IRPEF: cambio di sesso detraibile al 19%
Prevista la parziale detrazione per le spese sostenute per la ricostruzione degli organi genitali maschili

Con la risoluzione 71/e del 03.08.2015 l'Amministrazione finanziaria ha affrontato il caso della riconducibilita' tra le spese sanitarie detraibili dell'intervento di "metoidioplastica" che consiste nella ricostruzione degli organi genitali maschili.
Tutto cio' riguarda la qualificazione dell'operazione tra gli interventi di chirurgia estetica oppure tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'Art.15 comma 1 lettera c del TUIR. Solo in tale ultimo caso la spesa sostenuta potra' essere detratta dall'imposta lorda di un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente euro 129,11.
A parere dell'amministrazione finanziaria nel caso concreto l'intervento e' avvenuto previa autorizzazione del tribunale e può essere incluso tra le spese detraibili in base al parere espresso dal Ministero della Salute. Infatti lo stesso Ministero ha precisato che il disturbo dell'identita' in genere e' catalogato tra i disturbi mentali del DSM_IV e ne viene definito affetto, per l'ottenimento del cambio del sesso solo chi non ha una psicopatologia associata.
Il trattamento medicochirurgico previsto dalla legge n.164/82 e' necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico. Così connotato tale trattamento e' indubbiamente una prestazione sanitaria con finalita' terapeutiche, in lusa nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Ssn ed erogata anche in strutture pubbliche e accreditate.
Tutto cio' riguarda la qualificazione dell'operazione tra gli interventi di chirurgia estetica oppure tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'Art.15 comma 1 lettera c del TUIR. Solo in tale ultimo caso la spesa sostenuta potra' essere detratta dall'imposta lorda di un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente euro 129,11.
A parere dell'amministrazione finanziaria nel caso concreto l'intervento e' avvenuto previa autorizzazione del tribunale e può essere incluso tra le spese detraibili in base al parere espresso dal Ministero della Salute. Infatti lo stesso Ministero ha precisato che il disturbo dell'identita' in genere e' catalogato tra i disturbi mentali del DSM_IV e ne viene definito affetto, per l'ottenimento del cambio del sesso solo chi non ha una psicopatologia associata.
Il trattamento medicochirurgico previsto dalla legge n.164/82 e' necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico. Così connotato tale trattamento e' indubbiamente una prestazione sanitaria con finalita' terapeutiche, in lusa nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Ssn ed erogata anche in strutture pubbliche e accreditate.
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