L'affaire EuroVita: prossimo bail-in anche per le compagnie d'assicurazione?


Prossimo Bail-in anche per le compagnie d'assicurazione?
L'affaire EuroVita: prossimo bail-in anche per le compagnie d'assicurazione?

Quello che è accaduto con la compagnia assicurativa EuroVita distribuita da varie banche locali e da player Fineco, ci dimostra che il concetto di risk free è essenzialmente teorico.

Quando si investe, anche attraverso un prodotto assicurativo, alcuni rischi, anche se minori, ci sono ugualmente. La possibilità che potessero essere bloccati i riscatti, non era mai passata nella mente di nessuno nonostante tale evenienza era esplicitamente prevista dalla normativa, come recita lo stesso comunicato dell'IVASS.

Ma, d'altra parte, chi si aspettava che Lehman fallisse? E chi, soprattutto, si era mai accorto che il fallimento di tale banca potesse incidere sulle polizze index linked a discapito di qualche ignaro investitore italiano?

Ciò detto, valutiamo alcune considerazioni:

1) In alcuni contratti di EuroVita non appare menzionato in nessun punto il rischio di blocco dei riscatti. Rispetto ai contratti finanziari dove, invece, è prevista una abbondanza di ipotesi di rischio, qui sembra che, trattandosi di contratti di assicurazione, tutto sia passato per scontato. Se hai una polizza unit linked e chiedi un riscatto quando, nel frattempo, il valore dei fondi, è palese che riceverai di meno. Ma che poi il minor, o mancato rimborso, deriva da un fallimento della compagnia di assicurazione, chi se lo immaginava

2) Cosa succederà? La questione deriva da un mancato adempimento in termini di adeguamento del capitale da parte di EuroVita. In pratica, si doveva fare un aumento di capitale che non è avvenuto. E ora? Ora l'IVASS si sta muovendo per risolvere la cosa. Diverse soluzioni sono possibili: un nuovo socio, una vendita, smobilizzi di particolari assets. D'altra parte, quello previsto nel TITOLO XVI del Codice delle Assicurazioni (MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE) detta precisamente le regole e i procedimenti da seguire sia in caso di crisi temporanea che di eventuale liquidazione coatta di una impresa assicurativa. E proprio in questi articoli troviamo un passaggio fondamentale che così recita al primo comma dell'articolo 258: "Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono". Rassicurante, al momento?

c) Quali saranno, in generale, gli effetti sul settore? Presto per dirlo, ma è lecito ipotizzare a grandi linee che anche i prodotti assicurativi dovranno essere collocati alla clientela evidenziando ancor meglio anche questa tipologia di rischi. E chi subirà un danno d’immagine per l’accaduto? A questo punto potrebbero essere le compagnie minori a subirlo a favore dei player più grandi che, quindi, potrebbero uscirne ulteriormente rafforzati. Quanto accaduto è un po' come è accaduto con la normativa sul Bail in: non vuoi rischiare? Scegli una banca o, in questo caso, una compagnia di assicurazione più solida, più patrimonializzata.

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di Antonio De Martino

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