L'addetto al primo soccorso aziendale
Compiti e classificazione delle aziende secondo il DM 15 luglio 2003, n. 388

Il compito principale dell’addetto al primo soccorso è quello di saper intervenire in caso di emergenza in attesa che arrivino i soccorsi specializzati. Gli addetti al primo soccorso devono essere nominati in ogni azienda in numero variabile a seconda delle dimensioni e del numero di lavoratori. È necessario che ve ne sia sempre uno in turno.
Per essere nominati addetti al primo soccorso è necessario svolgere una formazione specifica, in caso di mancata formazione il datore di lavoro può andare incontro a delle sanzioni molto pesanti, come l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.315. a 5.699,20 euro.
Il testo di legge di riferimento contenuto nel D.lg. 81/2008 è l'art. 45, il quale recita "Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza [...]".
Il primo adempimento del datore di lavoro è quello di nominare gli addetti al primo soccorso e conseguentemente quello di garantire loro una adeguata formazione in materia. La formazione degli addetti andrà ripetuta con cadenza triennale.
I corsi di primo soccorso sono strutturati secondo la classificazione delle aziende presente nel DM 388/03, in gruppo A, B e C.
Aziende Gruppo A
- aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Aziende Gruppo B
- aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Aziende Gruppo C
- aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.
Per essere nominati addetti al primo soccorso è necessario svolgere una formazione specifica, in caso di mancata formazione il datore di lavoro può andare incontro a delle sanzioni molto pesanti, come l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.315. a 5.699,20 euro.
Il testo di legge di riferimento contenuto nel D.lg. 81/2008 è l'art. 45, il quale recita "Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza [...]".
Il primo adempimento del datore di lavoro è quello di nominare gli addetti al primo soccorso e conseguentemente quello di garantire loro una adeguata formazione in materia. La formazione degli addetti andrà ripetuta con cadenza triennale.
I corsi di primo soccorso sono strutturati secondo la classificazione delle aziende presente nel DM 388/03, in gruppo A, B e C.
Aziende Gruppo A
- aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Aziende Gruppo B
- aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Aziende Gruppo C
- aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.
Articolo del: