IRAP: la Cassazione prende posizione
Importante sentenza della Cassazione in merito al dibattuto tema IRAP in caso di assenza di struttura organizzata

La sentenza della Cassazione Sezioni Unite Civili n. 9451 del 10.05.2016 sancisce gli elementi in base ai quali ricorre il requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto impositivo Irap.
Molti professionisti, artisti e piccoli imprenditori, a seguito della recente sentenza della Cassazione, si trovano nella possibilità di venir meno all'obbligo di pagamento dell'Irap già dal prossimo modello Unico 2016.
A tal pro si rammenta che lo scrivente studio ha maturato esperienze rilevanti nella contestazione del tributo in oggetto, con esiti favorevoli presso le Commissioni Tributarie adite.
Occorre innanzitutto verificare che, per lo svolgimento dell'attività, sia utilizzato un unico dipendente o collaboratore ovvero due, in caso di part-time 50% che si ritiene possano risultare equivalenti ad uno a tempo pieno.
A tale proposito è da ricordare una precedente sentenza della Suprema Corte (10774/2013) in tema di impresa familiare, che vedeva nell'esistenza dei collaboratori l'obbligo di assoggettamento ad Irap. Ora tale principio può essere superato, qualora tale tipologia di impresa si avvalga di un solo collaboratore familiare con mere mansioni esecutive.
Secondo elemento da prendere in considerazione è la natura della mansione effettivamente svolta dal collaboratore. In particolare, non deve concorrere o combinarsi con l'attività esercitata dal titolare. Ciò significa che deve trattarsi di mansione di segreteria o generica o meramente esecutiva che reca all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o appunto generico.
Ad esempio, il professionista non potrà ritenersi esonerato Irap, qualora si avvalga dell'opera di un altro professionista, anche se più giovane e/o meno esperto, o di un collaboratore che viene direttamente coinvolto nell'esecuzione delle specifiche prestazioni rese ai clienti.
Le attività svolte dal "collaboratore non Irap" dovranno essere quelle di segreteria, di infermiere, di addetto alle pulizie dei locali, il tutto come da attività effettivamente svolta e risultante dal contratto in essere di assunzione o di collaborazione all'uopo stipulati.
Ultima situazione importante da verificare è la presenza dei beni strumentali, che non devono eccedere la dotazione minima necessaria per l'esercizio dall'attività. Tale concetto non risulta ancora "quantificato", in quanto di difficile generalizzazione e strettamente legato alla specifica impresa e/o professione.
La sentenza della Cassazione ha un impatto importante sul contenzioso.
Per quello in corso, le Commissioni dovranno verificare se il contribuente ha espressamente sollevato la specifica questione in esame nelle motivazioni, mentre per le liti future, l'onere di provare la natura delle prestazioni rese dall'unico collaboratore, spetta al contribuente se derivano da un istanza di rimborso, all'ufficio se conseguono ad un accertamento.
I contribuenti interessati alla nuova sentenza possono chiedere il rimborso dell'Irap versata presentando un'istanza di rimborso ex articolo 38 Dpr 602/73 nei 48 mesi dal versamento. Per il periodo d'imposta 2014 si potrà valutare la presentazione della dichiarazione integrativa, mentre per gli acconti 2015 già corrisposti potrà essere presentata la dichiarazione solo per riportare il loro importo a credito e renderlo compensabile con gli altri tributi e contributi.
Molti professionisti, artisti e piccoli imprenditori, a seguito della recente sentenza della Cassazione, si trovano nella possibilità di venir meno all'obbligo di pagamento dell'Irap già dal prossimo modello Unico 2016.
A tal pro si rammenta che lo scrivente studio ha maturato esperienze rilevanti nella contestazione del tributo in oggetto, con esiti favorevoli presso le Commissioni Tributarie adite.
Occorre innanzitutto verificare che, per lo svolgimento dell'attività, sia utilizzato un unico dipendente o collaboratore ovvero due, in caso di part-time 50% che si ritiene possano risultare equivalenti ad uno a tempo pieno.
A tale proposito è da ricordare una precedente sentenza della Suprema Corte (10774/2013) in tema di impresa familiare, che vedeva nell'esistenza dei collaboratori l'obbligo di assoggettamento ad Irap. Ora tale principio può essere superato, qualora tale tipologia di impresa si avvalga di un solo collaboratore familiare con mere mansioni esecutive.
Secondo elemento da prendere in considerazione è la natura della mansione effettivamente svolta dal collaboratore. In particolare, non deve concorrere o combinarsi con l'attività esercitata dal titolare. Ciò significa che deve trattarsi di mansione di segreteria o generica o meramente esecutiva che reca all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o appunto generico.
Ad esempio, il professionista non potrà ritenersi esonerato Irap, qualora si avvalga dell'opera di un altro professionista, anche se più giovane e/o meno esperto, o di un collaboratore che viene direttamente coinvolto nell'esecuzione delle specifiche prestazioni rese ai clienti.
Le attività svolte dal "collaboratore non Irap" dovranno essere quelle di segreteria, di infermiere, di addetto alle pulizie dei locali, il tutto come da attività effettivamente svolta e risultante dal contratto in essere di assunzione o di collaborazione all'uopo stipulati.
Ultima situazione importante da verificare è la presenza dei beni strumentali, che non devono eccedere la dotazione minima necessaria per l'esercizio dall'attività. Tale concetto non risulta ancora "quantificato", in quanto di difficile generalizzazione e strettamente legato alla specifica impresa e/o professione.
La sentenza della Cassazione ha un impatto importante sul contenzioso.
Per quello in corso, le Commissioni dovranno verificare se il contribuente ha espressamente sollevato la specifica questione in esame nelle motivazioni, mentre per le liti future, l'onere di provare la natura delle prestazioni rese dall'unico collaboratore, spetta al contribuente se derivano da un istanza di rimborso, all'ufficio se conseguono ad un accertamento.
I contribuenti interessati alla nuova sentenza possono chiedere il rimborso dell'Irap versata presentando un'istanza di rimborso ex articolo 38 Dpr 602/73 nei 48 mesi dal versamento. Per il periodo d'imposta 2014 si potrà valutare la presentazione della dichiarazione integrativa, mentre per gli acconti 2015 già corrisposti potrà essere presentata la dichiarazione solo per riportare il loro importo a credito e renderlo compensabile con gli altri tributi e contributi.
Articolo del: