L'istanza di rateizzazione non vale come riconoscimento del debito


Non è precluso al contribuente che abbia presentato istanza di rateizzazione del debito impugnare l’atto tributario che si ritiene viziato
L'istanza di rateizzazione non vale come riconoscimento del debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Corte di Cassazione stabilisce un altro principio favorevole al contribuente.

Recentemente infatti, sulla scorta di ulteriori e precedenti pronunce, i Giudici di legittimità hanno affermato che l’istanza di rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento depositata dal contribuente non equivale a riconoscere il debito e, dunque, non impedisce a quest’ultimo di proporre il ricorso avverso la suddetta cartella.

Gli Ermellini, con la sentenza n. 12735/2020, pubblicata il 26 giugno 2020, hanno dunque statuito che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’esser tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”.

In altre parole, dunque, non è precluso al contribuente che abbia presentato istanza di rateizzazione del debito secondo le diverse modalità previste, impugnare l’atto tributario che si ritiene viziato.

 

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di Avv. Vincenzo Vasta

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