Iscrizione ipotecaria esattoriale, mancata notifica al contribuente


Se l'iscrizione ipotecaria non è comunicata al contribuente è valida?
Iscrizione ipotecaria esattoriale, mancata notifica al contribuente

Quanti contribuenti sono venuti a conoscenza dell'esistenza di una iscrizione ipotecaria esattoriale da una visura immobiliare?

La risposta è TANTISSIMI.

Ma questa iscrizione non comunicata è valida?

Ebbene, l'art 21 della L. n. 241 del 1990 prevede un obbligo generale di comunicazione di tutti i provvedimenti che limitano la sfera giuridica dei destinatari.

E tra questi provvedimenti non vi è dubbio che l'iscrizione ipotecaria rappresenti un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente.

Anche l'art. 6 dello Statuto del Contribuente prevede che deve essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del destinatario di tutti gli atti diretti allo stesso.

E tutte le previsioni legislative impongo l'obbligo di comunicare l'iscrizione ipotecaria al contribuente.

In realtà, si tratta di un principio generale, che assurge a doverosità nel caso in cui trattasi di atti lesivi e/o restrittivi della sfera giuridica del cittadino.

L'omessa comunicazione rappresenta, pertanto, un motivo di nullità, aprendo la strada all'impugnazione dell'atto sottaciuto.

Tale regola è ancor più rigida nel processo tributario, strutturato quale processo per impugnare determinati atti per motivi rigidi e concreti, un processo in cui la notifica dell'atto determina la decorrenza del termine per proporre la relativa azione giudiziale (cfr. Cass. Civ., n. 27123 del 23.10.2019).

 

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di Avv. Daniela Costa

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