Istanza per la sospensione di sentenza impugnata
Con istanza ex art. 373 c.p.c. un lavoratore ha adito la Corte d’Appello - Sezione lavoro, per sospendere l’esecutività della sentenza emanata

1. Con istanza ex art. 373 c.p.c. un lavoratore ha adito la Corte d’Appello - Sezione lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
Piaccia alla Corte di Appello - Sez. lavoro, sospendere l’esecutività della propria sentenza, poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 373 c.p.c..
2. Detta istanza trae origine dalle circostanze che il lavoratore ha promosso presso il Tribunale due cause:
- la prima per il riconoscimento in capo alla Società di un rapporto di lavoro subordinato;
- la seconda per la declaratoria di illegittimità del licenziamento perpetrata dalla Società alla luce dello svolgimento di attività in concorrenza.
Con le suddette pronunce i Magistrati di prime cure hanno ritenuto che tra la Società e il lavoratore fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato e hanno altresì statuito l’illegittimità del licenziamento, con riconoscimento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità.
3. Avverso le sentenze di cui sopra, la Società ha proposto appello avanti la Corte d’Appello - Sezione lavoro.
La predetta Corte d’Appello riformando le sentenze dei Giudici di prime cure ha respinto i ricorsi promossi in primo grado dal lavoratore, condannandolo alla restituzione delle somme corrispostegli in forza delle citate sentenze.
4. Il lavoratore ha, quindi, promosso ricorso per Cassazione.
Il lavoratore ha, altresì, formulato alla Corte d’Appello - Sezione lavoro istanza ex art. 373 c.p.c. di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione.
Le motivazioni addotte dal lavoratore in relazione all’istanza ex art. 373 c.p.c. sono relative al danno grave ed irreparabile che ne deriverebbe nei confronti dell’istante, posto che, a suo dire, le somme corrisposte dalla Società gli sarebbero servite per affrontare il non breve periodo di disoccupazione cui lo stesso è stato costretto in una famiglia monoreddito con due figli in età scolare.
A ciò si aggiunga che l’istante non avrebbe ricevuto il pagamento degli stipendi da parte del precedente datore di lavoro, nonché quelli nei confronti dell'attuale.
Infine, la Società avrebbe dei provvedimenti giudiziari anche nei confronti dei suoi dirigenti, che potrebbero causare una situazione di crisi e difficoltà della Società stessa!
MOTIVI DELL’OPPOSIZIONE ALL’ISTANZA
1. L’art. 373 c.p.c. dispone che tuttavia il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
I presupposti, quindi, per ottenerne la sospensione, ad avviso dello scrivente patrocinio, non sussistono.
Infatti, la Società è una società solida, come facilmente verificabile dai bilanci della stessa, che ove, nella denegata e non creduta ipotesi la Cassazione dovesse riformare la sentenza della Corte d’Appello, ben potrebbe corrispondere al lavoratore le somme già versate in forza delle sentenze dei Magistrati di primo grado.
Diversamente, nelle more della decisione della Cassazione, il lavoratore ben potrebbe spogliarsi delle somme già versate, rendendo così ardua se non inverosimile possibilità di riappropriarsi di quanto indebitamente, ad oggi, corrisposto al lavoratore.
Si tratta, infatti, di circa 100.000,00 euro.
2. Diversamente, la Società si rende sin d’ora disponibile a fornire idonea garanzia per l'eventuale restituzione delle somme che verranno debitamente corrisposte in forza della sentenza della Corte d'Appello, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Cassazione accogliesse il ricorso proposto da controparte.
3. Infine, ove la Corte d’Appello adita diversamente ritenga gravi e sussistenti i motivi addotti dal lavoratore per richiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello, si chiede che quanto meno voglia obbligare lo stesso a che venga prestata congrua cauzione, come disposto dalla norma in questione.
Piaccia alla Corte di Appello - Sez. lavoro, sospendere l’esecutività della propria sentenza, poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 373 c.p.c..
2. Detta istanza trae origine dalle circostanze che il lavoratore ha promosso presso il Tribunale due cause:
- la prima per il riconoscimento in capo alla Società di un rapporto di lavoro subordinato;
- la seconda per la declaratoria di illegittimità del licenziamento perpetrata dalla Società alla luce dello svolgimento di attività in concorrenza.
Con le suddette pronunce i Magistrati di prime cure hanno ritenuto che tra la Società e il lavoratore fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato e hanno altresì statuito l’illegittimità del licenziamento, con riconoscimento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità.
3. Avverso le sentenze di cui sopra, la Società ha proposto appello avanti la Corte d’Appello - Sezione lavoro.
La predetta Corte d’Appello riformando le sentenze dei Giudici di prime cure ha respinto i ricorsi promossi in primo grado dal lavoratore, condannandolo alla restituzione delle somme corrispostegli in forza delle citate sentenze.
4. Il lavoratore ha, quindi, promosso ricorso per Cassazione.
Il lavoratore ha, altresì, formulato alla Corte d’Appello - Sezione lavoro istanza ex art. 373 c.p.c. di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione.
Le motivazioni addotte dal lavoratore in relazione all’istanza ex art. 373 c.p.c. sono relative al danno grave ed irreparabile che ne deriverebbe nei confronti dell’istante, posto che, a suo dire, le somme corrisposte dalla Società gli sarebbero servite per affrontare il non breve periodo di disoccupazione cui lo stesso è stato costretto in una famiglia monoreddito con due figli in età scolare.
A ciò si aggiunga che l’istante non avrebbe ricevuto il pagamento degli stipendi da parte del precedente datore di lavoro, nonché quelli nei confronti dell'attuale.
Infine, la Società avrebbe dei provvedimenti giudiziari anche nei confronti dei suoi dirigenti, che potrebbero causare una situazione di crisi e difficoltà della Società stessa!
MOTIVI DELL’OPPOSIZIONE ALL’ISTANZA
1. L’art. 373 c.p.c. dispone che tuttavia il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
I presupposti, quindi, per ottenerne la sospensione, ad avviso dello scrivente patrocinio, non sussistono.
Infatti, la Società è una società solida, come facilmente verificabile dai bilanci della stessa, che ove, nella denegata e non creduta ipotesi la Cassazione dovesse riformare la sentenza della Corte d’Appello, ben potrebbe corrispondere al lavoratore le somme già versate in forza delle sentenze dei Magistrati di primo grado.
Diversamente, nelle more della decisione della Cassazione, il lavoratore ben potrebbe spogliarsi delle somme già versate, rendendo così ardua se non inverosimile possibilità di riappropriarsi di quanto indebitamente, ad oggi, corrisposto al lavoratore.
Si tratta, infatti, di circa 100.000,00 euro.
2. Diversamente, la Società si rende sin d’ora disponibile a fornire idonea garanzia per l'eventuale restituzione delle somme che verranno debitamente corrisposte in forza della sentenza della Corte d'Appello, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Cassazione accogliesse il ricorso proposto da controparte.
3. Infine, ove la Corte d’Appello adita diversamente ritenga gravi e sussistenti i motivi addotti dal lavoratore per richiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello, si chiede che quanto meno voglia obbligare lo stesso a che venga prestata congrua cauzione, come disposto dalla norma in questione.
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