L'Accettazione dell'eredità
Si diventa eredi automaticamente? Cosa succede se si rinuncia all'eredità? E quando è possibile farlo? Ecco ciò che si deve sapere sull'argomento

L'Accettazione dell'eredità.
Disc. - Fulano chiamato all'eredità di Pinco Pallino diventa erede automaticamente alla morte di questi?
Doc. - No; e naturalmente, dato che per Fulano diventare erede di Pinco Pallino significa, sì acquisire i suoi beni, ma anche i suoi debiti; e ben può essere che l'ammontare di questi ultimi superino il valore dei beni (hereditas damnosa).
Questo spiega il disposto dell'articolo, che recita: "(Acquisto dell'eredità). L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione".
Disc. - Quando si apre la successione e perché il legislatore fa risalire gli effetti dell'accettazione da tale momento?
Doc. - Quando si apre la successione te lo dice l'articolo 456, che recita: "La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto".
Disc. - Ma è importante stabilire il momento di apertura della successione?
Doc. - Certo. Ad esempio è importante per stabilire se si è, o no, prescritto il diritto di accettare l'eredità, dato che il termine a quo della prescrizione di tale diritto di regola "decorre dal giorno dell'apertura della successione" (co.2 art. 480).
Disc. - Spiega ora perché il legislatore "fa risalire gli effetti" dell'accettazione "al momento in cui è aperta la successione".
Doc. - Non vi è un solo "perché" di questo, ma vi sono tanti "perché" quanti sono i diversi effetti che il principio espresso dall'art. 456 produce.
Ad esempio, un effetto consequenziale a tale principio è che "il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione" (v. anche co.1 art. 1146): Pinco Pallino (il de cuius) aveva (ai fini dell'usucapione) maturato già un possesso di 15 anni; egli muore nel 2000; Fulano ci pensa ben tre anni prima di accettare: a rigore si dovrebbe dire che lui comincia a possedere solo dal 2004: invece per il principio di retrodatazione dell'accettazione, si ritiene che egli abbia già iniziato a possedere dal 2000 (per cui solo due anni gli rimangono per usucapire). Il perché di ciò è che il legislatore ritiene giusto tenere conto che vi potrebbero essere particolari circostanze che ostacolano e ritardano l'accettazione dell'eredità, per cui può non essere giusto far pesare sull'erede il ritardo nell'esercizio del possesso facendo incominciare i suoi effetti solo dall'accettazione.
Mettiamoci, invece, nel caso che la prescrizione di un diritto di credito di Pinco Pallino verso Sempronio, al momento della sua morte, fosse già trascorsa per sette anni; nel 2000 Pinco Pallino muore; Fulano ci pensa quattro anni per decidere se accettare o no, in tal caso (se il tempo necessario alla prescrizione è di dieci anni), quando Fulano finalmente nel 2004 si decide ad accettare, il credito è bello che prescritto: egli non può dire richiamandosi all'art. 2935 "Ma io sono diventato titolare di tale diritto solo dal 2004 e quindi potevo farlo valere solo dal 2004"; non lo può dire perché glielo impedisce appunto il principio di retrodatazione dell'accettazione. E perché è giusto che glielo impedisca? Perché, come vedremo, il chiamato all'eredità può in realtà, ancor prima di diventare erede con l'accettazione, tutelare i diritti dell'eredità (nel caso interrompendo la prescrizione con una richiesta di pagamento).
Disc. - Vale per il legatario quel che ora si è visto per l'erede? Cioé Fulano, a cui Pinco Pallino ha legato il fondo corneliano, ne diventa proprietario solo e nel momento in cui accetta il legato?
Doc. - No; e su questo punto è esplicito l'articolo 649, che recita: "Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare".
E il perché di questa diversità di soluzione per l'erede e per il legatario, è facile a indovinare: l'erede risponde dei debiti ereditari ultra vires, invece il legatario (ti ricordi quel che dice l'articolo 756?) è "esentato dal pagamento dei debiti" (anche se, come vedremo, può correre il rischio di vedersi "mangiare" l'oggetto del legato dai creditori dell'eredità, che non trovino nell'asse ereditario beni sufficienti su cui soddisfarsi).
