Ipotesi di inammissibilità del ricorso per errore sul rito


Rito Fornero, ecco quando sussiste l'ipotesi di inammissibilità del ricorso
Ipotesi di inammissibilità del ricorso per errore sul rito

Se un lavoratore introduce una causa con il c.d. Rito Fornero invocando quale unica tutela quella di cui all’art. 18 Stat. Lav. e tale normativa viene in corso di causa ritenuta non applicabile al caso (trattandosi di un rapporto di lavoro instaurato dopo il 6 marzo 2015 con conseguente applicazione del d.lgs. 23/2015) il Giudice dovrà dichiarare il ricorso inammissibile.

Per il principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, che impedisce al Giudice di accordare al ricorrente una tutela diversa da quella richiesta, non è possibile procedere alla conversione del rito ed all’applicazione di norma diversa rispetto all’unica invocata.

Questa importante decisione è stata adottata dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, Giud. Dott.ssa Moglia, con ordinanza del 14.12.2017.

Nel caso di specie il lavoratore, riferendo di avere lavorato da diversi anni presso un’azienda committente in virtù di una sequenza di contratti di appalto tra cooperative datrici di lavoro succedutisi nel tempo, chiedeva accertarsi l’esistenza di un unico rapporto di lavoro direttamente in capo alla committente stante a suo dire la non genuinità degli appalti e chiedeva altresì accertarsi l’illegittimità del licenziamento in tronco comminato dall’ultima datrice di lavoro, invocando unicamente le tutele di cui all’art. 18 Stat. Lav.

Si costituivano la datrice di lavoro e la committente.

La prima evidenziava che il rapporto di lavoro con il lavoratore fosse sorto nel 2016, con conseguente applicabilità del d.lgs. 23/2015 e non dell’art. 18 Stat. Lav. e che detto rapporto di lavoro si era costituito dopo le dimissioni rassegnate dal lavoratore dalla precedente cooperativa e dopo una interruzione di qualche giorno dall’attività lavorativa; evidenziava altresì la datrice di lavoro che il lavoratore aveva anche sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale aveva dichiarato la correttezza del precedente rapporto di lavoro, la rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o rivendicazione in merito ed evidenziava, infine, per quanto riguarda il periodo di competenza, che l’appalto era del tutto genuino.

La seconda eccepiva carenza di legittimazione passiva per un certo periodo (avendo la stessa acquisito la società da una procedura concorsuale) e, comunque, l’infondatezza delle altre pretese, ribadendo a sua volta la genuinità dell’appalto.

Entrambe le resistenti chiedevano dichiararsi l’inammissibilità del ricorso sia perché al rapporto di lavoro si doveva applicare il d.lgs. 23/2015, che ha abrogato il rito Fornero, e non l’art. 18 Stat. Lav., sia perché la domanda di accertamento di una diversa natura del rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere promossa con rito ordinario) e in ogni caso il rigetto dello stesso per infondatezza.

Il ricorrente, letti gli atti avversari, chiedeva la conversione del rito.

Il Giudice, ribadendo il principio della necessaria corrispondenza tra la domanda formulata in causa e la pronuncia dell’organo giudicante, evidenziava come la conversione del rito non fosse possibile in quanto il ricorrente aveva richiesto solo ed esclusivamente le tutele di cui all’art. 18 Stat. Lav. (che impone il Rito Fornero), e non anche le tutele di cui al d.lgs. 23/2015 (che impone il rito Ordinario).

Posto che in corso di causa era stato dimostrato che il rapporto di lavoro fosse sorto dopo il 6.3.2015, con conseguente applicazione del d.lgs. 23/2015 e con esclusione, quindi, delle tutele di cui all’art. 18 Stat. Lav., la conversione del rito avrebbe comportato una decisione su domande (quelle di cui al d.lgs. 23/2015) mai formulate dal ricorrente e, quindi, vietata dalla normativa.

Da ciò la inevitabile pronuncia di inammissibilità del ricorso.

 

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di Avv. Vincenzo Pasquarella

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