIONI DEL DIFENSORE: OBBLIGO DEL GIUDICE DI MOTIVARE
- “Difendersi provando”.Investigazioni difensive patrimonio del penalista.
Le investigazioni difensive sono uno straordinario strumento a disposizione di quel difensore che voglia svolgere nel processo penale un ruolo attivo alla ricerca della prova e assolvere in pieno a quell’assioma del processo accusatorio che è l’ormai famoso principio del difendersi provando.
Il processo accusatorio per il quale questo difensore e questo studio legale ModernLaw ogni giorno si batte per ottenerne l’affermazione dei principi e soprattutto per eliminare le scorie dell’inquisitorio che ancora sussistono nel nostro ordinamento prevede per l’appunto la possibilità del difensore di svolgere delle indagini private che possano portare elementi utili alla difesa del proprio assistito.
L’art. 327 bis cpp, infatti, introdotto con la Legge n. 397/2000 prevede la facoltà del difensore di svolgere investigazioni “per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”.
Ebbene una volta che queste indagini vengono svolte, devono essere valutate dal magistrato giudicante in maniera corrispondente e con criteri di valutazione eguali a quelli che si usano nel valutare le indagini del pubblico ministero.
Nello specifico la Legge n. 397 del 2000 ha introdotto un apparato di norme che consentono all’avvocato penalista di investigare
L’art. 391 bis e seguenti del codice di procedura penale prevedono varie possibilità per il difensore di ricercare ed individuare elementi di prova.
Le norme prevedono il colloquio, la ricezione di dichiarazioni e l’assunzione di informazioni da parte del difensore (art. 391 bis).
Ed ancora: la possibilità di svolgere interviste difensive audiovisive nel corso delle quali interrogare testimoni con le formalità previste dall’art. 391 ter cpp.
La possibilità di richiedere documentazione alla Pubblica Amministrazione (art. 391 quater), e la possibilità di accedere ai luoghi per prenderne visione d eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, avvalendosi anche di sostituti, ausiliari o consulenti tecnici come previsto dall’art. 391 sexies.
Il difensore può svolgere anche attività investigativa preventiva “per l’eventualità che si instauri un procedimento penale” e tanto ai sensi dell’art. 391 nonies.
Ai sensi dell’art. 391 decies il difensore può svolgere anche accertamenti tecnici irripetibili dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero.
Tutta l’attività investigativa del difensore va ordina e raccolta nel fascicolo del difensore la cui disciplina è sancita dall’art. 391 octies c.p.p..
Una serie di norme certamente incomplete e perfettibili ma che , comuqnue consentono, alle bisogna e non sempre, al penalista dia ttingere ad un patrimonio di informazioni utili per la sua attività.
Svolgere una difesa attiva è prerogativa del processo penale moderno e del penalista all’altezza dei tempi.
Una serie quindi di possibilità che il difensore deve saper sfruttare e che deve poter utilizzare soltanto se utili al proprio assistito.
2. La valenza processuale del prodotto dell’investigazione difensiva.
Si avverte comunque nelle aule di giustizia, soprattutto nella prassi una certa diffidenza nei confronti delle attività che vengono svolte dal difensore perché il difensore è un soggetto privato a differenza del pubblico ministero che svolge un ruolo pubblico.
Per superare questa diffidenza il penalista deve:
- Effettuare investigazioni difensive formalmente ineccepibili e complete utilizzabili senza incorrere in rischi di inammissibilità;
- Ricordare a se stesso ed ai suoi interlocutori che la difesa è un bene costituzionalmente protetto e il difensore difende diritti fondamentali del cittadino accusato;
- Evidenziare che un sistema accusatori prevede parità di armi tra accusa e difesa di fronte ad un giudice terzo e quindi la occasione per concretizzare questi principi è proprio quella di mettere sullo steso piano valoriale indagine pubblica e investigazione privata.
A tal proposito occorre evidenziare che vi sono sentenze che equiparano in maniera sostanziale le investigazioni del difensore a quelli del pubblico ministero tra tutte possiamo citare una sentenza della corte di cassazione sezione quinta che è della dell’anno 2020 numero 35018/2020.
Detta sentenza ha annullato una ordinanza del tribunale del riesame territoriale che non aveva tenuto in debito contro le investigazioni del difensore ed anzi non aveva provveduto a motivare sugli esiti delle stesse.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso difensivo fondato atteso che il difensore aveva allegato sia all’istanza rivolta al Giudice per ottenere la revoca della misura cautelare, sia al Tribunale del Riesame, in sede di impugnazione, i verbali di informazioni testimoniali da lui assunte da persone che fornivano un alibi al suo assistito.
Né il GIP né il Tribunale del Riesame avevano ritenuto di motivare sul punto ed il Supremo Collegio ha rilevato un chiaro deficit motivazionale in tali decisioni annullando l’ordinanza ultima e rimettendo gli atti per un nuovo giudizio.
Questa sentenza fa desumere che :
- Le investigazioni del difensore hanno pari dignità con le altre prove o fonti di prova;
- il giudice ha un obbligo motivazionale essendo vincolato alla motivazione su “tutti gli elementi di prova addotti tra le aprti anche se ovviamente naturalmente non è tenuto ad accogliere i risultati delle investigazioni difensive ma certamente ne deve tener conto nell’impianto motivazionale;
- La motivazione anche sulle investigazioni difensive è molto importante per il difensore, anche e soprattutto per i gradi successivi in quanto la motivazione immette nel circuito processuale dati ed elementi argomentativi importanti per valutare, anche in sede di legittimità, la tenuta dell’impianto motivazionale.
- Il Giudice decidente quindi deve dar conto e dell’esistenza dell’investigazioni difensive e deve spiegare perché ha accolto oppure non ha accolto le risultanze di quelle investigazioni e deve spiegare quindi in maniera specifica per quali ragioni non ritiene il prodotto portato dal difensore suscettibile di mutare il quadro accusatorio evidenziato dal pubblico ministero.
In conclusione in un processo di parti, ed in un processo in cui le parti sono equidistanti tra di loro sembra questo un principio ineludibile che ogni difensore deve far proprio nella quotidiana attività svolta nelle aule di udienze
Milano 28 giugno 2025 avv. Filippo Castellaneta www.modernlaw,it
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