Irpef per cassa per la contabilità semplificata
Per le imprese in contabilità semplificata il criterio normale di determinazione del reddito non è più la competenza ma la cassa

Un'importante novità prevista dalla Legge di Bilancio per il 2017 è quella che riguarda le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata.
La normativa in esame modifica in maniera sostanziale l'articolo 66 del D.P.R. 917/1986 introducendo il principio di cassa nella determinazione dei redditi di queste realtà, in vece del tradizionale principio di competenza utilizzato fino ad oggi.
Sulla base della novità introdotta, il reddito delle imprese individuali e delle società di persone che rientrano nei limiti per cui è applicabile la contabilità semplificata (ricavi inferiori a 400.000 € nel caso di prestazione di servizi, 700.000 nel caso di altre attività) determineranno il proprio reddito come segue:
- Ricavi derivanti dalle fatture incassate;
- Meno Costi derivanti dalle fatture pagate.
Tale differenza è la base sulla quale determinare il reddito rilevante ai fini IRPEF.
A questa devono essere aggiunti\sottratti i seguenti componenti:
- Plusvalenze, sopravvenienze attive e proventi da autoconsumo;
- Minusvalenze e sopravvenienze passive;
- Ammortamenti e perdite su crediti;
- Accantonamenti di quiescenza (TFR) del personale.
Nella sostanza non assumono più alcuna rilevanza le rimanenze. Solo nel primo anno di applicazione della norma, le rimanenze finali dell'anno precedente andranno a ridurre il reddito del periodo di entrata in vigore.
Per gestire la determinazione del reddito è previsto che, oltre ai registri IVA (vendite e acquisti) debbano essere istituiti appositi registri (distinti tra loro) nei quali annotare incassi e pagamenti.
Sui libri cronologici andranno poi annotati i componenti positivi e negativi sopra elencati che vanno a modificare la determinazione del reddito rispetto alla cassa pura, annotazioni che potranno essere effettuate sui libri IVA laddove le operazioni non soggette alla medesima imposta vi siano annotati.
In alternativa all'istituzione dei registri degli incassi e pagamenti sembra (si attendono chiarimenti in merito alla pratica gestione di questa soluzione, comunque prevista dalla norma) sia possibile utilizzare i registri IVA, nei quali tuttavia dovranno essere indicati gli importi complessivi non riscossi\pagati, con indicazione delle fatture cui tali importi si riferiscono, che dovranno poi essere riportati ai soli fini dei redditi negli anni in cui avviene l'incasso\pagamento.
La modifica crea certamente una complicazione operativa, essendo necessario tenere traccia degli incassi e dei pagamenti effettuati anno per anno.
Si segnala che il regime di determinazione per cassa NON E' opzionale per coloro che tengono la contabilità semplificata, ma è regime normale.
Per semplificare la vita di contribuenti e contabili, è stata prevista la possibilità, esercitando apposita opzione vincolante per un triennio, di tenere i registri IVA senza apporre alcuna indicazione su incassi e pagamenti; in tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con la data di incasso\pagamento.
Come detto il regime di determinazione del reddito imponibile IRPEF per cassa rappresenta il regime normale per le imprese in contabilità semplificata. In alternativa (salvo si possa accedere al regime forfetario) è possibile accedere al regime di contabilità ordinaria, la cui complessità è comunque alta e i cui costi di gestione sono più elevati. Anche in questo caso l'opzione risulta vincolante per un triennio.
In conclusione, se da un lato il principio ispiratore è valido, come spesso accade la realizzazione rappresenta una complicazione dovuta al fatto che chi scrive le norme spesso non opera sul campo; più utile e ragionevole sarebbe certamente stato consentire un'opzione di adesione al meccanismo, più che un'opzione di NON adesione.
Certamente la novità rappresenta un'importante opportunità che ragionevolmente dovrebbe consentire una migliore gestione del carico fiscale per le imprese che hanno elevati ritardi nei tempi di incasso, tuttavia ogni caso andrà analizzato a sé.
