Istanza di accesso agli atti
Illegittimo il rifiuto opposto dall’Amministrazione alla istanza di accesso agli atti della subappaltatrice

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sez. II, sentenza n. 1913 del 19.12.2016
L’istante, Impresa subappaltatrice in una gara indetta dall’Università [...], formulava istanza di accesso agli atti ‘relativi alla contabilizzazione del 14° S.A.L. e successivi’, accesso che veniva negato dall’Amministrazione, da una parte, sul rilievo che "unico soggetto titolare formale e sostanziale del rapporto" contrattuale, unico, quindi, legittimato ad avanzare l’istanza ostensiva, era l’aggiudicatario della gara, e, dall’altra, per avere la subappaltatrice interrotto i lavori in un momento precedente a quello oggetto del 14° Stato di Avanzamento.
Impugnando il diniego, l'istante ricorreva al T.A.R. che ordinava all'Amministrazione di esibire i documenti oggetto della richiesta di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente.
Infatti, l’art. 22 della legge n. 241/1990 riconosce, nelle gare pubbliche, il diritto di accesso, dell’Impresa aggiudicataria di un appalto, alle riserve apposte al registro di contabilità e alle relative controdeduzioni del direttore dei lavori, trattandosi di documentazione che, ancorché privatistica, attiene a un ambito di rilevanza pubblicistica atteso che l’Amministrazione, mediante l’esecuzione delle opere, mira essenzialmente a perseguire le proprie finalità istituzionali; e tra la documentazione ostensibile al privato sono compresi il contratto di appalto, gli stati di avanzamento lavori, i certificati e relativi mandati di pagamento, siccome rientranti nella nozione di documento amministrativo [cfr art. 22, comma 1, lett d) della legge n. 241 del 1990], in quanto adottati da un ente pubblico che, ripetesi, persegue i suoi fini pubblicistici anche attraverso strumenti di diritto privato. E la posizione di subappaltatrice non determinava il venir meno della sua soggettività giuridica ed economica, affermano i giudici amministrativi, «sicché la stessa era certamente legittimata a esercitare, almeno in linea generale e in una prospettiva defensionale, il diritto di accesso».
Peraltro, nella specie, l’interesse all’accesso viene ricondotto ad una situazione di allegata incertezza circa il contenuto dei lavori eseguiti dalla subappaltatrice così come contabilizzati nei S.A.L., in guisa di consentire la difesa degli interessi giuridici dell’istante, prevalendo il c.d. ‘accesso difensivo’ anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti contro-interessate.
All’Amministrazione intimata non resta, quindi, che pagare le spese di giudizio.
L’istante, Impresa subappaltatrice in una gara indetta dall’Università [...], formulava istanza di accesso agli atti ‘relativi alla contabilizzazione del 14° S.A.L. e successivi’, accesso che veniva negato dall’Amministrazione, da una parte, sul rilievo che "unico soggetto titolare formale e sostanziale del rapporto" contrattuale, unico, quindi, legittimato ad avanzare l’istanza ostensiva, era l’aggiudicatario della gara, e, dall’altra, per avere la subappaltatrice interrotto i lavori in un momento precedente a quello oggetto del 14° Stato di Avanzamento.
Impugnando il diniego, l'istante ricorreva al T.A.R. che ordinava all'Amministrazione di esibire i documenti oggetto della richiesta di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente.
Infatti, l’art. 22 della legge n. 241/1990 riconosce, nelle gare pubbliche, il diritto di accesso, dell’Impresa aggiudicataria di un appalto, alle riserve apposte al registro di contabilità e alle relative controdeduzioni del direttore dei lavori, trattandosi di documentazione che, ancorché privatistica, attiene a un ambito di rilevanza pubblicistica atteso che l’Amministrazione, mediante l’esecuzione delle opere, mira essenzialmente a perseguire le proprie finalità istituzionali; e tra la documentazione ostensibile al privato sono compresi il contratto di appalto, gli stati di avanzamento lavori, i certificati e relativi mandati di pagamento, siccome rientranti nella nozione di documento amministrativo [cfr art. 22, comma 1, lett d) della legge n. 241 del 1990], in quanto adottati da un ente pubblico che, ripetesi, persegue i suoi fini pubblicistici anche attraverso strumenti di diritto privato. E la posizione di subappaltatrice non determinava il venir meno della sua soggettività giuridica ed economica, affermano i giudici amministrativi, «sicché la stessa era certamente legittimata a esercitare, almeno in linea generale e in una prospettiva defensionale, il diritto di accesso».
Peraltro, nella specie, l’interesse all’accesso viene ricondotto ad una situazione di allegata incertezza circa il contenuto dei lavori eseguiti dalla subappaltatrice così come contabilizzati nei S.A.L., in guisa di consentire la difesa degli interessi giuridici dell’istante, prevalendo il c.d. ‘accesso difensivo’ anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti contro-interessate.
All’Amministrazione intimata non resta, quindi, che pagare le spese di giudizio.
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