Iperammortamento Industria 4.0 più facile per tutti


Più semplice usufruire dell’iperammortamento Industria 4.0. anche per investimenti eseguiti nel 2017
Iperammortamento Industria 4.0 più facile per tutti

Grazie a due recenti circolari del MISE è ora più semplice rientrare nelle categorie d’investimento per beni strumentali ed innovazione tecnologica che possono usufruire del cosiddetto iperammortamento previsto dal piano nazionale Industria 4.0, ora ridenominato Impresa 4.0.

La circolare 177355 del 23/05/2018 ha chiarito che è possibile, alla luce anche dei chiarimenti intervenuti anche dall’Agenzia delle Entrate, applicare questo meccanismo di valorizzazione anche ad investimenti già eseguiti nel 2017 e che all’origine sembravano non rientrare nelle fattispecie previste, in questo caso vi sono delle procedure per recuperare anche le quote di ammortamento non ancora fruite.

La recentissima circolare mise 295485 del 01/08/2018 allarga ulteriormente le maglie comprendendo anche macchinari più semplici come ad esempio trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi, facendo cadere l'obbligo precedentemente ribadito dell'interconnessione.

Non è quindi più necessario interconnettere i beni per ottenere quanto a suo tempo richiesto ovvero: "far cooperare tutte le risorse produttive attraverso il caricamento da remoto di istruzioni e/o part program". Questo requisito non è più necessario per i macchinari che sono progettati per un unico ciclo di lavoro o per un'unica lavorazione completamente standardizzata, come spesso sono le macchine utilizzate dalle piccole e medie imprese.

È fondamentale riesaminare gli investimenti già eseguiti ma soprattutto riconsiderare quelli ipotizzati ma poi accantonati, perché molti di essi diventano molto più accessibili ed interessanti rispetto al passato.

È anche possibile che gli investimenti già fatti dal gennaio 2017, e che attualmente usufruiscono solo del superammortamento del 140% , possano invece essere iperammortizzati al 250%.

La quota non iperammortizzata nel 2017 potrà essere recuperata in coda agli anni di ammortamento ordinario con un ammortamento aggiuntivo pari al 110%, determinato dalla differenza del 140% già utilizzato nel 2017 come super-ammortamento e quanto spettante per l'iperammortamento del 250%.

Questa possibilità si concretizzerà se si implementerà il bene strumentale con sistema o dispositivo che di permetta di trasferire dati in uscita, entro la fine del 2018. La data di trasferimento dati, codificata, diventa quella idonea a determinare l'interconnessione del bene e fissa l'anno in cui impresa può iniziare ad aumentare gli ammortamenti, previa dichiarazione dell'amministratore, per importi sotto i 500 mila euro, o previa attestazione del perito (perito industriale o ingegnere, è possibile utilizzare la perizia giurata anche per importi inferiori ad euro 500.000) o con rilascio della dichiarazione di conformità da parte di ente accreditato.

La difficoltà di collocazione tra i beni ammissibili consisteva nel fatto che tali macchinari o sistemi sono controllati da elaboratori o PLC molto semplici, e che prevedono l'intervento dell'uomo per avviare la produzione. Queste macchine potevano rispettare con difficoltà il requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program (secondo dei cinque requisiti obbligatori previsti dalla circolare 30 marzo 2017). Per questa tipologia di beni, il Mise adesso ritiene che, con riferimento al rispetto del requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, per queste specifiche fattispecie,

L'applicazione della disciplina agevolativa non richieda necessariamente che il bene sia in grado di ricevere in ingresso istruzioni e/o part program riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e/o dettate esternamente (per esempio da sistema informatico, da singolo utente, owner del processo ecc.); al contrario, è sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.

Articolo del:


di Tommasoni Luca

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