Iva su taxi e gondole
La legge finanziaria 2017 ha previsto l'applicazione dell'Iva anzichè l'esenzione sul trasporto urbano, ma non tuti i mali vengono per nuocere

E’ stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 11 dicembre 2016 la legge 11.12.2016 n. 232 cosiddetta Finanziaria 2017.
In sede di approvazione è stato previsto l’assoggettamento ad IVA con aliquota ridotta del 5% dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare.
Tali prestazioni fino al 31 dicembre 2016 godevano dell’esenzione iva ai sensi dell’art. 10 e dal primo gennaio 2017 dovranno essere assoggettati ad IVA nella misura del 5%.
Ovviamente continueranno a non applicare l’Iva i soggetti forfettari ai sensi della legge 190/2014.
Trattandosi di servizi pubblici con tariffe prestabilite è ovvio che non ci sarà nell’immediato un aumento dei prezzi dei biglietti e quindi il consumatore finale (soggetto che la legge individua come percosso) non resterà, per lo meno nel breve periodo, inciso, mentre resterà inciso il soggetto iva gestore del servizio (azienda trasporto, tassista, gondoliere, sandolista).
Tale svantaggio però è ampiamente compensato dal recupero dell’Iva su tutte le operazioni passive, iva che in precedenza era indetraibile ed ora invece può essere portata in detrazione.
Per le aziende si tratta di un vantaggio di non poco conto, considerato anche il fatto che l’Iva sulle operazioni passive in linea di massima è applicata nella misura ordinaria del 22 % contro il 5% dell’Iva a debito; quindi l’apparente svantaggio si è trasformato in un risparmio.
In sede di approvazione è stato previsto l’assoggettamento ad IVA con aliquota ridotta del 5% dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare.
Tali prestazioni fino al 31 dicembre 2016 godevano dell’esenzione iva ai sensi dell’art. 10 e dal primo gennaio 2017 dovranno essere assoggettati ad IVA nella misura del 5%.
Ovviamente continueranno a non applicare l’Iva i soggetti forfettari ai sensi della legge 190/2014.
Trattandosi di servizi pubblici con tariffe prestabilite è ovvio che non ci sarà nell’immediato un aumento dei prezzi dei biglietti e quindi il consumatore finale (soggetto che la legge individua come percosso) non resterà, per lo meno nel breve periodo, inciso, mentre resterà inciso il soggetto iva gestore del servizio (azienda trasporto, tassista, gondoliere, sandolista).
Tale svantaggio però è ampiamente compensato dal recupero dell’Iva su tutte le operazioni passive, iva che in precedenza era indetraibile ed ora invece può essere portata in detrazione.
Per le aziende si tratta di un vantaggio di non poco conto, considerato anche il fatto che l’Iva sulle operazioni passive in linea di massima è applicata nella misura ordinaria del 22 % contro il 5% dell’Iva a debito; quindi l’apparente svantaggio si è trasformato in un risparmio.
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