La Corte d'appello di Milano sentenzia su un'istanza di adozione piena da persone dello stesso sesso interpretando il concetto di ordine pubblico
Con sentenza in data 16.10.2015, la Corte d'appello di Milano ha deciso su un ricorso presentato da una donna che, instaurata, a partire dal 1999, una relazione affettiva con una persona dello stesso sesso, con quest'ultima ha condiviso anche la nascita e la crescita della figlia dalla stessa partorita nel 2003. In virtù del matrimonio che hanno contratto in Spagna, in data 08.05.2009 le due donne, nell'ambito del"JuzgadodePrimeraInstanciaeInstruccion" hanno anche ottenuto l’adozione della minore da parte di una delle due, «inquantoconiugedellamadrebiologicadellabambina,inbaseallalegislazionespagnola(artt.175esegg.delCodigoCivil)», conl'attribuzione della piena responsabilità genitoriale (patria potestad); infine, con sentenza del 25.02.2013, «sudomandacongiuntadelleconiugi,lastessaautoritàgiudiziariaspagnolahadichiaratoscioltomediantedivorzioilmatrimonio» con approvazione dell’accordo regolatore intervenuto il 21.12.2012 tra le parti. In data 10.12.2013, la madre adottiva chiede «ilriconoscimentoaglieffetticiviliinternidell’ordinanzadiadozionespagnoladellafiglia,conriconoscimentodeglieffettilegittimantidellapredettaadozioneeconordineall’UfficialediStatoCivileditrascrizionedelprovvedimento;condecreto18marzo/4aprile2014,ilTribunale per i Minorenni harespintoladomanda»rilevandochenelcasodispeciesidiscutenongiàdiun’adozioneinternazionale,madiun’adozionenazionalerealizzataall’esterodapartedicittadinaitalianadialtraminoreitalianafigliadellaconiuge(...)» e che sussiste «laregolageneraleriguardantelacompetenzadellaCorted’Appelloconriguardoalriconoscimentodisentenzeeprovvedimentistranieri». Si arriva quindi alla Corte d'appello di Milano la quale accoglie la domanda di riconoscimento nell’ordinamento giuridico italiano e di conseguente trascrizione nei registri dello Stato Civile, in base al disposto di cui all’art. 28 del predetto DPR, dell’ordinanza del giudice spagnolo che (...) hadichiaratol’adozionepiena» della bambina (figlia della compagna), alla quale «consuccessivaordinanza in data1.6.2010, ha attribuitoalla minorei cognomi» di entrambe le donne. La Corte motiva la decisione con gli articoli 65 e 66 della L. 31 maggio 1995, n. 218 «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato» ove è previsto che i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all’esistenza di rapporti di famiglia, come quelli di volontaria giurisdizione siano riconosciuti e direttamente applicati nel nostro ordinamento a condizione che essi producano effetti nell’ordinamento dello stato in cui sono stati pronunciati, non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti della difesa e «l’ordinanzadiadozionedellaminoredicuisidiscutehapienaefficaciainSpagnaedèstataemessadaun’autoritàgiudiziariaspagnola(...)conl’accertatopienoconsensodella madre dellabambina» ricorda il Giudice Milanese. Restava tuttavia da valutare il profilo relativo all'Ordine Pubblico che la Corte di Milano identifica con «complessodiprincipifondamentalicaratterizzantil'ordinamentointernoinundeterminatoperiodostoricoofondatisuesigenzedigaranzia,comuniaidiversiordinamenti,dituteladeidirittifondamentalidell'uomo», ritenendo che «nessunaviolazionedell’ordinepubblicointernazionalecomporta» il riconoscimento di «tuttiidoverieidirittichederivanodallafiliazionenaturale»: sulla base di ciò la Corte di Milano «dichiaral’efficacianellaRepubblicaItalianadell’Ordinanzaemessail21.05.2010dalJuzgadodePrimeraInstanciaeInstruccion (...) concuièstatadichiaratal’adozionedellaminore» ma lo fa in aperta antitesi con i presuposti che la legge italiana prevede per l'adozione piena o legitimiante e indicati al dalla legge 04.05.1983, n. 184 intitolata «Diritto del minore ad una famiglia», al TITOLO II Dell'adozione, Capo II Della dichiarazione di adottabilità, all'art. 8, ove si prevede che «Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio». La decisione per l'adozione piena viene presa pur risultando pacifico che la bambina non versa in stato di abbandono, anzi «èstataconcepitaepartoritadallamadre (...); chehavissutoconentrambesin dallanascita,perquasidiecianniesinoallacessazionedellaconvivenzatraleduedonne,avvenutanel2012inSpagna, chedaloroèstata alllevata,curataemantenutaecheconlorohaevidentementecostruitostabiliefortirelazioniaffettiveededucativericonosciutedallestessedonne,tantocheneldicembre2012; (...) lamadrebiologica (...)nonhainnessunmodocontestatol’esistenzadirapportisignificativi» tra sua figlia e la ex compagna» oltre alla«necessitàperilbenesseredellabambinadelmantenimentodellarelazioneaffettivaededucativaconlaexcompagna», in tal modo dovendosi radicalmente escludere lo stato di abbandono. Peraltro, anche a voler ricavare dall'ambito internazionale la legittimazione per un decisione di tal genere, ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, così come è adesso, la Carta di Nizza ha il medesimo valore giuridico dei trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea oggi è pienamente vincolante per le istituzioni europee e per gli Stati membri, quindi, in base all'art. 117 della Cost., essa si applica direttamente al nostro ordinamento. Tuttavia, proprio l'art. 9 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali prevede, in tema di «Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia» sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio», lasciando in tal modo all'esclusiva prerogativa del legislatore nazionale la regolamentazione della materia restando al Giudice il compito di applicarla.
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