Disc. - Fulano chiamato all'eredità di Pinco Pallino diventa erede automaticamente alla morte di questi?
Doc. - No; e naturalmente, dato che per Fulano diventare erede di Pinco Pallino significa, sì acquisire i suoi beni, ma anche i suoi debiti; e ben può essere che l'ammontare di questi ultimi superino il valore dei beni (hereditas damnosa).
Questo spiega il disposto dell'articolo, che recita: "(Acquisto dell'eredità). L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione".
Disc. - Quando si apre la successione e perché il legislatore fa risalire gli effetti dell'accettazione da tale momento?
Doc. - Quando si apre la successione te lo dice l'articolo 456, che recita: "La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto".
Disc. - Ma è importante stabilire il momento di apertura della successione?
Doc. - Certo. Ad esempio è importante per stabilire se si è, o no, prescritto il diritto di accettare l'eredità, dato che il termine a quo della prescrizione di tale diritto di regola "decorre dal giorno dell'apertura della successione" (co.2 art. 480).
Disc. - Spiega ora perché il legislatore "fa risalire gli effetti" dell'accettazione "al momento in cui è aperta la successione".
Doc. - Non vi è un solo "perché" di questo, ma vi sono tanti "perché" quanti sono i diversi effetti che il principio espresso dall'art. 456 produce.
Ad esempio, un effetto consequenziale a tale principio è che "il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione" (v. anche co.1 art. 1146): Pinco Pallino (il de cuius) aveva (ai fini dell'usucapione) maturato già un possesso di 15 anni; egli muore nel 2000; Fulano ci pensa ben tre anni prima di accettare: a rigore si dovrebbe dire che lui comincia a possedere solo dal 2004: invece per il principio di retrodatazione dell'accettazione, si ritiene che egli abbia già iniziato a possedere dal 2000 (per cui solo due anni gli rimangono per usucapire). Il perché di ciò è che il legislatore ritiene giusto tenere conto che vi potrebbero essere particolari circostanze che ostacolano e ritardano l'accettazione dell'eredità, per cui può non essere giusto far pesare sull'erede il ritardo nell'esercizio del possesso facendo incominciare i suoi effetti solo dall'accettazione.
Mettiamoci, invece, nel caso che la prescrizione di un diritto di credito di Pinco Pallino verso Sempronio, al momento della sua morte, fosse già trascorsa per sette anni; nel 2000 Pinco Pallino muore; Fulano ci pensa quattro anni per decidere se accettare o no, in tal caso (se il tempo necessario alla prescrizione è di dieci anni), quando Fulano finalmente nel 2004 si decide ad accettare, il credito è bello che prescritto: egli non può dire richiamandosi all'art. 2935 "Ma io sono diventato titolare di tale diritto solo dal 2004 e quindi potevo farlo valere solo dal 2004"; non lo può dire perché glielo impedisce appunto il principio di retrodatazione dell'accettazione. E perché è giusto che glielo impedisca? Perché, come vedremo, il chiamato all'eredità può in realtà, ancor prima di diventare erede con l'accettazione, tutelare i diritti dell'eredità (nel caso interrompendo la prescrizione con una richiesta di pagamento).
Disc. - Vale per il legatario quel che ora si è visto per l'erede? Cioé Fulano, a cui Pinco Pallino ha legato il fondo corneliano, ne diventa proprietario solo e nel momento in cui accetta il legato?
Doc. - No; e su questo punto è esplicito l'articolo 649, che recita: "Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare".
E il perché di questa diversità di soluzione per l'erede e per il legatario, è facile a indovinare: l'erede risponde dei debiti ereditari ultra vires, invece il legatario (ti ricordi quel che dice l'articolo 756?) è "esentato dal pagamento dei debiti" (anche se, come vedremo, può correre il rischio di vedersi "mangiare" l'oggetto del legato dai creditori dell'eredità, che non trovino nell'asse ereditario beni sufficienti su cui soddisfarsi).
Articolo del: