Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet


Opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma cpc, tra facoltà e oneri delle parti processuali
Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet
Se la notifica di un atto di precetto la preannuncia, la notifica dell'atto di pignoramento inizia l’esecuzione forzata. Al debitore esecutato e al terzo pignorato, qualora volessero negare l'esistenza del titolo esecutivo, sollevarne la nullità, eccepire l’inidoneità a fondare l'esecuzione o la non corrispondenza nella misura richiesta, ovvero negarne tout cour l'esistenza per fatti impeditivi o estintivi nel frattempo sopravvenuti, il codice di procedura civile riserva la possibilità di proporre l’opposizione ex art. 615, 2° comma c.p.c..

L’atto di ricorso è lo strumento con il quale proporla e il giudice competente a riceverla è sempre il Giudice dell’Esecuzione che provvede, con decreto, a fissare l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé, indicando espressamente il termine perentorio entro cui l'opponente deve notificare ricorso e decreto al convenuto-creditore. Quindi il giudice dell’esecuzione, in questa sede, emana quei provvedimenti che ritiene non dilazionabili e decide in ordine alle eventuali istanze di sospensione l'esecuzione. In ogni caso fissa un termine perentorio entro cui la parte opponente deve introdurre il giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa stessa che sarà decisa ai sensi dell’art. 618, secondo comma, C.p.C..

E’ un rito doppio quello che scaturisce da questa opposizione poiché la prima udienza, che deve essere sempre tenuta dal GE, si svolge con le forme del rito camerale, mentre il prosieguo si svolge secondo le regole proprie del giudizio di cognizione ordinaria, davanti al giudice competente individuato dallo stesso GE alla fine dell’udienza camerale.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, decide sulle richieste cautelari eventualmente proposte, sospendendo l’esecuzione se ritiene che sussistano gravi motivi e disponendo la riduzione del pignoramento se, dalla perizia o da altri criteri di valutazione, si evidenzia una chiara sperequazione. Non è, ovviamente, sindacato del giudice stabilire se la parte debba o meno proporre le istanze di cui sopra, che è facoltà riservata alle sole parti, secondo il loro prudente apprezzamento e la valutazione dei fatti afferenti la loro complessiva posizione processuale, che può estendersi anche oltre la procedura espropriativa opposta. Chiedere, dunque, è una facoltà delle parti, decidere è un onere del giudice.

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di Fernanda Gigliotti

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