Ipotesi di nullità di alcuni tipi di mutui


E' nullo il contratto di mutuo stipulato per ripianare passività preesistenti verso la stessa banca
Ipotesi di nullità di alcuni tipi di mutui
L’apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca (a cui spesso le banche ricorrono come rimedio da sottoporre al cliente per consentirgli di ripianare precedenti esposizioni debitorie verso lo stesso Istituto di credito), non è altro non è che un mutuo ipotecario mascherato sotto altro nome, e che ha come un’unica funzione il consolidamento della medesima posizione debitoria intrattenuta dall’azienda presso la stessa banca, per l'appunto. A tale riguardo il Tribunale di Brindisi con sentenza del 4 dicembre 2006 ha dichiarato nullo un mutuo acceso all’unico fine di estinguere una posizione debitoria, frutto di illecita applicazione di interessi ultralegali, commissioni non dovute e capitalizzazioni trimestrali. Nella fattispecie esaminata nella sentenza, la somma indicata nel contratto ed utilizzata per ripianare l’esposizione di conto corrente, non era stata mai corrisposta, e quindi, secondo il giudice del Tribunale di Brindisi veniva meno la stessa causa del contratto di mutuo. La somma oggetto del contratto di mutuo altro non serviva che a ripianare l’esposizione di conto corrente, con conseguente indisponibilità a disporre da parte del mutuatario-opponente. Attraverso tale tipo di operazione secondo la valutazione del giudice Pugliese, è stato affermato che la creazione della provvista era stata in realtà solo "fittizia". Per tutto ciò, la fattispecie sottoposta al vaglio del giudice del Tribunale di Brindisi, riguardante le singole operazioni di conto corrente, in realtà "non avevano alcun tipo di interferenza con le prestazioni periodiche oggetto del contratto di mutuo". La presenza del nesso teleologico, veniva confermata nel caso di specie dal Tribunale pugliese, dall’entità delle somme mutuate, dalla quale facilmente si poteva desumere la destinazione che le stesse hanno avuto a copertura del saldo del conto corrente, elementi che confermavano un nesso tra le due tipologie di contratti sottoscritti in momenti diversi. Ne consegue la nullità dell’intero procedimento negoziale per illeceità del motivo o della causa secondo quanto disposto dagli artt. 1344 e 1345 C.C. Al riguardo si è pronunciata più volte la Cassazione che già con la prima decisione del 21 Luglio 2004 n.13580 ha stabilito: "è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore", pertanto il nesso che ne deriva produrrebbe NULLITA’ DELL’INTERO PROCEDIMENTO NEGOZIALE. In tal senso la Cassazione si è espressa anche con la sentenza del 28 Luglio 2004 n. 14244, ed il 17 Dicembre 2004 n. 23470. In proposito, secondo i giudici di legittimità, il requisito soggettivo derivante da un comune intento delle parti di raggiungere non solo l’effetto tipico dei singoli contratti ma anche il loro diretto collegamento al fine di giungere ad un risultato ulteriore anche se non manifestato in forma espressa, emerge ugualmente poiché ci si baserebbe sulla "presupposizione". Tale impostazione si può configurare solo quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all’esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto della volontà negoziale, dove la mancanza del quale provoca la caducazione del contratto (Cass. 11 marzo 2006 n.5390).
In sostanza se il mutuatario non ha la disponibilità della somma oggetto del contratto di mutuo (perchè essa, pur risultando "sulla carta", ossia dal contratto e dal piano di ammortamento) non entra materialmente nella disponibilità della parte mutuataria, in qaunto viene automaticamente incamerata dalla banca per ricoprire dei debiti pregressi, il mutuo è nullo ed accetata detta nullità, la banca non può pretendere la restituzione di una somma che non è mai entrata effettivamente nella disponibilità della parte mutuataria.

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di Avv. Stefano Di Salvo

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