Istruttoria di fido


Il complesso di ricerche, analisi, valutazioni: in una parola lo studio volto a conoscere la capacità di rimborso dei richiedenti un prestito
Istruttoria di fido
L'istruttoria di fido costituisce un complesso studio finalizzato alla valutazione della c.d. "affidabilità creditizia" dell'impresa richiedente un prestito alla banca.
I competenti organi della banca devono valutare se l'impresa che richiede credito possieda le condizioni di affidabilità finanziaria, economica e patrimoniale tali da consentire di deliberare positivamente la concessione di credito all'impresa.
Va premesso che quella fase di studio antecedente la concessione o il diniego di credito denominata "istruttoria di fido" è prevista anche per la richiesta di credito proveniente da un soggetto rientrante nella qualifica di "Consumatore" e non solo se il credito è richiesto da un soggetto svolgente attività imprenditoriale. Ma nell'ipotesi del "Consumatore" essa presenta minori complessità, dovendo la banca limitarsi a valutare, sulla base del semplice dato reddituale (ossia, l'analisi del reddito del soggetto richiedente il prestito sulla base di un semplice rapporto definito "Rata/Reddito"), se chi richiede il prestito è in grado di poterlo rimborsare; tenendo conto anche, però, della capacità di offrire garanzie, reali o personali.
Per l'imprenditore l'analisi è più complessa, dovendo sussistere, come si diceva, l'insieme dei tre requisiti sopra enunciati.
Per affidabilità finanziaria si intende la capacità dell'impresa di rimborsare un prestito entro i termini contrattualmente previsti. Si ha riguardo alla capacità dell'impresa di generare, nel futuro, un c.d. "flusso di cassa" o "cash flow" per usare la terminologia anglosassone (intendendosi per "flusso di cassa" la ricostruzione dei flussi monetari dell'impresa, - e quindi la differenza tra le entrate e le uscite monetarie - nell'arco temporale del periodo di analisi considerato) tale da permetterle di rimborsare il pagamento degli interessi e del capitale alle scadenze concordate nel futuro contratto di finanziamento che si andrà a stipulare.
Per affidabilità economica, invece, si intende la capacità dell'impresa di produrre i risultati economici positivi nello svolgimento dell'attività che le è propria. Si ha dunque riguardo alla capacità di produrre reddito attuale o prospettico dell'impresa.
Mentre, per affidabilità patrimoniale, si ha riguardo al complesso delle garanzie reali (ipoteche) o personali (fideiussioni) che il richiedente può offrire.
Questo complesso studio si articola in quattro fasi: 1) accertamento dei dati forniti alla banca dal soggetto che richiede il prestito; 2) analisi qualitative; 3) analisi quantitativa; 4) relazione di fido.
Nella prima fase i competenti organi della banca verificano l'esattezza, la veridicità e la completezza delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente il prestito al momento della presentazione della domanda.
Nella fase di accertamento delle condizioni qulitative, la banca deve valutare l'andamento del settore in cui opera l'impresa e le politiche aziendali (e dunque dovranno sinteticamente essere analizzati anche i programmi futuri).
Nella fase di accertamento delle condizioni quantitative dovranno essere analizzati i bilanci dell'impresa, e si tratta di una valutazione sia di tipo consuntivo che previsionale (avendo riguardo, dunque, anche ai "business plan", per esaminare la capacità di rimborso futuro del richiedente il prestito).
Nella relazione di fido vengono esposti gli aspetti positivi e negativi dell'imprenditore (tenendo conto degli elementi sopra indicati), e vengono indicate l'importo massimo del fido accordabile, l'importo ragionevole, e le modalità di rimborso. Questa relazione viene poi trasmessa agli organi deliberanti della banca.
Proprio in considerazione di tutti gli aspetti sopra indicati, si comprende quanto dannosa sia per un'impresa una segnalazione non dovuta, e quindi illegittima, nei c.d. "Sistemi di informazione creditizia" (di cui il più noto è il CRIF S.p.A.) e nella Centrale Rischi di Banca d'Italia e di come sia risarcibile il danno derivante da errata segnalazione.

Articolo del:


di Avv. Stefano Di Salvo

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse