JOBS ACT, variato il bonus assunzioni 2016
Variati i tempi di agevolazione da 36 a 24 mesi e lo sgravio da 8.060,00 euro a 3.250,00 euro ridotto al 40%

Restano agevolate le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fra le quali vanno considerate anche le trasformazioni dei contratti di lavoro a termine (cfr. Circolare INPS n. 17/2015) che si verificheranno nel corso del 2016.
Il requisito dei lavoratori è confermato: nei sei mesi precedenti non devono risultare già occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Il beneficio non spetta se per i lavoratori interessati il datore di lavoro che li assume abbia già usufruito dello stesso beneficio ovvero di quello di cui al all’articolo 1, comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’INPS a tal proposito con la circolare n. 17 del 2015 ha precisato che la causa ostativa riguarda lo stesso datore di lavoro e pertanto se il lavoratore avesse già fatto godere dello sgravio un altro datore di lavoro, sarà possibile usufruirne a condizione naturalmente che abbia nel frattempo maturato il requisito dei sei mesi di assenza di contratti a tempo indeterminato.
È previsto che l’agevolazione non spetta altresì ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.
Tale agevolazione nel 2016 passa da 36 mesi a 24 mesi e lo sgravio si riduce a soli euro 3.250,00 annuali pari a 270,00 euro mensili.
Il requisito dei lavoratori è confermato: nei sei mesi precedenti non devono risultare già occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Il beneficio non spetta se per i lavoratori interessati il datore di lavoro che li assume abbia già usufruito dello stesso beneficio ovvero di quello di cui al all’articolo 1, comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’INPS a tal proposito con la circolare n. 17 del 2015 ha precisato che la causa ostativa riguarda lo stesso datore di lavoro e pertanto se il lavoratore avesse già fatto godere dello sgravio un altro datore di lavoro, sarà possibile usufruirne a condizione naturalmente che abbia nel frattempo maturato il requisito dei sei mesi di assenza di contratti a tempo indeterminato.
È previsto che l’agevolazione non spetta altresì ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.
Tale agevolazione nel 2016 passa da 36 mesi a 24 mesi e lo sgravio si riduce a soli euro 3.250,00 annuali pari a 270,00 euro mensili.
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