IRAP e neo professionista


Non è soggetto ad IRAP il professionista che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui rispetto alla quale non ha alcuna responsabilità
IRAP e neo professionista
Le norme di cui al d.lgs. n. 446/1997, istitutivo dell'IRAP, hanno dato luogo ad un numeroso contenzioso tributario relativo all'esatta individuaizone del presupposto applicativo di questa imposta. Con una serie di sentenze della Corte di Cassazione (depositate in data 16 febbraio 2007, dalla n. 3672 alla n. 3682), i giudici di legittimità si pronunciarono su limiti e condizioni di assoggettabilità all’IRAP dei c.d. professionisti non organizzati.
In particolare i giudici della Suprema Corte fornirono l’interpretazione del requisito dell’autonoma organizzazione che costituisce uno dei presupposti per l’assoggettabilità a questo tributo anche delle "persone fisiche (...) esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, comma 1 Tuir" (art. 2 e art. 3, lett. c, d.lgs. n. 446/1997).
Come spesso accade nel nostro Paese il contenzioso fra liberi professionisti "non organizzati" ed Amministrazione fiscale è però continuato copioso tanto che a distanza di dieci anni dalla prima serie di sentenza sopra citate, la Corte di Cassazione risulta ancora chiamata a pronunciarsi su presupposti e requisiti di applicabilità del’IRAP. In questo ambito ci sembra allora opportuno segnalare la recente decisione della Suprema Corte la quale ha affrontato il caso di un giovane Avvocato chiamato a pagare l’IRAP pur svolgendo l’attività professionale all’interno dello Studio presso il quale aveva svolto il tirocinio preliminare al sostenimento dell’esame di Stato.
I Giudici di merito avevano riconosciuto la legittimità della pretesa tributaria ritenendo che "la possibilità di avvalersi di una struttura organizzata ancorché non propria" consentisse di ravvisare il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2, d. lgs. n. 446/1997.
Di diverso avviso i giudici di legittimità che si sono occupati del caso con la recente sentenza del 15/03/2017, n. 6673/5 con la quale hanno ribadito che "non è soggetto ad IRAP il professionista che svolga l'attività all'interno di una struttura altrui".
Il giudice della nomofilachia ha infatti chiarito (ancora una volta, per verità) come "in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’"autonoma organizzazione" richiesto dal D. Lgs. n. 446/1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive" (in tal senso anche: Cass., sezioni unite, 10 maggio 2016, n. 9451).
La pronuncia dei giudici di legittimità merita di essere segnalata in quanto, fra l’altro, afferma che la Commissione regionale è incorsa in errore di diritto nel ritenere che nel caso in esame "la possibilità di avvalersi di una struttura organizzata ancorché non propria" consentisse di ravvisare il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.
Per la consolidata giurisprudenza il requisito della "attività autonomamente organizzata", di cui al D.Lgs. n. 446/1997, art. 2, ricorre "quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse" (Cass. n. 25311 del 2014), non essendo sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma essendo anche necessario che "questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi".
E’ utile allora, con l’avvicinarsi delle scadenze fiscali di metà anno, tener presente il ribadito orientamento dei giudici di legittimità secondo cui non sono soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata.
Tale principio dovrà "guidare" la condotta del contribuente libero professionista sia in sede di redazione della dichiarazione dei redditi sia eventualmente nel formulare istanza di rimborso dell’IRAP pagata ma in realtà non dovuta (istanza che, ricordiamo, deve essere presentata entro il termine decadenziale di 48 mesi ex art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

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di Avv. Niccolò Bruno

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