Istruzioni tutela previdenziale soci di cooperative artigiane

Con la Circolare n. 29 del 17 febbraio 2021, l’Inps - a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ha fornito istruzioni in merito alla tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana.
L’Istituto ricorda, infatti, che l’attività dell’impresa artigiana può essere svolta in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata e che tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.
Iscrivibilità alla Gestione speciale autonoma degli artigiani
Per l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa, la cui natura artigiana è stata riconosciuta dall’Albo delle imprese artigiane, verrà prevista la lavorazione in automatico delle delibere d’iscrizione alla suddetta Gestione inviate dall’Albo delle imprese artigiane.
In attesa di una nuova funzione procedurale che consenta la corretta individuazione dei soggetti interessati dalla presente circolare, le Strutture territoriali possono procedere, nel caso in cui risulti un contenzioso giudiziario in corso e il socio lavoratore non dovesse risultare assicurato per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) o nella Gestione separata, con la validazione o la trasmissione manuale delle delibere in questione, al fine di aprire una posizione assicurativa in capo ai soci che risultano iscritti all’Albo delle imprese artigiane. In tale caso l’iscrizione nella Gestione speciale autonoma degli artigiani dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini prescrizionali.
In particolare, nel caso di soci lavoratori assicurati per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel FPLD o nella Gestione separata, i provvedimenti di modifica della Gestione previdenziale degli stessi con il passaggio nella Gestione speciale autonoma degli artigiani avranno effetto con decorrenza dal mese successivo alla data di pubblicazione della circolare in oggetto.
Individuazione della base imponibile e indicazioni per le annualità pregresse
In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge n. 208/2015, il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei soci che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (cfr. l’articolo 50 del TUIR).
Per i soggetti iscritti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, il reddito prodotto ai sensi dell’articolo 50 del TUIR deve essere considerato, oltre ad eventuali altri redditi d’impresa, ai fini della determinazione della base imponibile per la quantificazione dell’importo da versare a titolo di contribuzione eccedente il minimale ai sensi della legge n. 233/1990.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha, infatti, evidenziato che l’utilità economica percepita dal socio (compenso da lavoro autonomo) costituisce la base imponibile dell’obbligazione contributiva.
Con l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, diviene obbligatoria la compilazione del quadro RR posto all’interno della dichiarazione fiscale “Redditi Persone Fisiche”.
Per l’individuazione del reddito da utilizzare per le annualità pregresse, infine, viene precisato quanto segue:
• in caso di avvenuta compilazione del quadro RR da parte del socio, deve essere utilizzato il dato riportato in tale quadro;
• qualora non sia stato compilato il quadro RR, devono essere utilizzati, come in uso per gli altri contribuenti, i dati riportati nei quadri F o G;
• nel caso in cui non siano stati compilati i quadri relativi al reddito d’impresa, dovranno essere utilizzati i dati presenti nel campo 3 del quadro RC, qualora nel quadro RC sia stata barrata la casella “Soci coop. artigiana”.
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