L'istanza di rateizzazione non vale come riconoscimento del debito

La Corte di Cassazione stabilisce un altro principio favorevole al contribuente.
Recentemente infatti, sulla scorta di ulteriori e precedenti pronunce, i Giudici di legittimità hanno affermato che l’istanza di rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento depositata dal contribuente non equivale a riconoscere il debito e, dunque, non impedisce a quest’ultimo di proporre il ricorso avverso la suddetta cartella.
Gli Ermellini, con la sentenza n. 12735/2020, pubblicata il 26 giugno 2020, hanno dunque statuito che “non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’esser tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”.
In altre parole, dunque, non è precluso al contribuente che abbia presentato istanza di rateizzazione del debito secondo le diverse modalità previste, impugnare l’atto tributario che si ritiene viziato.
Articolo del: