Jobs Act - Abolizione dei contratti a progetto
Il Jobs act è decisamente il più corposo dei decreti che riscrive la disciplina di molti contratti di lavoro
Il "Jobs act" è decisamente il più corposo dei decreti che modifica sia il codice civile che diverse leggi sul lavoro abrogando due interi decreti e numerosi altri articoli. Riscrive infatti la disciplina di molti contratti di lavoro tra cui la collaborazione a progetto, la somministrazione, il lavoro a chiamata, il lavoro accessorio, l’apprendistato, il part-time.
Per quanto concerne i contratti a progetto, gli stessi erano e restano una categoria intermedia tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato, in cui vi è la piena autonomia operativa e non c’è vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto continuativo con il committente all’interno dell’organizzazione aziendale.
Per evitare che questi contratti mascherino in realtà lavoro subordinato con minori costi, il decreto introduce le caratteristiche per individuare i rapporti di collaborazione da ritenere invece subordinati, a partire dall’1 gennaio 2016: prestazioni esclusivamente personali e continuative, organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Il decreto introduce quattro possibilità di deroga, per le quali non vale quanto sopra indicato:
- collaborazioni realizzate sulla base di accordi collettivi nazionali stipulati dai sindacati in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative di uno specifico settore;
- collaborazioni relative a professioni intellettuali per la quali è necessaria l’iscrizione agli albi professionali (ingegneri, giornalisti, avvocati, etc.);
- attività specifiche di componenti di organi di amministrazione e controllo delle società e di partecipanti a collegi e commissioni;
- prestazioni per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (allenatori e istruttori, principalmente).
Col decreto vengono abrogate tutte le norme esistenti al riguardo, che sopravvivono solo per i contratti ancora in essere alla data del 25 giugno 2015; tuttavia le nuove indicazioni valgono a partire dal 2016.
Per quanto concerne i contratti a progetto, gli stessi erano e restano una categoria intermedia tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato, in cui vi è la piena autonomia operativa e non c’è vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto continuativo con il committente all’interno dell’organizzazione aziendale.
Per evitare che questi contratti mascherino in realtà lavoro subordinato con minori costi, il decreto introduce le caratteristiche per individuare i rapporti di collaborazione da ritenere invece subordinati, a partire dall’1 gennaio 2016: prestazioni esclusivamente personali e continuative, organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Il decreto introduce quattro possibilità di deroga, per le quali non vale quanto sopra indicato:
- collaborazioni realizzate sulla base di accordi collettivi nazionali stipulati dai sindacati in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative di uno specifico settore;
- collaborazioni relative a professioni intellettuali per la quali è necessaria l’iscrizione agli albi professionali (ingegneri, giornalisti, avvocati, etc.);
- attività specifiche di componenti di organi di amministrazione e controllo delle società e di partecipanti a collegi e commissioni;
- prestazioni per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (allenatori e istruttori, principalmente).
Col decreto vengono abrogate tutte le norme esistenti al riguardo, che sopravvivono solo per i contratti ancora in essere alla data del 25 giugno 2015; tuttavia le nuove indicazioni valgono a partire dal 2016.
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