L'accoglienza ai migranti: il caso della Can Ap


La nave tedesca Can Ap appartenente ad una Ong salva 37 migranti, ma viene poi sequestrata in Italia ed il comandante processato. Perché?
L'accoglienza ai migranti: il caso della Can Ap
Significativa la vicenda della nave tedesca Cap Anamur, che il 20 giugno 2004 aveva salvato e trasportato a Porto Empedocle trentasette migranti irregolari. La nave fu posta sotto sequestro, il capitano ed il primo ufficiale furono arrestati e denunciati assieme al presidente dell’associazione. L’accusa venne formulata in relazione ai reati previsti dall'art. 12, commi 1 e 3, Dlgs. n.286/1998 (e succ. modif.) "indicandosi, quale dolo specifico della condotta sopra descritta, la finalità degli imputati di procurarsi un profitto sia diretto che indiretto consistito anche nella pubblicità e risonanza internazionale ottenuta nonché nella vendita a terzi delle immagini e delle informazioni relative ai fatti per cui vi è il processo (cosi testualmente al capo d'imputazione). In base all'impianto accusatorio, la condotta di trasporto nel territorio nazionale delle trentasette persone di nazionalità extracomunitaria avveniva mediante la falsa rappresentazione alle autorità dello Stato italiano di una situazione di emergenza, anche sanitaria, a bordo della nave tale - secondo l'accusa - da indurre le autorità marittime italiane a rilasciare dopo diversi giorni, l'autorizzazione all'approdo della nave nel porto italiano".
Il p.m. chiese condanna degli imputati a quattro anni di reclusione, € 400.000,00 di multa e confisca della nave sequestrata. Gli imputati furono assolti con formula piena, ma la ricostruzione dei fatti, che si ricava dalla sentenza (Trib. Agrigento 15 febbraio 2010), fa emergere una complessità di temi ancora dibattuti sul piano giuridico.
La nave, appartenente ad un comitato umanitario fondato nel 1979, era salpata da Lubecca in Germania il 15 febbraio 2004 con cerimonia di inaugurazione cui avevano partecipato le autorità civili tedesche. Faceva parte dell’equipaggio un operatore di videocamera per la realizzazione di un filmato di proprietà di una casa di produzione tedesca.
Il 26 maggio 2004 la nave aveva fatto scalo a Malta per riparazioni, ricevendo la visita dell’ambasciatore tedesco e, quindi, alternava navigazione e soste nella stessa zona a sud-ovest di Lampedusa salvo un’ulteriore pausa di dieci giorni a Malta.
Il 20 giugno 2004, aveva avvistato un gommone che trasportava migranti, in acque internazionali a 46 miglia dalla Libia, a 90 miglia da Lampedusa e a 160 miglia da Malta.
Il gommone imbarcava acqua, i suoi passeggeri chiedevano aiuto e, imbarcati sulla nave dichiaravano d’esser Sudanesi in fuga dal loro Paese, dove era in corso un genocidio.
Successivamente la nave aveva tenuto una rotta alquanto complessa (restava per lunghi periodi alla deriva, stazionava nei pressi di Malta) ed, il 28 maggio, aveva imbarcato il presidente del comitato e cinque giornalisti tedeschi della televisione tedesca, trasportati con un’imbarcazione dalle coste tunisine e poi a Malta, dove aveva fatto scalo con i migranti a bordo per poi dirigersi e chiedere di sbarcare a Porto Empedocle.
Diversi elementi, compresa la rotta singolare ed il lungo lasso di tempo tra il salvataggio ed il raggiungimento delle coste italiane (che, si era ritenuto, avesse fatto perdere lo status di naufraghi ai salvati), avevano indotto le autorità a vietare l’ingresso nel porto alla nave.
Si poneva a questo punto il problema dello Stato tenuto a ricevere le richieste di asilo dei migranti: "l'Italia, quale Stato costiero; la Germania, quale Stato della bandiera della nave in cui si trovavano i richiedenti asilo; Malta, quale Stato in cui la nave aveva fatto scalo con i naufraghi/migranti a bordo" (Trib. Agr. Sentenza 2010).
Il problema era dibattuto con intervento dei ministri dei rispettivi Paesi. La Germania rifiutava la richiesta di asilo non ritenendo la nave luogo deputato alla ricezione delle domande.A seguito di comunicazioni del comandante, ritenendo sussistere anche emergenza sanitaria, alla nave era concesso di entrare in porto, ma il personale medico italiano, salito a bordo, non rinveniva alcuna emergenza sanitaria ed anzi che i migranti erano in buone condizioni fisiche.
Dopo lo sbarco si accertava che nessuno dei migranti era sudanese, ma provenienti dal Ghana e dalla Nigeria, sulla base dei certificati anagrafici rilasciati dai rispettivi governi. Le richieste d’asilo venivano, quindi, respinte e, nei confronti dei migranti, emesso decreto di espulsione.
Tuttavia l’operato degli imputati trovava giustificazione nella scriminante di cui all'art. 51 c.p. nella specie di adempimento di un dovere imposto da una norma di diritto internazionale. La sentenza ha riconosciuto insomma che "che le trentasette persone tratte in salvo, ancor prima di essere "migranti" o "richiedenti asilo", sono, in primo luogo, naufraghi".
La sentenza tuttavia lascia espressamente impregiudicato il tema di quale sia lo Stato tenuto a ricevere le domande di asilo ("E' evidente che la individuazione dello Stato costiero qualificabile come place of safety non passa attraverso i criteri stabiliti dal Regolamento di Dublino II destinati, invece, alla individuazione dello Stato competente a esaminare le richieste di asilo politico").

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di Pietro Bognetti

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