L’affidamento dei figli minori esclusivo e condiviso


L’affidamento è l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale ad uno o ad entrambi i genitori
L’affidamento dei figli minori esclusivo e condiviso

L’affidamento è l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale ad uno o ad entrambi i genitori.

Esercizio della responsabilità genitoriale vuol dire, quindi, essere titolari del potere di esercitare i diritti e i doveri che fanno capo a ciascun genitore.

L’esercizio della responsabilità può riguardare le questioni quotidiane (quando fare i compiti, a che ora cenare, se è possibile andare alla festa di compleanno del compagno di scuola, e così via), e le questioni straordinarie (la scelta della religione, della scuola pubblica o privata, un’operazione), insomma tutto ciò che esula da un regime di quotidianità e di normalità.

Il genitore affidatario è colui il quale è titolare dell’esercizio della responsabilità.

La legge prevede due forme di affidamento, quello esclusivo e quello condiviso (esistono anche altre due forme di affidamento, che però sono desuete e non vengono praticamente mai disposte).


Affidamento esclusivo e condiviso

Da un punto di vista tecnico, la differenza rispetto all’affidamento esclusivo o monogenitoriale va individuata nell’attribuzione della responsabilità genitoriale, per le questioni di ordinaria amministrazione, cioè per le questioni quotidiane che di giorno in giorno possono presentarsi nella vita dei minori, che nel condiviso può essere esercitata separatamente, a seconda dei tempi di permanenza con i figli, nell’esclusivo spetta al genitore affidatario; le questioni di maggiore importanza, in entrambi i casi di affidamento, vanno decise congiuntamente.

La differenza non ha grande rilevanza anche perché nell’affidamento esclusivo, il genitore non affidatario nei momenti di permanenza con il figlio di fatto assume da solo le decisioni pratiche e quotidiane e di certo non condivide ogni spazio giornaliero con l’altro genitore.

Potrebbe succedere che nella prassi operativa alcune separazioni, anche se nominalmente definite con affidamento condiviso, in realtà realizzano un affidamento monogenitoriale.

Mi spiego meglio: se di fatto l’attribuzione dell’esercizio della potestà ad entrambi i genitori per le questioni di maggiore importanza esiste sia nell’affidamento esclusivo che nell’affidamento condiviso, l’altro profilo, relativo alle questioni di ordinaria amministrazione viene, in entrambi i casi, esercitato separatamente dai genitori, dal momento che, come detto, nessuno chiede il parere dell’altro, così non esiste una consultazione se sia più o meno opportuno per il minore andare al cinema o al teatro.

In sostituzione del principio di affidamento esclusivo è subentrato il diritto – dovere alla coassunzione delle funzioni genitoriali verso i figli e, quindi, un vero e proprio diritto dei figli di genitori separati o divorziati a conservare rapporti equilibrati, significativi e continuativi con entrambe le figure genitoriali.

Il legislatore ha voluto garantire ai figli, coinvolti dalla crisi coniugale, il loro diritto alla conservazione della relazione verticale con i genitori e ciò si realizza attraverso l’affermazione di un principio generale, costituito dalla valutazione prioritaria da parte del Giudice a che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori; ne consegue la riduzione dello spazio dell’affidamento esclusivo, poiché il Giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno soltanto dei genitori, qualora ritenga, con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Quindi, il condiviso è una predisposizione di un comune progetto genitoriale relativo alla crescita, educazione ed istruzione dei figli, rispetto al quale i genitori assumono le medesime responsabilità.

A questo punto sorge naturale porsi una domanda: questo dovere di svolgere il ruolo genitoriale nel superiore interesse dei figli si può imporre per legge? Non solo, l’adempimento di tale dovere può essere oggetto di adempimento coattivo?

Possiamo senz’altro affermare che l’esercizio di una genitorialità seria, consapevole, responsabile e l’assolvimento di un ruolo genitoriale che riconosca il ruolo dell’altro genitore sono comportamenti che nascono solo ed esclusivamente dalla coscienza personale e da un dovere etico, e non già da un dettame legislativo.

E allora cosa può fare la legge sull’affidamento condiviso rispetto all’impossibilità di esigere il rispetto dei compiti genitoriali laddove tale comportamento non venga posto in essere in modo volontario, consapevole e responsabile?

La risposta va a mio avviso trovata nella valenza culturale che una legge può suggerire ed imprimere alla collettività; la valenza che possiamo chiamare “effetto pedagogico della legge” e cioè quella spinta che una certa norma è capace di imprimere al costume sociale, una spinta che deriva dalla  metabolizzazione di quel valore.

La regola è quella dell’affidamento condiviso, solo nel caso in cui la presenza di un genitore fosse pregiudizievole o nel caso in cui ci sia una grave inottemperanza ai provvedimenti di un giudice (mancato accudimento dei figli, mancato mantenimento, episodici violenza), si potrà applicare l’affidamento esclusivo, ma solo dopo il libero convincimento del Giudice.

 

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di Avv. Simona Napolitani

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