"Io picchio lui e lui picchia me". Reciprocità dei maltrattamenti

“Lei conosce i signori xxx e yyy? Com’erano i rapporti tra loro?"
"Erano violenti. Si picchiavano a vicenda.”
Nella prassi processuale, non è insolito che gli spaccati più veri e oggettivi della vita familiare posta sotto la lente di ingrandimento della Giustizia, vengano forniti da testimoni terzi rispetto alle parti in causa.
Amici, parenti, vicini di casa che, escussi quali testimoni, contribuiscono a chiarire alcuni aspetti delle dinamiche interne alla famiglia, senza il velo appannante della sofferenza, della acredine, e del legame sentimentale, che spesso permea le dichiarazioni dei diretti protagonisti.
Per quanto biasimevole possa essere considerata la condotta di chi, all’interno di un nucleo familiare (o a tale assimilato) percorra la strada della violenza, della minaccia, del possesso, per la risoluzione dei conflitti o come metodo di “gestione” della relazione, non si può disconoscere la presenza di molte realtà sociali in cui è questa l’unica pratica relazionale conosciuta. E se di certo non si può, per tale ragione, giustificare una condotta simile, in queste realtà occorre calarsi con particolare attenzione quando assurgono al rango di vicenda giudiziaria per comprendere se davvero, nel nucleo familiare attenzionato, sia possibile individuare un soggetto maltrattante ed uno maltrattato.
La brutalità della condotta posta in essere dall’uno ai danni dell’altro, non è certamente superata da un trattamento di pari livore in risposta ai maltrattamenti, ma occorre soffermarsi attentamente su queste dinamiche per comprendere se le stesse siano o meno ascrivibili alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 572 c.p. o se siano invece suscettibili di costituire autonomi e differenti reati contro la persona (ad esempio minaccia, percosse, lesioni).
Per comprendere come “incasellare” queste condotte, e quindi la diversa tipologia delittuosa integrata, occorre attenzionare non l’autore del reato ma la persona offesa dallo stesso e le sue “reazioni”
Ma come si può distinguere la mera reazione difensiva della p.o. dalla condotta (reciprocamente) offensiva?
La risposta si trova in due recenti sentenze della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12026/2020, ha precisato che “la rilevanza di una condotta vessatoria e violenta endo-familiare non può essere esclusa da comportamenti reattivi, inidonei ad escludere in radice la natura persecutoria ed umiliante del regime di vita ex adverso imposto”.
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto assolutamente compatibile con la contestazione del reato in parola, la presenza di condotte reattive della persona offesa. Tali condotte rientrano in un innato meccanismo di autodifesa che non vale ad eludere la illiceità dei comportamenti che lo hanno generato, perché inidoneo ad escludere la natura persecutoria ed umiliante del regime di vita imposto dal soggetto agente.
Questo significa che se da un lato si può agevolmente comprendere che la vittima del reato, in una o anche in tutte le occasioni in contestazione, abbia cercato di difendersi, ponendo in essere aggressioni, violenze fisiche o verbali o altre condotte oppositive, dall’altro per configurare il reato di “maltrattamenti” occorre che tali reazioni non abbiano comunque modificato il complessivo stato di prostrazione e vessazione cui la p.o. è stata sottoposta ad opera del soggetto agente.
Ma cosa succede se invece le violenze, le offese, le lesioni, sono tali da valicare i limiti della mera “reazione” e sfociare nella “reciprocità”?
Con la sentenza 4935/2019, che richiama precedenti giurisprudenziali consolidatisi negli ultimi 15 anni, la Corte di Cassazione ha ribadito che “per aversi maltrattamenti in famiglia è necessario che vi sia un soggetto che domina e prevarica e l’altro che è succube. Se vi sono violenze offese e lesioni reciproche non è possibile attribuire ad uno dei due (agenti) un agire finalisticamente teso a imporre all’altro un regime di vita umiliante e persecutorio”: ergo non ci sono maltrattamenti. In questi casi, infatti, secondo la Suprema Corte, gli episodi lesivi dei diritti fondamentali devono considerarsi derivanti da situazioni contingenti e particolari insite alle dinamiche interpersonali, e costituiscono autonomi reati contro la persona.
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