Investimenti sicuri? Studiare bene il contratto

Il Tribunale di Milano esclude, tuttavia, che la clausola citata possa avere obbligato l’intermediario ad informare l’investitore o a monitorare il titolo acquistato al fine di valutare l’eventuale variazione del livello di rischio per l’investitore, obblighi, questi, facenti invece invece capo al Consorzio che gestiva i titoli, come risultante dalla nota informativa, e non alla Banca intermediaria. Quando si sottoscrive un contratto per l'acquisto di titoli rispetto ai quali non si intende esporsi a rischio, occorre anzitutto controllare la nota informativa, facendo riferimento agli obblighi di trasparenza e correttezza desumibili dall’art. 22 Dir. 93/22/CEE del Consiglio 10/5/2003 e dall’art. 19.2 della Dir. 2004/39/CE del Parlamento e del Consiglio del 21/4/2004 e dell’art. 21 TUF e controllare che i titoli siano inseriti nella lista OBBRR (Obbligazioni a basso rischio). Inoltre è quanto mai opportuno verificare di non aver sottoscritto nessuna clausola che esprima propensione al rischio e conviene informarsi sui parametri il cui superamento permette di individuare una situazione di rischio, il tutto in base al regolamento che preveda tutto questo. Insomma, laddove una famiglia intenda investire i propri risparmi, è consigliabile preliminarmente selezionarne una parte per verificare nella pratica l'andamento dell'investimento; inoltre converrà verificare che la sottoscrizione di tutti i documenti inerenti all'investimento avvenga tenendo conto della loro necessaria corrispondenza agli obiettivi perseguiti dall'investitore. E' opportuno, infine, esaminare le scelte tecniche operate dal consorzio al quale eventualmente la Banca abbia aderito prima di proporre lo strumento finanziario alla sottoscrizione da parte del risparmiatore, specie con riferimento ai modelli prescelti per la valutazione della modalità di reazione dei titoli all'andamento del mercato e ciò per il determinante motivo che, come ricordato dal Tribunale di Milano nell'ordinanza ricordata, delle scelte di natura tecnica operate dal Consorzio (il cui servizio offerto è regolato dal contratto), la Banca, ossia il soggetto con il quale fisicamente il cliente entra in contatto, come intermediario, non è tenuta a rispondere.
Articolo del: