L'addebito della separazione. Quando si, quando no


Motivi di addebito della separazione
L'addebito della separazione. Quando si, quando no
QUANDO SCATTA L'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE?

Da un'esame attento delle ultime pronunce dei Giudici di piazza Cavour emerge chiaramente che solo i motivi più gravi - a partire dai casi di violenza - giustificano l’addebito della separazione a carico di uno dei coniugi.
A parere degli ermellini non bastano l’infedeltà o l’abbandono della casa familiare per additare il coniuge che le commette come il colpevole della crisi.
La violenza domestica è un atto gravissimo che pregiudica la normalità della coppia, violando il diritto alla pari dignità delle persone.

La Corte d'Appello di Palermo, esprimendosi in tal senso, ha statuito che anche un unico episodio di percosse è sufficiente a far addebitare la separazione al coniuge che lo commette.
La violenza domestica è gravissima ed è da sola causa risolutiva del rapporto coniugale. Per questa ragione, anche un solo episodio di percosse esclude la normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia, perché afferma la supremazia di una persona su di un’altra e disconosce la parità della dignità di ogni persona, come principio base dei diritti costituzionali (C. App. Palermo sent. del 12.06.2013)
Secondo la Cassazione, per provare il nesso tra l’aggressione e la fine del matrimonio, si può addurre la vicinanza temporale tra il fatto e la presentazione del ricorso per separazione. E l’addebito scatta anche per gli abusi subiti durante la convivenza prematrimoniale, se è c'è stata continuazione (Cass. sent. n. 2086/2014).
Si torna quindi sempre ad affrontare il tema della violenza perpetrata sulle donne come una delle principali piaghe dell'odierna società, tale da giungere ad essere ormai l'unico vero e proprio motivo di addebito della separazione.

Più raro l’addebito per infedeltà, che viene dichiarato solo se si prova in modo certo che sia la causa, e non una conseguenza, dell’intollerabilità della convivenza.
La prova del tradimento da portare in Tribunale viene richiesta sempre in maniera più precisa tanto che molto spesso ci si avvale di un investigatore privato, la cui consulenza sarà legittimamente producibile nel processo.
Tuttavia l’addebito non è riconosciuto per i tradimenti via web (sentenza 8929/2013 della Cassazione), né per quelli omosessuali (sentenza del 19 marzo 2014 del tribunale di Milano) e neanche per il legame con l’amante da cui sia nato un figlio, se la crisi matrimoniale era già in corso (sentenza 27730/2013 della Cassazione).
Quanto invece al tema dell’abbandono del tetto coniugale - che per anni è stato posto alla base degli addebiti della separazione - non è più presupposto che porta automaticamente i giudici a riconoscere l’addebito della separazione. Infatti, non è ritenuto ragione del fallimento se si dimostra che la decisione è stata indotta dal comportamento dell’altro coniuge o se comunque è stata presa quando la crisi era già scoppiata.
L’addebito è riconosciuto solo se l’abbandono non è adeguatamente motivato.

Concludendo quello che si è potuto appurare dal panorama odierno di sentenze è che i giudici ormai riconoscono la colpa della rottura del rapporto coniugale solo nei casi più gravi.
Quello che intendo ricordare ai lettori è che ogni caso è, comunque, a se e che, pertanto, nel proporre la domanda di addebito è necessario che questa venga specificatamente formulata e provata.
Nulla vieta, infatti, che anche uno dei motivi che ho elencato sopra come "motivi che escludono l'addebito" se corroborato delle sue prove nella specifica situazione possa portare, viceversa, a riconoscerlo.
E' pertanto sempre fondamentale confrontarsi con un legale di fiducia al fine di valutare la propria situazione.

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di Avv. Federica Battistoni

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