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Ipotesi di reato di lesioni colpose con conseguente risarcimento danno


Recente sentenza della Corte di Cassazione circa la sussistenza del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione del Codice della Strada
Ipotesi di reato di lesioni colpose con conseguente risarcimento danno

Il caso di specie sottoposto alla Corte di Cassazione, la quale si è espressa con la sentenza n.42039/2022 dirime la diatriba giudiziaria scaturita a seguito della condotta lesiva del terzo trasportato.

Nello specifico così come previsto all'articolo 590 c.p. sussiste il reato di lesioni colpose quando chiunque, con la propria condotta imprudente, negligente o contraria a leggi, regolamenti o discipline cagioni involontariamente una malattia nel corpo o nella mente lesionando il bene tutelato dalla norma, ossia l'integrità fisica.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte il comportamento lesivo era aggravato dalla violazione della norma del Codice della Strada, in particolare dall'articolo 157.

Lo stesso impone a chiunque apra la portiera di un’auto di assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

Nello specifico la donna, apriva lo sportello posteriore dell’auto parcheggiata senza ispezionare il marciapiede e, dunque, senza avvedersi del sopraggiungere del pedone, che veniva così colpito dalla portiera dell’auto, riportando delle lesioni.

Il ricorso in Cassazione muove dalle doglianze proposte dall’imputata, la quale riteneva unico responsabile del sinistro la persona offesa che sarebbe andata a sbattere contro la portiera in quanto distratto dal proprio cane che portava a guinzaglio. 

Tale versione dei fatti è stata confermata altresì da alcune testimonianze di coloro che erano sul posto.

Il ricorso muove da una sentenza di secondo grado che, a fronte di lesioni guaribili in 5 giorni, condannava l’imputata  al pagamento di una somma pari a 500 euro, ovvero la multa prevista al minimo edittale.

Dalla motivazione della Suprema Corte emerge chiaramente provata la penale responsabilità dell’imputata, la quale nell’atto di aprire lo sportello posteriore, non ispezionava la strada con la dovuta diligenza, evitando così l’evento lesivo a danno del pedone.

La Corte ha, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00.

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