Iva indetraibile su fatture ‘17 registrate nel ‘18


Se non registrate entro dicembre, le fatture del 2017 consentiranno il recupero dell’Iva solo nella dichiarazione annuale e non oltre il 30.4.2018
Iva indetraibile su fatture ‘17 registrate nel ‘18
Il D.L. n. 50/2017 - Manovra Correttiva 2017 ha modificato sensibilmente i termini e le condizioni della detraibilità dell’Iva sulle fatture di acquisto. In particolare, l’art. 2 della Manovra ha modificato l’art. 19 della legge Iva riducendo sensibilmente - da due anni a soli quattro mesi - il termine entro il quale l’Iva può essere detratta. Rimane immutato il principio per cui il diritto di detrazione IVA sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile, che corrisponde al momento in cui ha origine il corrispondente debito d’imposta a carico del fornitore, vale a dire il momento in cui l’operazione si considera effettuata (di regola, la consegna o spedizione per la vendita di merci), da cui decorre tale ridotto termine.

Di rilievo è anche l’ulteriore modifica apportata dall’art. 2 della Manovra all’art. 19 della Legge Iva, che ora così dispone: "il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

Poiché è opinione comune (sebbene il sottoscritto non sia d'accordo) che l’imposta sugli acquisti sia ora detraibile solo nell’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, cioè nell’anno in cui l’operazione di compravendita si è perfezionata (e non nell’anno in cui la relativa fattura è stata registrata nei libri Iva), ne consegue ad esempio che per gli acquisti di dicembre è necessario registrare la fattura nel mese di dicembre stesso onde poter recuperare immediatamente l’Iva, che non sarà deducibile dalle liquidazioni dei primi mesi del 2018 qualora venisse registrata in essi. Se la fattura venisse registrata nel 2018, ci si chiede come si dovrà fare a recuperare successivamente, nella dichiarazione Iva relativa al 2017, l’Iva non detratta nel 2018: sul punto vi sono molte incertezze e si attendono chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate, che si auspica vengano forniti tempestivamente (ma, al momento, non vi è certezza al riguardo).

Non si deve dimenticare, a tal fine, che la disciplina dell’esercizio del diritto alle detrazioni IVA è regolata, oltre che dall’art. 19, anche dall’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972; e, a livello comunitario, dagli articoli 168 e 178 della direttiva UE n. 112/2006.

Il predetto art. 2 della Manovra ha modificato anche l’art. 25, che riguarda i termini di registrazione nel "libro Iva acquisti" delle fatture dei fornitori, prevedendo che i documenti d’acquisto debbano essere registrati "in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".

Circolano oggi varie ipotesi circa gli adempimenti formali da eseguire per poter recuperare l’Iva sulle fatture relative a operazioni eseguite nel 2017 le cui fatture non siano state registrate in tale anno. Si ripete, non vi è chiarezza al riguardo e, comunque, rispetto al passato l’applicazione della norma genera un aggravio finanziario, rinviando al successivo momento della presentazione della dichiarazione Iva, anziché al momento della registrazione contabile, la detrazione dell’imposta.

Si raccomanda quindi di registrare tempestivamente le fatture relative alle operazioni di acquisto conclusesi nel 2017. In particolare, è opportuno che le fatture ricevute nel mese di dicembre siano registrate in tale mese. Per le fatture ricevute nei primi 15 giorni di gennaio, ci si chiede che interpretazione pratica debba essere data all’inciso della nuova norma che dispone che la registrazione debba avvenire "anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione": poiché la liquidazione di dicembre è effettuata entro il 16 gennaio, pare dedursi il diritto di recuperare in dicembre la relativa imposta.
Per le operazioni 2017 per le quali non si sia in grado di recuperare l’Iva nella liquidazione di dicembre, si raccomanda di tenerne conto nella dichiarazione annuale Iva per il 2017, il cui termine scade il 30.4.2018 e coincide col termine ultimo per l’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva, per quanto detto in apertura del presente articolo.

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di Gabriele Tosi

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