L'accettazione tacita dell'eredità
Vi é accettazione tacita tutte le volte che il chiamato all'eredità compie un atto che potrebbe compiere solo nella qualità di erede (terza intervista)

Disc.- L'articolo 474, che abbiamo poco fa letto, diceva che l'accettazione può essere anche tacita: quando é che si verifica tale forma di accettazione?
Doc.- Il legislatore te lo dice, o almeno cerca di dirtelo, con l'articolo 476 che recita: "(Accettazione tacita). L'accettazione é tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede".
Quindi, secondo il legislatore, l'atto, che pur non costituendo una manifestazione espressa di accettare, va considerato come un'accettazione dell'eredità, va individuato in base ai due seguenti criteri: primo criterio, tale atto deve "presupporre necessariamente la volontà di accettare"; secondo criterio, deve essere un atto che solo chi ha la qualità di erede può compiere.
Disc.- A me sembra che, se per atto di accettazione tacita si intende effettivamente quello che fa presumere fondatamente la volontà di accettare, i criteri da te ora evidenziati ben poco servano per individuarlo. Infatti il primo sfiora la tautologia: é chiaro che fa fondatamente presumere la volontà di accettare l'atto che...presuppone necessariamente la volontà di accettare. Si può dire quindi un criterio inservibile. Il secondo, se effettivamente fosse destinato a individuare quale atto fa fondatamente presumere la volontà ecc..., si porrebbe in palese contraddizione con l'esperienza comune; infatti, in base all'id quod plerumque accidit, non si può per nulla dire che il chiamato all'eredità, che compie un atto che solo chi ha la qualità di erede può compiere, lo compie perché ha la volontà di accettare l'eredità: purtroppo non sono per nulla poche le persone chiamate ad un'eredità che usano o addirittura dispongono di questa o quella cosa dell'asse ereditario (cioé compiono un atto che solo come eredi potrebbero compiere) senza aver per nulla la volontà di diventare eredi.
Doc.- Il tuo ragionamento non fa una grinza, e la logica conclusione che se ne può trarre é che l'articolo 476 é basato, non su una presunzione, ma su una finzione; e che esso, non mira a individuare gli atti che, sia pur tacitamente, rivelano nel chiamato all'eredità la volontà di accettare, ma vuole dissuadere semplicemente i chiamati all'eredità dal compiere atti, che solo nella qualità di eredi potrebbero compiere, fino a che non abbiano maturata la reale volontà di diventare eredi : "Bada Fulano, se tu pensi di usare dei beni del de cuius (usare della sua auto, abitare gratis nella sua casa....) o, peggio, di disporre di tali beni (ad esempio vendendoli) e poi di evitare di pagare i creditori dell'eredità , tu ti illudi : io appena che compi un atto, che solo nella qualità di erede potresti compiere, fingo che tu abbia accettato l'eredità e ti gravo dei debiti ereditari".
Disc.- Cosa perfettamente giusta. Se i chiamati all'eredità potessero usare e disporre dei beni ereditari senza accettare l'eredità (e quindi assumersi l'obbligo di pagare i debiti ereditari), i poveri creditori, dopo pochi anni dall'apertura della successione, si troverebbero ad...addentare un osso completamente spolpato.
E tuttavia, far coattivamente diventare erede un chiamato all'eredità, solo che compia un atto che, unicamente nella qualità di erede, potrebbe compiere, a me sembra soluzione in certi casi troppo severa. Pensa al caso di Fulano, che coabita con Pinco Pallino ; questo muore; Fulano, chiamato alla sua eredità, continua ad abitare nella casa di Pinco Pallino, ma non perché vuole accettarne l'eredità (che sa gravata da numerosissimi debiti), bensì perché dall'oggi al domani non é in grado di trovare altro alloggio e altra sistemazione: certamente così facendo (idest, continuando ad usare dell'abitazione del de cuius) compie un atto che solo nella qualità di erede potrebbe compiere, ma solo per questo vogliamo caricarlo dei debiti di un'eredità da lui non voluta?!
Doc. Effettivamente questo sarebbe un rigore eccessivo. Per cui io ritengo che l'articolo 476 vada interpretato, un po' forzando la sua lettera, nel senso che vi é accettazione tacita tutte le volte che il chiamato all'eredità compie un atto che potrebbe compiere solo nella qualità di erede, a meno che tale atto trovi una chiara e plausibile spiegazione in una volontà, diversa da quella di accettare l'eredità e che la coscienza sociale approva o tollera.
A questo punto per mettere bene a fuoco l'argomento in questione ti sarà utile leggere anche l'articolo 527, che recita: "(Sottrazione di beni ereditari). I chiamati all'eredità che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinuncia".
Sempre per meglio inquadrare la ratio dell'articolo 476, dovrai tenere presente che il legislatore, fa forzatamente diventare erede, non solo il chiamato all'eredità che ha sottratto o nascosto beni di questa, ma anche il chiamato alla eredità che si é messo in una situazione, che fa sorgere il sospetto che egli sottragga od occulti beni dell'eredità (ad esempio, il chiamato all'eredità che si trova nel possesso di beni ereditari e che non compie l'inventario nei termini prescritti - sul punto v. melius il secondo comma dell'articolo 485).
