L'affidamento in prova al servizio sociale


L'affidamento in prova al servizio sociale quale misura alternativa alla detenzione. Gli effetti di estinzione della pena e sulla recidiva
L'affidamento in prova al servizio sociale
Affrontiamo il tema dell’affidamento in prova al servizio sociale quale misura alternativa alla detenzione, le modalità e requisiti necessari ai fini della richiesta.

Il Legislatore prevede, infatti, che in caso di esito positivo dell’affidamento, il Tribunale di Sorveglianza competente proceda all’emissione di Ordinanza con quale viene dichiarata l’estinzione della pena detentiva e dei suoi effetti penali.

Tale declaratoria assume rilevanza fondamentale soprattutto nei casi in cui il soggetto interessato sia imputato in altri procedimenti e ne consegue - a causa della precedente condanna annotata sul casellario giudiziale - la contestazione della recidiva.

A tal proposito, la questione che ne scaturisce - circa la contestazione della recidiva a soggetto che aveva a suo tempo ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza dichiarazione di estinzione pena - veniva più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità con orientamenti contrastanti.

La predetta questione per la rilevanza e l’impatto - soprattutto in riferimento all’aumento della pena (per la contestazione della recidiva) - era di non trascurabile rilevanza.

Tra l’altro, prima dell’intervento delle Sezioni Unite, la norma di cui sopra, generava non solo posizioni e orientamenti contrastanti, ma anche il paradosso che colui che aveva superato con successo l’affidamento in prova al servizio sociale, ma era imputato in altro procedimento, rischiava un aggravio di pena a causa della contestata recidiva.

Vista l’importanza dell’argomento, la questione veniva dunque rimessa alle Sezioni Unite.

Secondo un primo orientamento consolidato, l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova, prevista dall’art. 47 comma 12 Ord. Pen., non comportava la cancellazione dell’iscrizione della condanna nel casellario giudiziale.

La cancellazione era circoscritta ai casi indicati dall’art. 687 c.p.p., con la conseguenza che ai fini della recidiva, la sentenza di condanna continuava a dispiegare i suoi effetti.

La Corte di Cassazione a tal proposito richiamava in primo luogo l’orientamento che esclude l’estinzione di pena ex art. 47 comma 12 Ord. Pen.;secondo tale orientamento, la precedente condanna era priva di effetto ai fini della recidiva, sulla base della considerazione che:

sarebbe illogico che l’autorità giudiziaria, in occasione di un nuovo reato commesso dall’ex - affidato, debba ignorare detta condanna;
dall’altro che dovrebbe comunque iscriversi nel casellario giudiziale il provvedimento di applicazione della misura alternativa in questione.

Pertanto, il quesito eviscerato dalla Suprema Corte consisteva nello stabilire se l’estinzione di ogni effetto penale (previsto dall’art. 47 comma 12 Ord. Pen) in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova la servizio sociale, comportasse che della relativa condanna non potesse tenersi conto agli effetti della recidiva.

A tal proposito, i riferimenti normativi erano in primis l’art. 47 comma 12 Ord. Pen. - che prevede che l’esito positivo dell’affidamento in prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale - e l’art. 106 c.p. - che stabilisce che la neutralizzazione degli effetti della recidiva ricorre quando si verifica una causa di estinzione degli effetti penali.

La problematica, come già chiarito nella parte introduttiva, afferisce alla interpretazione della estinzione di ogni altro effetto penale, e, se tale effetto si riferisca anche alla recidiva.

Operando pertanto un collegamento tra l’art. 47 comma 12 OP e l’art. 106 del C.P: si ricava che la recidiva non produce effetti qualora sussiste una causa di estinzione del reato o della pena che comporta anche l’estinzione degli effetti penali della condanna.

In conclusione, la Suprema Corte enunciava il principio di diritto "l’estinzione di ogni effetto penale prevista dall’art. 47 comma 12 OP, in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. Unite Penali 5859/2011)".

L’applicazione pratica del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte ha di fatto un notevole impatto ai fini della quantificazione della pena che verrà comminata al condannato, non potendo - per l’effetto tenere in considerazione dell’affidamento conclusosi con successo - tenere in considerazione le precedenti condanne subite.

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di Avv. Giuseppe Maria de Lalla

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