L'accollo


E` un accordo tra il debitore ed il terzo, nel quale entrambi convengono che quest'ultimo assuma il debito dell'altro
L'accollo
Il primo comma dell'articolo 1273 c.c. definisce l'accollo come un accordo tra il debitore ed il terzo nel quale entrambi convengono che quest'ultimo assuma il debito dell'altro, a tale accordo il creditore può aderire rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. Con l'accollo dunque si ha a che fare senza dubbio con un contratto e cioè con un negozio giuridico plurilaterale in cui le parti risultano essere l'accollante (il terzo che si assume il debito), l'accollato ( il debitore originario), e l'accollatario (il creditore che deve percepire e soddisfare il suo credito). In effetti tale contratto deve essere considerato come un negozio giuridico plurilaterale con la caratteristica di essere costruito secondo le schema della stipulazione a favore del terzo e cioè a favore del creditore accollatario, conferendo a quest'ultimo la facoltà di aderire alla pattuizione e cioè all'accordo rendendo così irrevocabile la stipulazione fatta in suo favore. Nell'accollo l'elemento fondante risulta essere caratterizzato dal vantaggio economico che il creditore riceve con l'aggiungersi di un nuovo debitore al precedente, ovvero la facoltà concessa al creditore di sostituire il vecchio debitore con un nuovo soggetto.
A tal proposito è importante distinguere l'accollo privativo dall'accollo cumulativo. La distinzione tra questi due tipi di accollo è molto semplice ed è caratterizzata dal fatto che l'accollo cumulativo ha come effetto quello dell'aggiungersi di un altro soggetto nella parte debitoria, mentre l'accollo privativo invece determina il sostituirsi di un altro soggetto, ovverosia si verifica il subentro di un nuovo debitore al posto del precedente che, per volontà del creditore rimane liberato dall'obbligazione. Occorre altresì distinguere sempre nell'ambito dell'accollo altre due figure negoziali inerenti la stessa fattispecie: l'accollo esterno e l'accollo interno. L'accollo esterno ha nella sua essenza lo scopo di essere portato a conoscenza dell'accollatario creditore affinchè questi possa esercitare la sua decisione. L'accollo interno al contrario consiste nel fatto che è consentito alle parti accordarsi autonomamente in modo tale da realizzare gli effetti dell'accollo e dunque l'assunzione del peso economico del debito, non facendo però risultare all'esterno la loro convenzione.

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di Studio legale Tomassi

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