Investimenti per i minori: il ruolo del Giudice Tutelare e del CF


E' necessario rispettare le indicazioni del Codice, ma non dimenticare le opportunità del gestito
Investimenti per i minori: il ruolo del Giudice Tutelare e del CF

In un sistema economico finanziario in cui i tassi di interesse sono molto contenuti o prossimi allo zero, è sempre più difficile trovare titoli che siano risk free e che diano anche un minimo di ritorno sull'investimento. Tale prospettiva spinge sempre più spesso gli investitori a non collocare i propri risparmi, lasciandoli improvvidamente sul conto corrente o comunque in liquidità con i rischi connessi, oppure ad accettare un rischio maggiore per ottenere un'adeguata remunerazione dai propri investimenti.


La questione si fa più complessa se si parla di minori poiché, stando a quanto previsto dalla normativa, almeno ad una prima lettura, la scelta delle tipologie di investimento è decisamente ridotta.
Il Codice Civile, infatti, dispone all'art. 372 che i risparmi di proprietà di un minore possono, “previa autorizzazione del Giudice Tutelare, essere dal tutore investiti: 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato; 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario; 4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati”.


Stando quindi ad una interpretazione restrittiva della norma civilistica, il legislatore autorizzerebbe solo investimenti “risk free”, o considerati tali, escludendo strumenti di risparmio gestito quali i Fondi Comuni di Investimento, le Polizze Unit Linked o le Gestioni Patrimoniali. Tuttavia il punto 4) dell'articolo 372 lascia una grande apertura interpretativa al genitore esercente la potestà, al Tutore e al Giudice Tutelare nella parte finale in cui enuncia “...ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati”. Non si può ignorare, infatti, che il Codice Civile fu emanato nel 1942 e il sistema politico ed economico finanziario, oltre che la “fabbrica” dei prodotti finanziari, non era certo quello dei giorni nostri.


Molto spesso nella pratica la scelta ricade sull'acquisto di BTP, proprio in forza delle disposizioni dell'art. 372 del Codice Civile, opzione che comunque non consente di dare una corretta diversificazione per strumenti di investimento o per enti emittenti, trattandosi esclusivamente di Titoli di Stato, ma solo per orizzonte temporale acquistando titoli con diversa scadenza.


Sarebbe molto più efficace attuare una pianificazione finanziaria con la scelta di strumenti di risparmio gestito - Fondi Comuni di Investimento, Polizze Unit Linked, Gestioni Patrimoniali - ben diversificati per orizzonte temporale e asset class, coerenti con le esigenze del minore e che, oltre a perseguire l’obiettivo principale della tutela del risparmio dell’incapace, consentirebbe anche di ottimizzare il rapporto rischio/rendimento e ridurre il rischio emittente.


Fortunatamente alcuni magistrati lungimiranti a volte sono propensi ad acconsentire a un investimento differente dal libretto di risparmio, dal buono postale, da un unico Titolo di Stato o un ristretto numero di titoli e le probabilità aumentano quando sono affiancati da Consulenti Finanziari. È infatti necessario che in questa scelta il Giudice e il tutore del minore siano coadiuvati da un professionista, un Consulente Tecnico di Parte o di Ufficio che sappia valutare il giusto strumento di investimento. Il problema si pone quando il CTU eventualmente coinvolto dal Giudice non sia un Consulente Finanziario, ma altra figura professionale che, pur avendo competenze in campo economico in senso lato, potrebbe non avere una specifica formazione sugli strumenti di investimento, né le competenze per una corretta lettura della situazione di mercato.


È, quindi, sempre più evidente la necessità di riferirsi a dei professionisti specializzati, sia per avviare le procedure necessarie all'autorizzazione presso il Tribunale, coinvolgendo un Avvocato, sia per la pianificazione degli investimenti del minore e/o per una eventuale CTP da proporre al Giudice Tutelare per la scelta dell'investimento più adatto al minore, con l'ausilio di un Consulente Finanziario.

 

Articolo del:


di Francesco Vitale

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