"L'abuso di diritto"


Disporre di un potere non è condizione sufficiente di un suo legittimo esercizio
"L'abuso di diritto"
"L’abuso di diritto" è un istituto giuridico che, pur in mancanza di una norma positiva che lo riconosca (solo recentemente con il d.lgs. 128/2015 è stato ammesso nei rapporti tra fisco e contribuente), la Cassazione da qualche anno lo ha enucleato dai principi di correttezza, buona fede e solidarietà (art. 1175 e 1375 c.c.) che nel loro insieme costituirebbero un principio generale che regola la nostra vita sociale perchè costituzionalizzato dall’art. 2 della nostra Corte Costituzionale.

"Disporre di un di un potere non è condizione sufficiente di un suo legittimo esercizio..." (Cass. 3° Sez. - 18/9/2009 n. 2106), nel senso che l’esercizio di un diritto per essere valido deve rispettare detto principio che impone la garanzia di un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti.
Va, cioè, tenuto presente anche "l’interesse del debitore" in modo che ciascun contraente sia tenuto a salvaguardare l’interesse dell’altro se ciò non comporti un eccessivo sacrificio dell’interesse proprio.

Pertanto avremo "abuso di diritto" (e conseguente nullità dell’atto) ogni qual volta l’esercizio di un diritto soddisfi un interesse assolutamente sproporzionato rendendolo non meritevole di tutela giuridica rispetto ai sacrifici imposti al debitore o che realizzino un interesse palesemente divergente rispetto alla finalità tipica salvaguardata dalla norma.
Così, ad esempio, se la patologia del rapporto possa essere superata facendo ricorso a rimedi giudiziari che incidano sugli interessi contrapposti in modo più proporzionati (Cass. 3° Sez. 18/9/2009 n. 2106).

E’ il caso in cui il creditore chieda la risoluzione del contratto per un inadempimento che potrebbe essere superato con mezzi meno dannosi per il debitore (risarcimento danni, azione di rendiconto, azione ex art. 1381 c.c. ecc.).
Va ricordato, infine, che il principio dell’abuso di diritto costituisce una norma "di ordine pubblico" perché riferita all’art. 2 della Costituzione; pertanto può essere sollevata come eccezione in qualsiasi stato e grado di giudizio e può essere sollevata d’ufficio dal giudice.

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di Publio Fiori

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