Istigazione a delinquere


Caratteristiche e giurisprudenza
Istigazione a delinquere
Per il primo comma dell'articolo 414 del codice penale, risponde di questo delitto e dunque di questo capo di imputazione - per il solo fatto dell'istigazione - chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati. Come appare palese. questa incriminazione rappresenta una deroga al principio generale sancito dall'articolo 115 del codice, secondo cui l'istigazione a commettere un reato non è punibile, se non sia accolta e seguita dalla commissione del reato stesso. La minaccia all'ordine pubblico, derivante dalla pubblicità del fatto, spiega l'eccezione. Il nostro codice esegue una distinzione ai fini della pena, a seconda che si tratti di istigazione a commettere delitti o di istigazione a commettere contravvenzioni. L'istigazione, come in tutte le norme in cui figura tale parola, è sinonimo di eccitamento. Essa implica un'azione esercitata sulla psiche di altre persone per spronarle a compiere determinati fatti facendo sorgere o rafforzando motivi di impulso, ovvero distruggendo o affievolendo motivi inibitori. Non si richiede che l'istigazione sia diretta al pubblico e cioè alla folla, chiamata istigazione in incertam personam, essendo stata adottata dal codice la formula istiga pubblicamente in luogo dell'espressione istiga il pubblico che figuarava invece nel progetto, deve ritenersi che quando il fatto sia commesso in presenza di due o più persone il reatro sussista, anche se l'istigazione è rivolta ad una sola persona, in certam personam. L'istigazione può essere posta in essere nei modi e con i mezzi più svariati: scritti, parole, rappresentazioni teatrali, cinematografiche, trasmissioni radiofoniche e televisive ecc. e persino con i fatti. L'oggetto dell'istigazione deve essere la commissione di uno o più reati ben determinati e cioè la commissione di una o più figure criminose ad esempio il furto o l'omicidio, oppure di una o più fattispecie criminose concrete come ad esempio rubare una determinata cosa o uccidere una determinata persona. Ne consegue da un'attenta analisi che l'istigazione a commettere reati non realizza, in genere, il reato in esame cioiè quello da compiere ma la fattispecie prevista e contemplata nell'articolo 415 cioè quello di istigazione a disobbedire alle leggi. L'elemento predominante è il dolo, cioè la volontà di istigare alla commissione di uno dei fatti costituenti reato. Tale volontà deve essere accompagnata dalla consapevolezza dell'effetto provocato dall'istigazione e da quella specifica di agire pubblicamente, perchè come già detto, la pubblicità è elemento essenziale del delitto e non condizione di punibilità.

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di Studio legale Tomassi

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