L'addebito nella separazione dei coniugi
Effetti e conseguenze della separazione con addebito

La separazione giudiziale può essere chiesta con addebito, ossia per colpa grave del coniuge, se si dimostra che questi ha violato gli obblighi nascenti dal matrimonio ex art 143 cc, quali l’obbligo di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale.
"L ’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce di regola circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale " (Cass.civ.14.08.2015 .16859).
Ciò significa che non può essere addebitata la separazione se la crisi coniugale era antecedente alla violazione dell’obbligo di fedeltà, che non ha rappresentato l’unica e prima causa di scioglimento del vincolo coniugale; in particolare questo accade quando si dimostra che il rapporto coniugale era già fortemente in crisi prima per comportamenti del coniuge violenti o per forte depressione o quando già di fatto i coniugi vivevano separati di comune accordo anche se nella medesima abitazione.
Altro motivo di addebito è la violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale esistente tra i coniugi, il quale consiste nell’impegno dei coniugi rispettarsi, a sostenersi reciprocamente e a comprendersi nella vita quotidiana. L’obbligo è talmente generico, che la sua violazione può realizzarsi in molteplici condotte accolte dalla giurisprudenza maggioritaria:
- quando vi siano aggressioni, violenze ed offese sia sul piano fisico che psicologico, come enuncia consolidata giurisrudenza:
"il reciproco addebito può essere mosso al cospetto di un clima familiare caratterizzato da un reciproca intolleranza sfociata in vere e proprie aggressioni alla sfera personale dell’uno o dell’altro coniuge " ( sent. Tribunale di Milano 2.03.2016). Le gravi condotte lesive, traducendosi in aggressioni a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge sono causa di addebito nei confronti del coniuge colpevole di tali condotte.
- indifferenza alla malattia o dipendenza del patner;
- carenze affettive e sessuali;
- mancanza di rispetto o limitazione della libertà del coniuge per quanto concerne le scelte religiose politiche o di pensiero;
- mancata partecipazione allo svolgimento dei compiti domestici;
- mancato mantenimento del coniuge più debole;
- omissione di notizie riguardanti una eventuale infertilità o precedenti penali;
Queste alcune ipotesi che possono portare alla pronuncia di addebito, laddove sussista una stretta relazione con la fine del matrimonio.
L’abbandono del tetto coniugale, seppur non rappresenti più un reato ha delle conseguenze penali ex570 cp ; esso è causa di addebito per violazione dell’obbligo di coabitazione derivante dal matrimonio, salvo si dimostri che la convivenza è divenuta intollerabile per comportamenti violenti ed aggressivi del coniuge o i continui conflitti tra i coniugi abbiano rappresentato un grave pregiudizio per i figli. Quindi, solo un allontanamento arbitrario senza una giusta causa è fonte di addebito per violazione dell’obbligo di coabitazione ex art.143 cc. anche quando questo comportamento abbia fatto mancare al coniuge l’assistenza materiale e morale.
EFFETTI E CONSEGUENZE
Assegno di Mantenimento e alimenti
Il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento, se ne avesse avuto il diritto, ma mantiene il diritto agli alimenti in caso di effettivo bisogno e l’importo garantito è quello minimo indispensabile a garantire la sussistenza.
Eredità e successione
Il coniuge responsabile della separazione perde i diritti ereditari verso l’altro coniuge e quindi in caso di morte non partecipa alla eredità. Ha solo il diritto di ottenere la pensione di reversibilità solo nel caso in cui sia titolare di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto
Spese legali
Il coniuge responsabile della separazione viene condannato al pagamento delle spese processuali anche di controparte.
Avv. Silvia Fontana
"L ’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce di regola circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale " (Cass.civ.14.08.2015 .16859).
Ciò significa che non può essere addebitata la separazione se la crisi coniugale era antecedente alla violazione dell’obbligo di fedeltà, che non ha rappresentato l’unica e prima causa di scioglimento del vincolo coniugale; in particolare questo accade quando si dimostra che il rapporto coniugale era già fortemente in crisi prima per comportamenti del coniuge violenti o per forte depressione o quando già di fatto i coniugi vivevano separati di comune accordo anche se nella medesima abitazione.
Altro motivo di addebito è la violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale esistente tra i coniugi, il quale consiste nell’impegno dei coniugi rispettarsi, a sostenersi reciprocamente e a comprendersi nella vita quotidiana. L’obbligo è talmente generico, che la sua violazione può realizzarsi in molteplici condotte accolte dalla giurisprudenza maggioritaria:
- quando vi siano aggressioni, violenze ed offese sia sul piano fisico che psicologico, come enuncia consolidata giurisrudenza:
"il reciproco addebito può essere mosso al cospetto di un clima familiare caratterizzato da un reciproca intolleranza sfociata in vere e proprie aggressioni alla sfera personale dell’uno o dell’altro coniuge " ( sent. Tribunale di Milano 2.03.2016). Le gravi condotte lesive, traducendosi in aggressioni a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge sono causa di addebito nei confronti del coniuge colpevole di tali condotte.
- indifferenza alla malattia o dipendenza del patner;
- carenze affettive e sessuali;
- mancanza di rispetto o limitazione della libertà del coniuge per quanto concerne le scelte religiose politiche o di pensiero;
- mancata partecipazione allo svolgimento dei compiti domestici;
- mancato mantenimento del coniuge più debole;
- omissione di notizie riguardanti una eventuale infertilità o precedenti penali;
Queste alcune ipotesi che possono portare alla pronuncia di addebito, laddove sussista una stretta relazione con la fine del matrimonio.
L’abbandono del tetto coniugale, seppur non rappresenti più un reato ha delle conseguenze penali ex570 cp ; esso è causa di addebito per violazione dell’obbligo di coabitazione derivante dal matrimonio, salvo si dimostri che la convivenza è divenuta intollerabile per comportamenti violenti ed aggressivi del coniuge o i continui conflitti tra i coniugi abbiano rappresentato un grave pregiudizio per i figli. Quindi, solo un allontanamento arbitrario senza una giusta causa è fonte di addebito per violazione dell’obbligo di coabitazione ex art.143 cc. anche quando questo comportamento abbia fatto mancare al coniuge l’assistenza materiale e morale.
EFFETTI E CONSEGUENZE
Assegno di Mantenimento e alimenti
Il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento, se ne avesse avuto il diritto, ma mantiene il diritto agli alimenti in caso di effettivo bisogno e l’importo garantito è quello minimo indispensabile a garantire la sussistenza.
Eredità e successione
Il coniuge responsabile della separazione perde i diritti ereditari verso l’altro coniuge e quindi in caso di morte non partecipa alla eredità. Ha solo il diritto di ottenere la pensione di reversibilità solo nel caso in cui sia titolare di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto
Spese legali
Il coniuge responsabile della separazione viene condannato al pagamento delle spese processuali anche di controparte.
Avv. Silvia Fontana
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