L'affidamento fiduciario: il "DOPO DI NOI"


Una alternativa forma del trust anglosassone e le basi del nuovo modo di gestire il proprio patrimonio per il futuro anche "dopo di noi"
L'affidamento fiduciario: il "DOPO DI NOI"
Per contratto di affidamento fiduciario si intende quel negozio per il cui tramite un soggetto, definito affidante fiduciario, si accorda con un altro soggetto, definito affidatario fiduciario, ai fini di individuare diritti soggettivi ("beni affidati", attuali ovvero anche futuri) da affidare alle cure di quest'ultimo affinchè li gestisca a vantaggio di uno o più soggetti detti beneficiari. Il tutto in base ad un programma detto destinatorio, la cui esecuzione è demandata all’affidatario che assume espressamente un obbligo giuridico in tale direzione.
Al termine del programma di affidamento il beneficiario riceverà i beni affidati liberi da vincoli. Emerge facilmente l’affinità con le disposizioni mortis causa, tuttavia tale contratto abbiamo detto essere un atto inter vivos che ha ad oggetto un trasferimento di beni, il cui fine è definito dal programma destinatorio e la causa è generalmente di garanzia, di segregazione, gestoria, e così via.
Uno dei vantaggi per cui tale figura contrattuale è stata inserita nell’ordinamento è che nel contratto di affidamento fiduciario, l’affidatario riceve, relativamente ai beni oggetto del programma, un diritto di proprietà temporaneo e nell’interesse altrui, diritto che non corrisponde in alcun modo ad un suo arricchimento o tutela, essendo preordinato ad una diversa destinazione, tali beni risultano segregati rispetto al suo patrimonio personale e quindi eventuali creditori non potranno mai rivalersi sui beni oggetto del contratto.
E’ evidente pertanto il primo assoluto vantaggio che offre il negozio, quello di poter disporre dei propri beni tutelandoli anche per il futuro a prescindere dagli eventi patrimoniali cui si va incontro.
Scopo di tale contratto, che non a caso ha avuto una lunga "gestazione" dottrinale, infatti, è quello di affiancarsi agli istituti del trust e dell’atto di destinazione previsto dall’art. 2645-ter c.c., in grado di realizzare una figura di patrimonio separato di fonte negoziale, proponendosi come alternativa di più duttile utilizzo, stante, da un lato, la particolarità dell’istituto del trust di origine anglosassone, e che pertanto necessita di particolari accortezze per l’applicazione nel nostro ordinamento, dall’altro la tipicità ed il fatto che non impone alcuna obbligazione fiduciaria a carico del gestore e nemmeno prevede che possano essere oggetto del medesimo beni diversi da quelli espressamente menzionati nella norma (beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri) e dunque la "limitatezza" a determinate situazioni dell’istituto dell’atto di destinazione che mal si concilia con la liberalità propria di chi vuole disporre e destinare il proprio patrimonio ad altri beneficiari senza vincoli legali di particolare intensità.
L’utilità del programma, detto appunto "destinatorio" - con ciò intendendo che è l’attività compiuta sui beni (il programma, appunto) ad essere vincolata e non i beni stessi -, è data dal fatto che esso, pur concedendo all’affidatario ampio spazio di manovra nella gestione e nell’amministrazione, individua in ogni caso le posizioni soggettive affidate (esistenti ed eventualmente future), le operazioni che l’affidatario può compiere su di esse, i beneficiari delle utilità discendenti da tali posizioni e l’eventuale cambiamento dei soggetti da avvantaggiare e delle loro spettanze.
La L.112/16 detta del "Dopo di Noi" formalizza, all’art.6 co.3, i requisiti e facilita la redazione dello stesso secondo uno standard giuridico minimo, (rilevante per le esenzioni fiscali tra l’altro) salvo personalizzazioni sul modello della prassi italiana creatasi in questi anni in ordine ai rapporti fiduciari in genere, necessariamente e non sempre facilmente riconosciuti dalla giurisprudenza di merito.
In ogni caso, ad una prima e rapida analisi della fattispecie formalizzata (nell’attesa di valutazioni sull’effettivo utilizzo dell’istituto ed i riscontri giurisprudenziali in merito che avremo) emerge che il contratto di affidamento fiduciario comporta numerosi vantaggi sul piano tecnico: esso rappresenta uno strumento di azione, giacché l’effetto segregativo senza limitazioni è necessario affinchè i beni non siano distolti dalla finalità alla quale l’attività è preordinata e quindi, in ultima analisi, dall’attuazione del programma e consente di fruire delle potenzialità di una gestione dinamica del patrimonio, determinare un effetto immunizzante dello stesso patrimonio da ingerenze di terzi (creditori), prevedere meccanismi di autotutela, ed infine garantire la realizzazione del programma destinatorio e la continuità della titolarità del ruolo dell’affidatario fiduciario, affinchè il patrimonio passi senza soluzione di continuità al beneficiario finale.

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di Avv. Giovanni Lanese

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