Investimenti sicuri? Studiare bene il contratto


Sottoscrivere un contratto di investimento, anche in banca, è operazione economica utilissima, ma occorre osservare le più accorte regole di prudenza
Investimenti sicuri? Studiare bene il contratto
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 09 ottobre 2015 il Tribunale di Milano, Sesta sezione civile ha deciso su una richiesta di condanna dell’intermediario finanziario per asserita violazione dell’obbligo contrattuale di informare l’investitore in caso di variazione significativa del valore delle obbligazioni Lehman Brothers acquistate dal ricorrente nel 2006 e vendute a seguito del default dell’emittente, danno calcolato dal Ricorrente nella misura del 75% circa, tenuto conto della differenza formatasi tra il prezzo di acquisto e quello di vendita dei titoli inizialmente acquistati. Il ricorrente aveva sottoscritto con la Banca un contratto di negoziazione mediante il quale aveva acquistato obbligazioni Lehman Brothers inserite nell’elenco delle obbligazioni a basso rischio e rendimento (OBBRR), elenco tenuto da un consorzio al quale l'intermediario (la banca) aveva aderito. Come noto il 15 settembre 2008 la Lehman Brothers Holding Inc. presentò domanda di ammissione al Chapter 11 presso la US Bankrupcy Court del Sud dello Stato di New York, in tal modo certificandosi il ben conosciuto default, ossia il crollo del valore dei titoli emessi dalle società del gruppo Lehman Brothers. Nel contratto c'era tuttavia «una nota posta in calce all’ordine di acquisto delle obbligazioni controverse, dopo la dichiarazione dell’investitore di essere stato informato delle finalità ed esistenza dell’elenco delle obbligazioni a basso rischio e rendimento "pattichiari" e dell’inserimento del titolo acquistato nell’elenco alla data dell’ordine»; inoltre veniva evidenziato che "in base agli andamenti di mercato" il titolo negoziato sarebbe potuto uscire dall’elenco "successivamente alla data dell’ordine" e che "il cliente sarebbe stato tempestivamente informato se un titolo facente parte dell’elenco avesse subito una variazione significativa del livello di rischio". Continua ancora l'ordinanza che «Identica dicitura è riportata nella nota informativa con la quale» la banca contraente «ha dato contezza al ricorrente dell’esecuzione dell’ordine di acquisto" [cfr. Ordinanza del 9 ottobre 2015].

Il Tribunale di Milano esclude, tuttavia, che la clausola citata possa avere obbligato l’intermediario ad informare l’investitore o a monitorare il titolo acquistato al fine di valutare l’eventuale variazione del livello di rischio per l’investitore, obblighi, questi, facenti invece invece capo al Consorzio che gestiva i titoli, come risultante dalla nota informativa, e non alla Banca intermediaria. Quando si sottoscrive un contratto per l'acquisto di titoli rispetto ai quali non si intende esporsi a rischio, occorre anzitutto controllare la nota informativa, facendo riferimento agli obblighi di trasparenza e correttezza desumibili dall’art. 22 Dir. 93/22/CEE del Consiglio 10/5/2003 e dall’art. 19.2 della Dir. 2004/39/CE del Parlamento e del Consiglio del 21/4/2004 e dell’art. 21 TUF e controllare che i titoli siano inseriti nella lista OBBRR (Obbligazioni a basso rischio). Inoltre è quanto mai opportuno verificare di non aver sottoscritto nessuna clausola che esprima propensione al rischio e conviene informarsi sui parametri il cui superamento permette di individuare una situazione di rischio, il tutto in base al regolamento che preveda tutto questo. Insomma, laddove una famiglia intenda investire i propri risparmi, è consigliabile preliminarmente selezionarne una parte per verificare nella pratica l'andamento dell'investimento; inoltre converrà verificare che la sottoscrizione di tutti i documenti inerenti all'investimento avvenga tenendo conto della loro necessaria corrispondenza agli obiettivi perseguiti dall'investitore. E' opportuno, infine, esaminare le scelte tecniche operate dal consorzio al quale eventualmente la Banca abbia aderito prima di proporre lo strumento finanziario alla sottoscrizione da parte del risparmiatore, specie con riferimento ai modelli prescelti per la valutazione della modalità di reazione dei titoli all'andamento del mercato e ciò per il determinante motivo che, come ricordato dal Tribunale di Milano nell'ordinanza ricordata, delle scelte di natura tecnica operate dal Consorzio (il cui servizio offerto è regolato dal contratto), la Banca, ossia il soggetto con il quale fisicamente il cliente entra in contatto, come intermediario, non è tenuta a rispondere.

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di Avvocato Giuseppe Mazzotta

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