Unitamente alle novità in tema di IRI queste novità determineranno un mese di gennaio denso di cambiamenti e di valutazioni per contribuenti e consulenti.
La normativa in esame modifica in maniera sostanziale l'articolo 66 del D.P.R. 917/1986 introducendo il principio di cassa nella determinazione dei redditi di queste realtà, in vece del tradizionale principio di competenza utilizzato fino ad oggi.
Sulla base della novità introdotta, il reddito delle imprese individuali e delle società di persone che rientrano nei limiti per cui è applicabile la contabilità semplificata (ricavi inferiori a 400.000 € nel caso di prestazione di servizi, 700.000 nel caso di altre attività) determineranno il proprio reddito come segue:
- Ricavi derivanti dalle fatture incassate;
- Meno Costi derivanti dalle fatture pagate.
Tale differenza è la base sulla quale determinare il reddito rilevante ai fini IRPEF.
A questa devono essere aggiunti\sottratti i seguenti componenti:
- Plusvalenze, sopravvenienze attive e proventi da autoconsumo;
- Minusvalenze e sopravvenienze passive;
- Ammortamenti e perdite su crediti;
- Accantonamenti di quiescenza (TFR) del personale.
Nella sostanza non assumono più alcuna rilevanza le rimanenze. Solo nel primo anno di applicazione della norma, le rimanenze finali dell'anno precedente andranno a ridurre il reddito del periodo di entrata in vigore.
Per gestire la determinazione del reddito è previsto che, oltre ai registri IVA (vendite e acquisti) debbano essere istituiti appositi registri (distinti tra loro) nei quali annotare incassi e pagamenti.
Sui libri cronologici andranno poi annotati i componenti positivi e negativi sopra elencati che vanno a modificare la determinazione del reddito rispetto alla cassa pura, annotazioni che potranno essere effettuate sui libri IVA laddove le operazioni non soggette alla medesima imposta vi siano annotati.
In alternativa all'istituzione dei registri degli incassi e pagamenti sembra (si attendono chiarimenti in merito alla pratica gestione di questa soluzione, comunque prevista dalla norma) sia possibile utilizzare i registri IVA, nei quali tuttavia dovranno essere indicati gli importi complessivi non riscossi\pagati, con indicazione delle fatture cui tali importi si riferiscono, che dovranno poi essere riportati ai soli fini dei redditi negli anni in cui avviene l'incasso\pagamento.
La modifica crea certamente una complicazione operativa, essendo necessario tenere traccia degli incassi e dei pagamenti effettuati anno per anno.
Si segnala che il regime di determinazione per cassa NON E' opzionale per coloro che tengono la contabilità semplificata, ma è regime normale.
Per semplificare la vita di contribuenti e contabili, è stata prevista la possibilità, esercitando apposita opzione vincolante per un triennio, di tenere i registri IVA senza apporre alcuna indicazione su incassi e pagamenti; in tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con la data di incasso\pagamento.
Come detto il regime di determinazione del reddito imponibile IRPEF per cassa rappresenta il regime normale per le imprese in contabilità semplificata. In alternativa (salvo si possa accedere al regime forfetario) è possibile accedere al regime di contabilità ordinaria, la cui complessità è comunque alta e i cui costi di gestione sono più elevati. Anche in questo caso l'opzione risulta vincolante per un triennio.
In conclusione, se da un lato il principio ispiratore è valido, come spesso accade la realizzazione rappresenta una complicazione dovuta al fatto che chi scrive le norme spesso non opera sul campo; più utile e ragionevole sarebbe certamente stato consentire un'opzione di adesione al meccanismo, più che un'opzione di NON adesione.
Certamente la novità rappresenta un'importante opportunità che ragionevolmente dovrebbe consentire una migliore gestione del carico fiscale per le imprese che hanno elevati ritardi nei tempi di incasso, tuttavia ogni caso andrà analizzato a sé.
Unitamente alle novità in tema di IRI queste novità determineranno un mese di gennaio denso di cambiamenti e di valutazioni per contribuenti e consulenti.
Articolo del: