Iper-ammortamenti del 250%
Introdotta una nuova tipologia di maggiorazione degli ammortamenti

Il DDL di Bilancio 2017 introduce una nuova tipologia di maggiorazione degli ammortamenti, i cosiddetti iper-ammortamenti del 250%; tuttavia, elimina l’agevolazione dei super-ammortamenti del 140% per le auto promiscue e per quelle concesse in uso ai dipendenti.
Importanti le valutazioni circa la data di effettuazione dell’investimento.
L’art. 3 del disegno di legge di Bilancio 2017 prolunga e modifica la disciplina dei cosiddetti super-ammortamenti, introdotti dalla precedente Legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 91 e successivi). La maggiorazione del 40% del costo di acquisizione è, infatti, concessa agli investimenti in:
• beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2017 (quindi dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2017 ed entro fine 2017) oppure anche fino al 30.06.2018 (o addirittura 30.09.2018 sulla base delle ultime bozze) a condizione che entro il 31.12.2017 l’ordine sia accettato dal venditore e si siano pagati acconti nella misura almeno pari al 20% del costo. Tuttavia, sono esclusi i veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, c. 1, lett. b) e b-bis) del Tuir, ossia le auto a uso promiscuo e quelle concesse in uso ai dipendenti (invece inclusi nella disciplina della precedente legge di Stabilità).
• beni immateriali strumentali di cui all'allegato B del DDL, ossia software connessi ai beni materiali "Industria 4.0" con particolari caratteristiche (per esempio il software per il funzionamento della stampante 3D). Inoltre, viene introdotta un’ulteriore maggiorazione, più ingente, ossia del 150% (definiti iper-ammortamenti) del costo di acquisizione, sempre ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni leasing, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nel periodo sopra citato, inclusi nell'allegato A del DDL, ossia i cosiddetti beni per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese nel modello "Industria 4.0" (per esempio una stampante 3D) che soddisfano particolari caratteristiche tecniche, di interconnessione, di sicurezza, salute, qualità.
Per le nuove tipologie di beni introdotte dal DDL, ossia i beni, e i software connessi, "Industria 4.0" viene richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante o, se il bene ha un costo maggiore di 500.000 euro, è necessaria una perizia tecnica giurata attestante le caratteristiche tecniche richieste dagli allegati A e B e l’interconnessione al sistema aziendale di gestione e produzione o alla rete di fornitura. I beni facente parte degli del "pacchetto Industria 4.0" sono:
- allegato A con l’elenco dei beni materiali strumentali che potranno godere dell’iperammortamento al 250%; - allegato B con l’elenco dettagliato dei beni immateriali strumentali, connessi ad investimenti in beni materiali «Industria 4.0», che potranno usufruire del superammortamento al 140%
Si ricorda che l’agevolazione consiste in una maggiorazione (del 40% o del 150%) del costo, che viene operata in via extracontabile e che, pertanto, ha solo valore fiscale e parte dall'entrata in funzione del bene. Tuttavia l’investimento si considera effettuato e, quindi, si può beneficiare dell’agevolazione dalla data di consegna o spedizione (o se diversa da quando si verifica l’effetto traslativo della proprietà) del bene. Pertanto, occorrerà effettuare delle valutazioni di convenienza a seconda del bene che l’imprenditore o professionista intende acquistare: se intende acquistare un’auto ad uso promiscuo gli converrà terminare l’affare entro il 31.12.2016, poiché dopo tale data non sarà più possibile; se, invece, intende acquistare un bene materiale che rientra nei beni "Industria 4.0" gli converrà attendere il 2017 per fruire di un ammortamento del 250% al posto del 140%, così come per l’acquisto dei correlati software.
L’art. 3 del disegno di legge di Bilancio 2017 prolunga e modifica la disciplina dei cosiddetti super-ammortamenti, introdotti dalla precedente Legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 91 e successivi). La maggiorazione del 40% del costo di acquisizione è, infatti, concessa agli investimenti in:
• beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2017 (quindi dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2017 ed entro fine 2017) oppure anche fino al 30.06.2018 (o addirittura 30.09.2018 sulla base delle ultime bozze) a condizione che entro il 31.12.2017 l’ordine sia accettato dal venditore e si siano pagati acconti nella misura almeno pari al 20% del costo. Tuttavia, sono esclusi i veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, c. 1, lett. b) e b-bis) del Tuir, ossia le auto a uso promiscuo e quelle concesse in uso ai dipendenti (invece inclusi nella disciplina della precedente legge di Stabilità).
• beni immateriali strumentali di cui all'allegato B del DDL, ossia software connessi ai beni materiali "Industria 4.0" con particolari caratteristiche (per esempio il software per il funzionamento della stampante 3D). Inoltre, viene introdotta un’ulteriore maggiorazione, più ingente, ossia del 150% (definiti iper-ammortamenti) del costo di acquisizione, sempre ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni leasing, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nel periodo sopra citato, inclusi nell'allegato A del DDL, ossia i cosiddetti beni per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese nel modello "Industria 4.0" (per esempio una stampante 3D) che soddisfano particolari caratteristiche tecniche, di interconnessione, di sicurezza, salute, qualità.
Per le nuove tipologie di beni introdotte dal DDL, ossia i beni, e i software connessi, "Industria 4.0" viene richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante o, se il bene ha un costo maggiore di 500.000 euro, è necessaria una perizia tecnica giurata attestante le caratteristiche tecniche richieste dagli allegati A e B e l’interconnessione al sistema aziendale di gestione e produzione o alla rete di fornitura. I beni facente parte degli del "pacchetto Industria 4.0" sono:
- allegato A con l’elenco dei beni materiali strumentali che potranno godere dell’iperammortamento al 250%; - allegato B con l’elenco dettagliato dei beni immateriali strumentali, connessi ad investimenti in beni materiali «Industria 4.0», che potranno usufruire del superammortamento al 140%
Si ricorda che l’agevolazione consiste in una maggiorazione (del 40% o del 150%) del costo, che viene operata in via extracontabile e che, pertanto, ha solo valore fiscale e parte dall'entrata in funzione del bene. Tuttavia l’investimento si considera effettuato e, quindi, si può beneficiare dell’agevolazione dalla data di consegna o spedizione (o se diversa da quando si verifica l’effetto traslativo della proprietà) del bene. Pertanto, occorrerà effettuare delle valutazioni di convenienza a seconda del bene che l’imprenditore o professionista intende acquistare: se intende acquistare un’auto ad uso promiscuo gli converrà terminare l’affare entro il 31.12.2016, poiché dopo tale data non sarà più possibile; se, invece, intende acquistare un bene materiale che rientra nei beni "Industria 4.0" gli converrà attendere il 2017 per fruire di un ammortamento del 250% al posto del 140%, così come per l’acquisto dei correlati software.
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