Doc.- Il legislatore te lo dice, o almeno cerca di dirtelo, con l'articolo 476 che recita: "(Accettazione tacita). L'accettazione é tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede".
Quindi, secondo il legislatore, l'atto, che pur non costituendo una manifestazione espressa di accettare, va considerato come un'accettazione dell'eredità, va individuato in base ai due seguenti criteri: primo criterio, tale atto deve "presupporre necessariamente la volontà di accettare"; secondo criterio, deve essere un atto che solo chi ha la qualità di erede può compiere.
Disc.- A me sembra che, se per atto di accettazione tacita si intende effettivamente quello che fa presumere fondatamente la volontà di accettare, i criteri da te ora evidenziati ben poco servano per individuarlo. Infatti il primo sfiora la tautologia: é chiaro che fa fondatamente presumere la volontà di accettare l'atto che...presuppone necessariamente la volontà di accettare. Si può dire quindi un criterio inservibile. Il secondo, se effettivamente fosse destinato a individuare quale atto fa fondatamente presumere la volontà ecc..., si porrebbe in palese contraddizione con l'esperienza comune; infatti, in base all'id quod plerumque accidit, non si può per nulla dire che il chiamato all'eredità, che compie un atto che solo chi ha la qualità di erede può compiere, lo compie perché ha la volontà di accettare l'eredità: purtroppo non sono per nulla poche le persone chiamate ad un'eredità che usano o addirittura dispongono di questa o quella cosa dell'asse ereditario (cioé compiono un atto che solo come eredi potrebbero compiere) senza aver per nulla la volontà di diventare eredi.
Doc.- Il tuo ragionamento non fa una grinza, e la logica conclusione che se ne può trarre é che l'articolo 476 é basato, non su una presunzione, ma su una finzione; e che esso, non mira a individuare gli atti che, sia pur tacitamente, rivelano nel chiamato all'eredità la volontà di accettare, ma vuole dissuadere semplicemente i chiamati all'eredità dal compiere atti, che solo nella qualità di eredi potrebbero compiere, fino a che non abbiano maturata la reale volontà di diventare eredi : "Bada Fulano, se tu pensi di usare dei beni del de cuius (usare della sua auto, abitare gratis nella sua casa....) o, peggio, di disporre di tali beni (ad esempio vendendoli) e poi di evitare di pagare i creditori dell'eredità , tu ti illudi : io appena che compi un atto, che solo nella qualità di erede potresti compiere, fingo che tu abbia accettato l'eredità e ti gravo dei debiti ereditari".
Disc.- Cosa perfettamente giusta. Se i chiamati all'eredità potessero usare e disporre dei beni ereditari senza accettare l'eredità (e quindi assumersi l'obbligo di pagare i debiti ereditari), i poveri creditori, dopo pochi anni dall'apertura della successione, si troverebbero ad...addentare un osso completamente spolpato.
E tuttavia, far coattivamente diventare erede un chiamato all'eredità, solo che compia un atto che, unicamente nella qualità di erede, potrebbe compiere, a me sembra soluzione in certi casi troppo severa. Pensa al caso di Fulano, che coabita con Pinco Pallino ; questo muore; Fulano, chiamato alla sua eredità, continua ad abitare nella casa di Pinco Pallino, ma non perché vuole accettarne l'eredità (che sa gravata da numerosissimi debiti), bensì perché dall'oggi al domani non é in grado di trovare altro alloggio e altra sistemazione: certamente così facendo (idest, continuando ad usare dell'abitazione del de cuius) compie un atto che solo nella qualità di erede potrebbe compiere, ma solo per questo vogliamo caricarlo dei debiti di un'eredità da lui non voluta?!
Doc. Effettivamente questo sarebbe un rigore eccessivo. Per cui io ritengo che l'articolo 476 vada interpretato, un po' forzando la sua lettera, nel senso che vi é accettazione tacita tutte le volte che il chiamato all'eredità compie un atto che potrebbe compiere solo nella qualità di erede, a meno che tale atto trovi una chiara e plausibile spiegazione in una volontà, diversa da quella di accettare l'eredità e che la coscienza sociale approva o tollera.
A questo punto per mettere bene a fuoco l'argomento in questione ti sarà utile leggere anche l'articolo 527, che recita: "(Sottrazione di beni ereditari). I chiamati all'eredità che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinuncia".
Sempre per meglio inquadrare la ratio dell'articolo 476, dovrai tenere presente che il legislatore, fa forzatamente diventare erede, non solo il chiamato all'eredità che ha sottratto o nascosto beni di questa, ma anche il chiamato alla eredità che si é messo in una situazione, che fa sorgere il sospetto che egli sottragga od occulti beni dell'eredità (ad esempio, il chiamato all'eredità che si trova nel possesso di beni ereditari e che non compie l'inventario nei termini prescritti - sul punto v. melius il secondo comma dell'articolo 485).
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